Sentenza n. 158/2001
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/05/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, sedicesimo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della liberta), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1999 dal
Magistrato di sorveglianza di Agrigento sul reclamo proposto da
Farruggia Antonio, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie
speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Magistrato di sorveglianza di Agrigento solleva, in
riferimento agli artt. 36 e 27 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20, sedicesimo comma, della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta),
nella parte in cui non riconosce il diritto alle ferie ed alla
relativa indennità sostitutiva nei confronti del detenuto
lavoratore. Dopo aver premesso di essere stato investito, a seguito
di reclamo proposto a norma dell'art. 69, comma 6, lettera a),
dell'ordinamento penitenziario, da un detenuto il quale lamentava,
fra l'altro, il mancato godimento delle ferie e della relativa
indennità sostitutiva in relazione allo svolgimento dell'attività
lavorativa di addetto alle pulizie all'interno dell'Istituto
penitenziario, il giudice a quo ha sottolineato come il diritto alle
ferie, sancito dall'art. 36, terzo comma, Cost., debba essere
riconosciuto anche al lavoratore che svolge la propria attività
all'interno dell'Istituto. Né tale diritto può ritenersi
incompatibile con lo stato di restrizione, giacché "anche il
detenuto-lavoratore può, pur con gli inevitabili limiti derivanti
dalla restrizione carceraria, utilizzare il periodo feriale per
ritemprare le proprie energie usurate dal lavoro, ad esempio
utilizzando le ore nelle quali avrebbe dovuto lavorare per recarsi in
biblioteca, per svolgere attività sportiva in palestra oppure
semplicemente per rimanere nella cella". Sarebbe pertanto illogico,
osserva il rimettente, riconoscere al detenuto lavoratore il diritto
al riposo settimanale e negargli al tempo stesso il diritto alle
ferie, trattandosi di istituti nella sostanza diretti alle medesime
finalità. Compromesso sarebbe anche l'art. 27, terzo comma, Cost.,
in quanto "negare al detenuto che svolge attività lavorativa
all'interno dell'Istituto penitenziario il diritto ad usufruire di un
periodo continuativo di riposo, rende il lavoro penitenziario
sicuramente più afflittivo e, quindi, impedisce allo stesso di
svolgere la sua funzione rieducativa".
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Richiamata la sentenza di questa Corte n. 1087 del 1988, ove fu messa
in luce la disomogeneità tra la posizione del detenuto che presti la
propria attività lavorativa in carcere ed ogni altro lavoratore,
l'Avvocatura ha posto in risalto la specialità che caratterizza il
lavoro penitenziario, essendo il relativo rapporto iscritto in un
ordinamento dotato di una propria autonomia e che contempla elementi
pubblicistici intesi a finalizzare il lavoro alla risocializzazione.
Mentre, dunque, il riposo settimanale è compatibile ed anzi
essenziale rispetto a tale finalità, ben diversamente la sospensione
del lavoro per un assai più lungo periodo feriale si porrebbe in
contrasto con il dichiarato fine di dare al lavoro il compito
fondamentale dell'opera di rieducazione. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta), nella parte in cui non
riconosce al detenuto-lavoratore il diritto al riposo annuale ed alla
relativa indennità sostitutiva. Secondo il rimettente magistrato di
sorveglianza investito di un reclamo in tema di mancato godimento
delle ferie annuali per le prestazioni lavorative svolte, all'interno
del carcere, alle dipendenze dell'Amministrazione - la norma
violerebbe l'art. 36, terzo comma, Cost., poiché l'irrinunciabilità
di quel diritto non può ritenersi inconciliabile con lo stato di
restrizione, nonché l'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto "negare
al detenuto che svolga attività lavorativa all'interno dell'Istituto
penitenziario il diritto ad usufruire di un periodo continuativo di
riposo" inciderebbe sul pieno raggiungimento della funzione
rieducativa, che è tratto caratterizzante del lavoro carcerario.
2. - La questione è fondata.
Il lavoro dei detenuti, che nella concezione giuridica posta alla
base del regolamento carcerario del 1931 si poneva come un fattore di
aggravata afflizione, cui dovevano sottostare quanti erano stati
privati della libertà, è oggi divenuto, a seguito delle innovazioni
dell'ordinamento penitenziario ispirate all'evoluzione della
sensibilità politico-sociale, un elemento del trattamento
rieducativo.
Lo stesso carattere obbligatorio del lavoro penitenziario dei
condannati e degli internati si pone come uno dei mezzi al fine del
recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema
penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma
anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle
specifiche capacità lavorative del singolo. La legge prevede,
perciò, che al condannato sia assicurato un lavoro, nella forma
consentita più idonea, ivi comprese quella dell'esercizio in proprio
di attività intellettuali, artigianali ed artistiche (art. 49 del
d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) o quella del tirocinio retribuito
(quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 20 in esame).
Il crescente favore del legislatore nei confronti dell'impegno
lavorativo dei detenuti si è via via manifestato attraverso
l'introduzione di nuove opportunità, in linea anche con le
indicazioni espresse nella Raccomandazione del Comitato dei ministri
del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, relativa alle regole
penitenziarie europee, secondo cui il lavoro carcerario dovrebbe, per
organizzazione e regole giuridiche, avvicinarsi il più possibile
alle normali condizioni del lavoro libero. Accanto alle sperimentate
figure del lavoro esterno e di quello "a domicilio" carcerario, si è
così prevista la possibilità per imprenditori pubblici e privati di
organizzare e gestire direttamente le lavorazioni all'interno degli
istituti, fino a promuovere forme di autorganizzazione, mediante
cooperative sociali che consentono il superamento del divieto di
assunzione della qualità di socio per l'incapacità derivante da
condanne penali e civili (v. legge 22 giugno 2000, n. 193).
3. - Nell'ambito delle diverse tipologie di lavoro dei detenuti,
la norma in esame (art. 20 dell'ordinamento penitenziario) contempla
quindi l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la stessa
amministrazione penitenziaria: rapporto il cui rigoroso accertamento
spetta al giudice, e che, peraltro, non può identificarsi in una
qualsiasi attività che comporti un impegno psicofisico all'interno
delle carceri. Ove ne sussistano le caratteristiche, alla soggezione
derivante dallo stato di detenzione si affianca, distinguendosene,
uno specifico rapporto di lavoro subordinato, con il suo contenuto di
diritti (tra cui quelli previsti dall'art. 2109 del codice civile) e
di obblighi.
Vero è che il lavoro del detenuto, specie quello intramurario,
presenta le peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra
profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari
e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario; per cui è ben
possibile che la regolamentazione di tale rapporto conosca delle
varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in
generale. Tuttavia, né tale specificità, né la circostanza che il
datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende
alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto
minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni
rapporto di lavoro subordinato.
4. - Questa Corte, già nella sentenza n. 103 del 1984, con
riguardo alla giurisdizione, aveva avvertito non esservi ragione di
distinzione tra il normale lavoro subordinato ed il lavoro dei
detenuti o internati (e tale equiparazione, sotto l'aspetto
sostanziale, è stata costantemente ribadita in più occasioni anche
dalla Corte di cassazione a sezioni unite).
Nella successiva sentenza n. 1087 del 1988 resa peraltro in un
contesto normativo non ancora arricchito dalla molteplicità di
esperienze lavorative intramurarie ora possibili la Corte aveva sì
sottolineato la differenza tra il lavoro ordinario e quello svolto
all'interno del carcere alle dipendenze dell'Amministrazione, ma
aveva sin da allora escluso che quest'ultimo non dovesse essere
protetto alla stregua dei precetti costituzionali. Più recentemente
(sentenza n. 26 del 1999) ha poi affermato che l'idea secondo la
quale la restrizione della libertà personale comporta come
conseguenza il disconoscimento delle "posizioni soggettive",
attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione
penitenziaria, è estranea al vigente ordinamento costituzionale,
atteso che questo è basato sul primato della persona umana e dei
suoi diritti. Nella stessa sentenza ha messo in rilievo che la
restrizione della libertà personale non comporta affatto una capitis
deminutio di fronte alla discrezionalità dell'autorità preposta
alla sua esecuzione. E si è ancora osservato che "l'esecuzione della
pena e la rieducazione che ne è finalità nel rispetto delle
irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina non possono mai
consistere in "trattamenti penitenziari" che comportino condizioni
incompatibili col riconoscimento della soggettività di quanti si
trovano nella restrizione della loro libertà".
5. - Il diritto al riposo annuale integra appunto una di quelle
"posizioni soggettive" che non possono essere in alcun modo negate a
chi presti attività lavorativa in stato di detenzione. La
Costituzione sancisce chiaramente (art. 35) che la Repubblica tutela
il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni", e (all'art. 36,
terzo comma) che qualunque lavoratore ha diritto anche alle "ferie
annuali retribuite, e non può rinunziarvi"; garanzia che vale ad
assicurare il soddisfacimento di primarie esigenze del lavoratore,
fra le quali in primo luogo la reintegrazione delle energie
psicofisiche.
È ovvio che le rilevate peculiarità del rapporto di lavoro dei
detenuti comportano che le concrete modalità (di forme e tempo) di
realizzazione del periodo annuale continuativo retribuito (con
sospensione dell'attività lavorativa), dedicato al riposo o ad
attività alternative esistenti nell'istituto carcerario, devono
essere compatibili con lo stato di detenzione. Esse possono, quindi,
diversificarsi a seconda che tale lavoro sia intramurario (alle
dipendenze dell'amministrazione carceraria o di terzi), oppure si
svolga all'esterno o in situazione di semilibertà; diversificazioni
che spetta al legislatore, al giudice o all'amministrazione
precisare.
6. - La mancanza di tale esplicita previsione nella norma
denunciata che pur garantisce già il limite di durata delle
prestazioni secondo la normativa ordinaria, il riposo festivo,
nonché la tutela assicurativa e previdenziale pone la disposizione
stessa in contrasto con entrambi i parametri evocati dal rimettente.
Da un lato, il ruolo assegnato al lavoro nell'ambito di una
connotazione non più esclusivamente afflittiva della pena comporta
che, ove si configuri un rapporto di lavoro subordinato, questo
assuma distinta evidenza dando luogo ai correlativi diritti ed
obblighi. D'altro lato, la garanzia del riposo annuale imposta in
ogni rapporto di lavoro subordinato, per esplicita volontà del
Costituente non consente deroghe e va perciò assicurata "ad ogni
lavoratore senza distinzione di sorta" (sentenza n. 189 del 1980),
dunque anche al detenuto, sia pure con differenziazione di modalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, sedicesimo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della liberta), nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo
annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività
lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte