Corte costituzionale

Sentenza n. 159/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1971 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

citata

  • art. 299legge 87/1953
  • art. 27legge 87/1953
  • art. 305legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 305

del codice di procedura civile, in relazione all'art. 299 dello stesso

codice, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 ottobre 1969 dalla Corte d'appello di

Potenza nel procedimento civile vertente tra De Cillis Francesco ed

Errico Giovanni ed altri, iscritta al n. 462 del registro ordinanze

1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del

28 gennaio 1970;

2) ordinanza emessa il 27 gennaio 1970 dalla Corte d'appello di

Roma nel procedimento civile vertente tra Moschella Giulia Fausta e

Fubelli Alessandro, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22

aprile 1970.

Udito nella camera di consiglio del 19 maggio 1971 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Avverso la sentenza del 20 aprile 1966 del tribunale di Melfi

con cui erano state accolte parzialmente le domande proposte da

Giovanni Errico contro Francesco De Cillis e nei confronti di

Margherita Araneo e di Enrico Errico che avevano spiegato intervento a

sostegno delle richieste dell'attore, proponeva impugnazione il De

Cillis, con atto dell'8 luglio 1966, davanti alla Corte d'appello di

Potenza.

All'udienza di comparizione si costituivano tutte le parti ad

esclusione della Araneo.

All'udienza del 25 giugno 1968, costituitasi volontariamente, Maria

Errico, quale erede della Araneo, premesso che questa era morta il 25

agosto 1966, chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione del processo,

non essendo stato lo stesso riassunto dall'appellante nei confronti

degli eredi di essa Araneo nel termine di mesi sei dall'indicata data

del 25 agosto 1966, e cioè dal momento in cui del processo si era

verificata l'automatica interruzione.

Con ricorso del 9 dicembre 1968 il procuratore dell'appellante

chiedeva la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio.

Il decreto, con il ricorso, veniva notificato al procuratore delle

parti già costituite ed agli altri eredi della de cuius.

All'udienza del 28 gennaio 1969, presenti solo le parti già

costituite, Maria Errico insisteva nella precedente richiesta mentre il

De Cillis vi si opponeva, eccependo l'illegittimità costituzionale del

disposto degli artt. 299 e 305 del codice di procedura civile, per

violazione dell'art. 24 della Costituzione.

La Corte d'appello di Potenza, con ordinanza dell'8 ottobre 1969,

riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione.

Premesso che, se una delle parti muore dopo la notificazione

dell'atto di citazione o di impugnazione e prima della data di

costituzione in giudizio, si verifica con effetto immediato ed

automatico l'interruzione del processo (art. 299 c.p.c.) e che, per il

caso di mancata prosecuzione o riassunzione nel termine di sei mesi

dalla data in cui si è verificato l'evento interruttivo (e non dalla

notizia - a mezzo di dichiarazione o notificazione - che di detto

evento abbia avuto la parte) è comminata l'estinzione del processo

(art. 305 dello stesso codice), la Corte di appello si poneva il

quesito se questa ultima norma fosse aderente allo spirito informatore

del dettato costituzionale che garantisce e vuole inviolabile in ogni

stato e grado del processo la difesa in contraddittorio del cittadino.

A suo avviso, la "difesa" del precetto costituzionale non è solo

possibilità di essere presenti nel giudizio o addirittura di avvalersi

dell'assistenza e rappresentanza del difensore, ma altresì "diritto di

conoscere, anche al di là del momento iniziale del processo, le varie

situazioni del processo medesimo, specie in quanto la legge vi

ricolleghi oneri e preclusioni tali da incidere sul concreto esercizio

del diritto di difesa" ed in particolare, "quelle situazioni da cui

scaturiscono oneri come quello della tempestiva riassunzione del

processo interrotto".

Per altro, nell'art. 24 trova la sua base costituzionale il

principio del contraddittorio, e per questo ha riscontro, secondo la

giurisprudenza di questa Corte, il principio di eguaglianza.

Stante ciò, il giudice a quo concludeva per la non manifesta

infondatezza della questione.

Davanti a questa Corte, non si costituiva nessuna delle parti e non

spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - Avverso la sentenza del tribunale di Roma, del 24 gennaio

1966, con cui veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi

Giovanni Bonomini e Giulia Fausta Moschella per colpa di entrambi,

proponeva appello con atto del 14 dicembre 1966 la Moschella chiedendo

che la separazione fosse pronunziata per colpa esclusiva del marito.

Costituitasi l'appellante, alla prima udienza del 23 gennaio 1967

compariva il procuratore del Bonomini nel giudizio di primo grado, il

quale dichiarava che il suo cliente era deceduto il 9 agosto 1966 (e

cioè prima della notificazione dell'atto di appello).

Dopo che l'istruttore aveva dichiarato interrotto il processo e

l'appellante aveva provveduto alla riassunzione, sulle contrarie

conclusioni delle parti che rispettivamente chiedevano l'annullamento

della sentenza di primo grado e la dichiarazione della cessazione della

materia del contendere, e la dichiarazione di estinzione del processo e

in subordine quella di improcedibilità dell'appello per cessazione

della materia del contendere, la causa passava in decisione.

La Corte d'appello di Roma, sulla questione preliminare relativa

all'estinzione del procedimento, riteneva che a seguito della morte del

Bonomini (9 agosto 1966) il processo era rimasto interrotto per non

essere stato proseguito o riassunto entro il termine utile per la

costituzione delle parti nel giudizio di appello e che a sensi

dell'art. 305 avrebbe dovuto essere dichiarato estinto (in accoglimento

dell'eccezione sollevata dalla parte interessata). Senonché,

prescindendo il decorso del termine perentorio dall'accertamento

dell'effettiva conoscenza della vicenda interruttiva da parte

dell'interessato, si doveva rilevare che l'art. 305 c.p.c., nelle

ipotesi di cui all'art. 299, alla stregua delle considerazioni fatte da

questa Corte, "viola non solo e non tanto il diritto (strumentale) di

difesa, ma vulnera in radice il potere (primario) del cittadino di

agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi

legittimi".

E pertanto con ordinanza del 27 gennaio 1970 sollevava la stessa

questione come sopra prospettata dalla Corte d'appello di Potenza.

Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti e non

spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - In relazione a due specie che non erano identiche (dato che

per una di esse - quella considerata dalla Corte d'appello di Roma - la

morte della parte era intervenuta prima della notificazione dell'atto

di appello), ma che sono state ricondotte, nelle due ordinanze di

rimessione indicate in epigrafe, alla previsione di cui all'art. 299

del codice di procedura civile, è stata sollevata, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 305 dello stesso codice nella parte in cui la

norma, nelle ipotesi di morte o di perdita della capacità di stare in

giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o di

cessazione di tale rappresentanza, e qualora l'evento interruttivo si

verifichi prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti

al giudice istruttore, fa decorrere il termine perentorio, per la

prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto, dal momento

dell'interruzione e non dalla data in cui la parte interessata alla

prosecuzione o alla riassunzione ne abbia avuto conoscenza.

2. - La questione - dalla cui unicità deriva che i due giudizi

debbano essere riuniti e decisi con una sola sentenza - appare fondata.

Questa Corte, con la sentenza n. 139 del 1967, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale del detto art. 305, perché la norma

denunciata faceva decorrere dalla data dell'interruzione del processo

il termine per la prosecuzione e per la riassunzione dello stesso anche

nei casi regolati dal precedente art. 301.

Ora, con le sopradette ordinanze, è prospettata una nuova

violazione dell'art. 24 della Costituzione: in particolare, il vizio

dell'art. 305 è visto là ove la norma dispone circa la decorrenza del

termine nelle ipotesi di interruzione del processo di cui all'art. 299.

Questo articolo stabilisce che "se prima della costituzione in

cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la

morte oppure la perdita della capacita di stare in giudizio di una

delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale

rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali

spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra

parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui

all'articolo 163 bis".

L'interruzione in queste ipotesi interviene automaticamente, sempre

che la costituzione volontaria o la citazione in riassunzione non

abbiano tempestivamente luogo, e nel momento in cui si verifica il

singolo evento interruttivo.

L'art. 299 non costituisce oggetto di denuncia. E giustamente,

almeno in riferimento all'art. 24 della Costituzione, perché

l'interruzione è comminata proprio per assicurare alla parte o ai di

lei eredi la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri

diritti ed interessi e l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

La denuncia riguarda, invece, come si è detto, l'art. 305 in

relazione all'art. 299.

Nell'ipotesi di morte della parte (prima della costituzione) - ed

il discorso vale con i necessari adattamenti per le rimanenti ipotesi -

l'estinzione del processo può essere impedita mediante la prosecuzione

o riassunzione dello stesso. Si presuppone, così, che l'evento

interruttivo sia tempestivamente conosciuto dagli eredi della parte

deceduta o dalla controparte e che quindi gli uni o l'altra siano in

condizione di attendere con diligenza alla tutela dei rispettivi

diritti ed interessi.

Qualora, però, i detti soggetti, in fatto, non vengano

tempestivamente a conoscenza di quell'evento, nulla gli stessi possono

fare per impedire il prodursi dell'effetto estintivo.

La loro posizione è da accostare a quella delle parti del processo

interrotto a sensi dell'art. 301 del codice di procedura civile o delle

parti del processo sospeso per una delle cause previste dall'art. 297,

comma primo, dello stesso codice.

E come in quelle due altre ipotesi, valutate da questa Corte con la

citata sentenza n. 139 del 1967 e con la sentenza n. 34 del 1970, è

stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata

(e cioè rispettivamente dell'art. 305 e dell'art. 297, comma primo),

così nell'ipotesi in esame si deve pervenire alla stessa pronuncia.

3. - L'illegittimità costituzionale dell'art. 305, in relazione

all'art. 299, risiede in ciò che il termine stabilito per la

prosecuzione o riassunzione del processo viene fatto decorrere dalla

data dell'evento interruttivo anziché da quella in cui dell'evento

stesso abbia avuto conoscenza la parte interessata.

Con tale disposizione non risultano garantite la tutela

giurisdizionale e la difesa in ogni stato e grado del procedimento.

Gli eredi della parte deceduta ad es., che non sappiano della morte

del loro dante causa, non sono infatti posti in grado di far valere in

giudizio le loro pretese.

Il contraddittorio, inoltre, non si può regolarmente instaurare e

mantenere.

Il diritto di difesa non viene assicurato in modo effettivo ed

adeguato ed indipendentemente dal fatto che la parte voglia valersene.

In particolare, non è garantito in relazione alla vicenda

interruttiva, perché l'interruzione è ordinata in maniera produttiva

di possibili svantaggi ad alcuna delle parti e segnatamente nelle fasi

di impugnazione.

E in presenza di un termine legale di deliberazione, la norma in

esame non dà al soggetto la possibilità di utilizzare per intero il

tempo da essa assegnato.

Ricorrono, per ciò, valide ragioni perché la questione come sopra

sollevata debba essere dichiarata fondata.

4. - Considerato, infine, che il processo è parimenti interrotto

al momento dell'evento se la parte è costituita personalmente (art.

300, comma terzo, del codice di procedura civile), e che anche in tal

caso il termine per la prosecuzione o riassunzione del processo

interrotto decorre, a sensi dell'art. 305, dall'interruzione e non

dalla data in cui dell'evento interruttivo la parte interessata abbia

conoscenza, la Corte ritiene che di questa norma, ed in relazione al

citato art. 300, comma terzo, debba dichiararsi l'illegittimità

costituzionale in forza del disposto di cui all'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 305 del codice

di procedura civile nella parte in cui dispone che il termine utile per

la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto a sensi

dell'art. 299 dello stesso codice decorre dall'interruzione anziché

dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

dichiara inoltre l'illegittimità costituzionale del detto art. 305

nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o

per la riassunzione del processo interrotto a sensi del precedente art.

300, comma terzo, decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui

le parti ne abbiano avuto conoscenza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte