Sentenza n. 159/1971
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1971 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 299legge 87/1953
- art. 27legge 87/1953
- art. 305legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 305
del codice di procedura civile, in relazione all'art. 299 dello stesso
codice, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 ottobre 1969 dalla Corte d'appello di
Potenza nel procedimento civile vertente tra De Cillis Francesco ed
Errico Giovanni ed altri, iscritta al n. 462 del registro ordinanze
1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del
28 gennaio 1970;
2) ordinanza emessa il 27 gennaio 1970 dalla Corte d'appello di
Roma nel procedimento civile vertente tra Moschella Giulia Fausta e
Fubelli Alessandro, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22
aprile 1970.
Udito nella camera di consiglio del 19 maggio 1971 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Avverso la sentenza del 20 aprile 1966 del tribunale di Melfi
con cui erano state accolte parzialmente le domande proposte da
Giovanni Errico contro Francesco De Cillis e nei confronti di
Margherita Araneo e di Enrico Errico che avevano spiegato intervento a
sostegno delle richieste dell'attore, proponeva impugnazione il De
Cillis, con atto dell'8 luglio 1966, davanti alla Corte d'appello di
Potenza.
All'udienza di comparizione si costituivano tutte le parti ad
esclusione della Araneo.
All'udienza del 25 giugno 1968, costituitasi volontariamente, Maria
Errico, quale erede della Araneo, premesso che questa era morta il 25
agosto 1966, chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione del processo,
non essendo stato lo stesso riassunto dall'appellante nei confronti
degli eredi di essa Araneo nel termine di mesi sei dall'indicata data
del 25 agosto 1966, e cioè dal momento in cui del processo si era
verificata l'automatica interruzione.
Con ricorso del 9 dicembre 1968 il procuratore dell'appellante
chiedeva la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Il decreto, con il ricorso, veniva notificato al procuratore delle
parti già costituite ed agli altri eredi della de cuius.
All'udienza del 28 gennaio 1969, presenti solo le parti già
costituite, Maria Errico insisteva nella precedente richiesta mentre il
De Cillis vi si opponeva, eccependo l'illegittimità costituzionale del
disposto degli artt. 299 e 305 del codice di procedura civile, per
violazione dell'art. 24 della Costituzione.
La Corte d'appello di Potenza, con ordinanza dell'8 ottobre 1969,
riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione.
Premesso che, se una delle parti muore dopo la notificazione
dell'atto di citazione o di impugnazione e prima della data di
costituzione in giudizio, si verifica con effetto immediato ed
automatico l'interruzione del processo (art. 299 c.p.c.) e che, per il
caso di mancata prosecuzione o riassunzione nel termine di sei mesi
dalla data in cui si è verificato l'evento interruttivo (e non dalla
notizia - a mezzo di dichiarazione o notificazione - che di detto
evento abbia avuto la parte) è comminata l'estinzione del processo
(art. 305 dello stesso codice), la Corte di appello si poneva il
quesito se questa ultima norma fosse aderente allo spirito informatore
del dettato costituzionale che garantisce e vuole inviolabile in ogni
stato e grado del processo la difesa in contraddittorio del cittadino.
A suo avviso, la "difesa" del precetto costituzionale non è solo
possibilità di essere presenti nel giudizio o addirittura di avvalersi
dell'assistenza e rappresentanza del difensore, ma altresì "diritto di
conoscere, anche al di là del momento iniziale del processo, le varie
situazioni del processo medesimo, specie in quanto la legge vi
ricolleghi oneri e preclusioni tali da incidere sul concreto esercizio
del diritto di difesa" ed in particolare, "quelle situazioni da cui
scaturiscono oneri come quello della tempestiva riassunzione del
processo interrotto".
Per altro, nell'art. 24 trova la sua base costituzionale il
principio del contraddittorio, e per questo ha riscontro, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, il principio di eguaglianza.
Stante ciò, il giudice a quo concludeva per la non manifesta
infondatezza della questione.
Davanti a questa Corte, non si costituiva nessuna delle parti e non
spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
2. - Avverso la sentenza del tribunale di Roma, del 24 gennaio
1966, con cui veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi
Giovanni Bonomini e Giulia Fausta Moschella per colpa di entrambi,
proponeva appello con atto del 14 dicembre 1966 la Moschella chiedendo
che la separazione fosse pronunziata per colpa esclusiva del marito.
Costituitasi l'appellante, alla prima udienza del 23 gennaio 1967
compariva il procuratore del Bonomini nel giudizio di primo grado, il
quale dichiarava che il suo cliente era deceduto il 9 agosto 1966 (e
cioè prima della notificazione dell'atto di appello).
Dopo che l'istruttore aveva dichiarato interrotto il processo e
l'appellante aveva provveduto alla riassunzione, sulle contrarie
conclusioni delle parti che rispettivamente chiedevano l'annullamento
della sentenza di primo grado e la dichiarazione della cessazione della
materia del contendere, e la dichiarazione di estinzione del processo e
in subordine quella di improcedibilità dell'appello per cessazione
della materia del contendere, la causa passava in decisione.
La Corte d'appello di Roma, sulla questione preliminare relativa
all'estinzione del procedimento, riteneva che a seguito della morte del
Bonomini (9 agosto 1966) il processo era rimasto interrotto per non
essere stato proseguito o riassunto entro il termine utile per la
costituzione delle parti nel giudizio di appello e che a sensi
dell'art. 305 avrebbe dovuto essere dichiarato estinto (in accoglimento
dell'eccezione sollevata dalla parte interessata). Senonché,
prescindendo il decorso del termine perentorio dall'accertamento
dell'effettiva conoscenza della vicenda interruttiva da parte
dell'interessato, si doveva rilevare che l'art. 305 c.p.c., nelle
ipotesi di cui all'art. 299, alla stregua delle considerazioni fatte da
questa Corte, "viola non solo e non tanto il diritto (strumentale) di
difesa, ma vulnera in radice il potere (primario) del cittadino di
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi
legittimi".
E pertanto con ordinanza del 27 gennaio 1970 sollevava la stessa
questione come sopra prospettata dalla Corte d'appello di Potenza.
Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti e non
spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - In relazione a due specie che non erano identiche (dato che
per una di esse - quella considerata dalla Corte d'appello di Roma - la
morte della parte era intervenuta prima della notificazione dell'atto
di appello), ma che sono state ricondotte, nelle due ordinanze di
rimessione indicate in epigrafe, alla previsione di cui all'art. 299
del codice di procedura civile, è stata sollevata, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 305 dello stesso codice nella parte in cui la
norma, nelle ipotesi di morte o di perdita della capacità di stare in
giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o di
cessazione di tale rappresentanza, e qualora l'evento interruttivo si
verifichi prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti
al giudice istruttore, fa decorrere il termine perentorio, per la
prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto, dal momento
dell'interruzione e non dalla data in cui la parte interessata alla
prosecuzione o alla riassunzione ne abbia avuto conoscenza.
2. - La questione - dalla cui unicità deriva che i due giudizi
debbano essere riuniti e decisi con una sola sentenza - appare fondata.
Questa Corte, con la sentenza n. 139 del 1967, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del detto art. 305, perché la norma
denunciata faceva decorrere dalla data dell'interruzione del processo
il termine per la prosecuzione e per la riassunzione dello stesso anche
nei casi regolati dal precedente art. 301.
Ora, con le sopradette ordinanze, è prospettata una nuova
violazione dell'art. 24 della Costituzione: in particolare, il vizio
dell'art. 305 è visto là ove la norma dispone circa la decorrenza del
termine nelle ipotesi di interruzione del processo di cui all'art. 299.
Questo articolo stabilisce che "se prima della costituzione in
cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la
morte oppure la perdita della capacita di stare in giudizio di una
delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale
rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali
spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra
parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui
all'articolo 163 bis".
L'interruzione in queste ipotesi interviene automaticamente, sempre
che la costituzione volontaria o la citazione in riassunzione non
abbiano tempestivamente luogo, e nel momento in cui si verifica il
singolo evento interruttivo.
L'art. 299 non costituisce oggetto di denuncia. E giustamente,
almeno in riferimento all'art. 24 della Costituzione, perché
l'interruzione è comminata proprio per assicurare alla parte o ai di
lei eredi la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti ed interessi e l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
La denuncia riguarda, invece, come si è detto, l'art. 305 in
relazione all'art. 299.
Nell'ipotesi di morte della parte (prima della costituzione) - ed
il discorso vale con i necessari adattamenti per le rimanenti ipotesi -
l'estinzione del processo può essere impedita mediante la prosecuzione
o riassunzione dello stesso. Si presuppone, così, che l'evento
interruttivo sia tempestivamente conosciuto dagli eredi della parte
deceduta o dalla controparte e che quindi gli uni o l'altra siano in
condizione di attendere con diligenza alla tutela dei rispettivi
diritti ed interessi.
Qualora, però, i detti soggetti, in fatto, non vengano
tempestivamente a conoscenza di quell'evento, nulla gli stessi possono
fare per impedire il prodursi dell'effetto estintivo.
La loro posizione è da accostare a quella delle parti del processo
interrotto a sensi dell'art. 301 del codice di procedura civile o delle
parti del processo sospeso per una delle cause previste dall'art. 297,
comma primo, dello stesso codice.
E come in quelle due altre ipotesi, valutate da questa Corte con la
citata sentenza n. 139 del 1967 e con la sentenza n. 34 del 1970, è
stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata
(e cioè rispettivamente dell'art. 305 e dell'art. 297, comma primo),
così nell'ipotesi in esame si deve pervenire alla stessa pronuncia.
3. - L'illegittimità costituzionale dell'art. 305, in relazione
all'art. 299, risiede in ciò che il termine stabilito per la
prosecuzione o riassunzione del processo viene fatto decorrere dalla
data dell'evento interruttivo anziché da quella in cui dell'evento
stesso abbia avuto conoscenza la parte interessata.
Con tale disposizione non risultano garantite la tutela
giurisdizionale e la difesa in ogni stato e grado del procedimento.
Gli eredi della parte deceduta ad es., che non sappiano della morte
del loro dante causa, non sono infatti posti in grado di far valere in
giudizio le loro pretese.
Il contraddittorio, inoltre, non si può regolarmente instaurare e
mantenere.
Il diritto di difesa non viene assicurato in modo effettivo ed
adeguato ed indipendentemente dal fatto che la parte voglia valersene.
In particolare, non è garantito in relazione alla vicenda
interruttiva, perché l'interruzione è ordinata in maniera produttiva
di possibili svantaggi ad alcuna delle parti e segnatamente nelle fasi
di impugnazione.
E in presenza di un termine legale di deliberazione, la norma in
esame non dà al soggetto la possibilità di utilizzare per intero il
tempo da essa assegnato.
Ricorrono, per ciò, valide ragioni perché la questione come sopra
sollevata debba essere dichiarata fondata.
4. - Considerato, infine, che il processo è parimenti interrotto
al momento dell'evento se la parte è costituita personalmente (art.
300, comma terzo, del codice di procedura civile), e che anche in tal
caso il termine per la prosecuzione o riassunzione del processo
interrotto decorre, a sensi dell'art. 305, dall'interruzione e non
dalla data in cui dell'evento interruttivo la parte interessata abbia
conoscenza, la Corte ritiene che di questa norma, ed in relazione al
citato art. 300, comma terzo, debba dichiararsi l'illegittimità
costituzionale in forza del disposto di cui all'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 305 del codice
di procedura civile nella parte in cui dispone che il termine utile per
la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto a sensi
dell'art. 299 dello stesso codice decorre dall'interruzione anziché
dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.
In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
dichiara inoltre l'illegittimità costituzionale del detto art. 305
nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o
per la riassunzione del processo interrotto a sensi del precedente art.
300, comma terzo, decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui
le parti ne abbiano avuto conoscenza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte