Sentenza n. 159/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/11/1972 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169 del
codice di procedura penale, in relazione agli artt. 506-510 dello
stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1972 dal
pretore di Brunico nel procedimento penale a carico di Crazzolara
Ernst, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1972 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un incidente di esecuzione di quattro decreti penali
di condanna a carico di Ernst Crazzolara, i quali, nella precaria
assenza di questi, erano stati notificati a mani del padre convivente,
il pretore di Brunico, con ordinanza del 22 gennaio 1972, ha ritenuto
rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità
costituzionale dell'art. 169 del codice di procedura penale, per quanto
concerne il giudizio per decreto, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione.
Ad avviso del pretore, sussisterebbe disparità di trattamento tra
l'imputato irreperibile, che non può essere condannato per decreto
(sent. n. 90 del 1963), e l'imputato assente, il quale, pur trovandosi
nella stessa posizione di fatto del primo, quando si sia allontanato
senza una meta prefissa o senza averla comunicata ai conviventi, è,
invece, assoggettabile a tale forma di giudizio.
Tenuto, poi, conto che l'opposizione al decreto può essere
proposta - ed entro breve termine - soltanto dall'interessato
personalmente o per tramite di procuratore speciale, la norma
denunziata - nella parte concernente la notificazione dello stesso
decreto a mani del consegnatario convivente o, in mancanza, del
portiere o di chi ne fa le veci - opererebbe, nel procedimento
monitorio, in contrasto con il principio dell'inviolabilità del
diritto di difesa.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parte. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale riguarda l'art.
169 del codice di procedura penale, nel caso di sua applicazione al
procedimento per decreto penale, in relazione agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
2. - La Corte ha già esaminato sotto diversi profili alcune
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 169 cod. proc. pen.,
ritenendo fondata solo la denunzia mossa all'ultimo capoverso (nel
senso che i termini, anziché dalla data di spedizione, ad opera
dell'ufficiale giudiziario, della comunicazione dell'avvenuto deposito
dell'atto presso la casa comunale, debbano decorrere dalla data di
ricevimento della raccomandata: sent. n. 77 del 1972).
3. - Tenendo conto degli argomenti posti a base di precedenti
sentenze (n. 170 del 1963, n. 27 del 1966 e n. 48 del 1969), con le
quali questa Corte ha disatteso le censure attinenti al procedimento
per decreto penale nelle sue peculiarità processuali (artt. 506-510
cod. proc. pen.), la questione ora proposta, in riferimento agli artt.
3 e 24 Cost., va risolta nel quadro più generale dei principi
affermati a proposito della prima notifica all'imputato non detenuto,
nella già citata sentenza n. 77 del 1972.
4. - Senza dubbio, la relativa brevità del termine si inserisce
nel sistema del codice.
Nel prefissare il termine per l'opposizione al decreto penale, il
legislatore ha operato una sua scelta tipicamente discrezionale, che
sarebbe illegittima solo se - nell'assenza di un metro, a livello
costituzionale, per la congruità del termine stesso - quest'ultimo
vanificasse, sul piano dell'id quad plerumque accidit, l'azione
difensiva: ciò che può dirsi qui escluso dai dati dell'esperienza.
Tale congruità "deve essere valutata tanto in rapporto all'interesse
del soggetto che ha l'onere di compiere un certo atto per salvaguardare
i propri diritti, quanto in relazione alla funzione assegnata
all'istituto nel sistema dell'intero ordinamento giuridico" (Corte
cost. 1962, n. 93; vedansi anche le sentenze n. 59 del 1969, n. 10 del
1970 e n. 136 del 1971).
Va aggiunto, per completezza e di passaggio, che l'art. 192,
secondo comma, cod. proc. pen. introduce un'eccezione all'art. 509,
primo comma, facultando sia i genitori per i figli minori sottoposti
alla loro potestà - soggetti penalmente capaci, se ultradiciottenni
(art. 98 cod. pen.), e processualmente capaci, se ultraquattordicenni
(art. 120, terzo comma, cod. pen.; art. 159, n. 1, e art. 169, quarto
comma, cod. proc. pen.) - sia il tutore per le persone sottoposte a
tutela, a proporre l'impugnazione che spetta ad imputati meno atti a
prevedere e a provvedere, cioè a predisporre idonee misure per
l'eventualità di una notifica in loro assenza. E, come è noto,
l'opposizione al decreto monitorio rientra nella categoria dei mezzi di
impugnazione, pur con caratteristiche che la differenziano dai mezzi
ordinari.
Non è, pertanto, vulnerato il diritto di difesa (art. 24, secondo
comma, Cost.): questa Corte ha più volte affermato che non sono
richieste identiche modalità per il suo esercizio, potendo esso venire
diversamente regolato ed adattato alle speciali esigenze dei singoli
procedimenti, purché non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni
(vedansi le sentenze n. 46 del 1967 e n. 16 del 1970; e, per qualche
accostamento, n. 108 del 1963).
5. - Neppure sussiste la violazione del principio di eguaglianza
(art. 3 Cost.) - come assume, invece, il pretore di Brunico - per
l'incompatibilità tra la procedura per decreto penale - che consente
solo all'imputato personalmente o per mezzo di procuratore speciale di
interporre opposizione (articolo 509, primo comma, cod. proc. pen.) - e
la dichiarazione di irreperibilità dell'imputato (art. 170 cod. proc.
pen.: vedasi la sentenza n. 90 del 1963 di questa Corte), la quale
attribuisce al difensore il potere di impugnazione. La posizione
dell'irreperibile è ben diversa da quella del precariamente assente,
sicché appare del tutto giustificato il differente trattamento
processuale, che all'uno e all'altro è riservato.
All'opposto, la compatibilità violerebbe l'art. 3 Cost., dato che
- essendo il decreto penale opponibile solo dall'interessato o da un
suo procuratore speciale - verrebbe meno il trattamento processuale
unitario della categoria degli irreperibili; d'altronde, sarebbe
irragionevole pretendere, ai fini dell'osservanza del precetto
costituzionale, che sia notificato a mani proprie un decreto penale
emesso nei confronti di chiunque si sia allontanato anche
momentaneamente dalla sua abitazione o dal luogo in cui abitualmente
esercita la sua attività professionale.
Di converso, un utile rimedio è stato escogitato dal prudente
magistero della Cassazione, secondo la quale, per l'imputato da tempo
assente, che non abbia dato notizie del suo nuovo recapito, occorre
procedere alla notificazione con il rito degli irreperibili. Ne
discende che l'imputato erroneamente ritenuto assente e, in effetti,
irreperibile, cui sia stato notificato il decreto di condanna, ben può
eccepire la nullità della notificazione e la conseguente mancata
istituzione del rapporto processuale.
6. - L'espresso obiettivo dell'ordinanza è di rendere
obbligatoria, nel caso particolare del decreto penale, la notifica a
mani proprie; ma è ovvio che si tratta di riforma che non spetta alla
Corte di attuare, anche a prescindere dal rilievo che ciò andrebbe
contro le necessità pubblicistiche del potere punitivo e del sollecito
svolgimento del processo, imposte dal carattere e dai fini della
pretesa punitiva in generale e del rito per decreto penale in ispecie;
necessità che vanno contemperate con l'osservanza delle garanzie della
difesa e non, da questa, vanificate.
E qualora l'ordinanza, lamentando la brevità del termine (che già
una Commissione ministeriale di studio propose di portare a dieci
giorni: Progetto di modificazioni per l'aggiornamento del codice di
procedura penale, Roma, 1950), ne volesse un allargamento, ciò non
eliminerebbe l'eventualità che l'interessato non ne abbia tempestiva
contezza.
Rilievi critici, se mai, vanno spostati dall'art. 169 all'articolo
509, primo comma, cod. proc. pen., il quale, per altro, non è oggetto
di discussione: problema di cui, de iure condendo, aveva proposto una
soluzione, per quanto parziale ed insufficiente, la citata Commissione
ministeriale di studio, prevedendo che la richiesta dell'ordinario
giudizio in contraddittorio mediante l'opposizione potesse essere
avanzata anche dal difensore che l'imputato avesse nominato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 169 del codice di procedura penale, per quanto riguarda la
sua applicazione al procedimento monitorio (articoli 506-510 dello
stesso codice), sollevata dal pretore di Brunico con l'ordinanza in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte