Sentenza n. 159/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1976 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 630, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
l'11 dicembre 1974 dal tribunale di Civitavecchia sull'incidente di
esecuzione proposto nei confronti di Agozzino Roberto, iscritta al n.
11 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1976 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
A seguito di incidente d'esecuzione, promosso dal P.M. per la
revoca nei confronti di tal Roberto Agozzino dei benefici di legge
concessi con precedenti sentenze di condanna, il tribunale di
Civitavecchia, con ordinanza 11 dicembre 1974, ha sollevato d'ufficio,
in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, secondo comma,
del codice di procedura penale, per la parte in cui escluderebbe che il
difensore dell'imputato detenuto in luogo diverso da quello in cui
risiede il giudice competente a decidere sull'incidente di esecuzione,
possa essere posto in condizione di intervenire, previo avviso, dinanzi
al giudice di sorveglianza o al pretore delegati per l'audizione.
La preclusione, che discenderebbe dalla norma impugnata, urterebbe,
ad avviso del tribunale, contro il diritto dell'imputato alla difesa in
ogni stato e grado del giudizio.
Non solo, ma la posizione difensiva del detenuto, nel caso cui
trattasi, risulterebbe ancora più menomata qualora venga posta a
raffronto con quella del detenuto nel luogo del giudice dell'incidente,
potendo quest'ultimo non solo comparire personalmente, ma anche essere
udito e alla presenza del difensore.
Non vi è stata costituzione di parte e non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza in epigrafe contesta, in riferimento allo art. 24,
secondo comma, della Costituzione, la legittimità costituzionale
dell'art. 630, secondo comma, c.p.p.: si assume che detto articolo
violerebbe il diritto della difesa nel non prevedere la possibilità,
per il difensore dell'istante detenuto in luogo diverso da quello in
cui risiede il giudice competente a decidere sull'incidente di
esecuzione, di essere posto in condizione di intervenire dinanzi al
giudice di sorveglianza o al pretore delegati per l'audizione
dell'istante stesso.
La questione non è fondata.
2. - Con sentenza n. 5 del 1970 questa Corte ha ritenuto, in linea
di principio, che le modalità di esercizio del diritto di difesa
previste dall'art. 630 c.p.p. sono tali da salvaguardare senz'altro il
diritto stesso avuto riguardo alle speciali caratteristiche della
struttura del procedimento incidentale e che le possibilità di difesa
non subiscono particolari variazioni neppure quando l'audizione del
condannato non viene effettuata dallo stesso giudice che presiede, poi,
alla decisione dell'incidente.
Ha altresì precisato che nel procedimento esecutivo, ristretto, in
sostanza, a questioni ordinariamente di mero diritto, la comparizione
di persona del condannato - per altro facoltativa - è consentita per
un fine diverso da quello per il quale l'imputato è convocato avanti
al giudice dell'istruzione o del giudizio, per cui devesi considerare
soltanto come mezzo di difesa congiunto ad altri mezzi verbali e
scritti a lui spettanti e ciò vale anche quando la comparizione
avviene per il tramite di altro giudice.
La Corte ha, infine, rilevato che anche in quest'ultimo caso il
condannato, oltre ad essere pur sempre sentito, può giovarsi delle
altre possibilità offertegli dalla legge circa la comparizione a mezzo
del difensore e la presentazione di memorie, sottoscritte da lui o dal
suo difensore.
Sulla base, pertanto, delle caratteristiche proprie del
procedimento incidentale nulla rileva, ai fini della completezza del
diritto di difesa, il fatto che l'art. 630, secondo comma, non preveda
specificatamente l'assistenza del difensore all'audizione del
condannato da parte del giudice ad essa delegato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 630, secondo comma, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della
Costituzione, dal tribunale di Civitavecchia con ordinanza dell'11
dicembre 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte