Sentenza n. 159/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/07/1982 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 82legge 685/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82 della
legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza), promosso con ordinanzaemessa il 15 marzo
1978 dal Giudice istruttore del Tribunale di Torino, nel procedimento
penale a carico di Contaldo Pierino, iscritta al n. 285 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 250 del 6 settembre 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 1982 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
Udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Contaldo Pierino,
imputato di falsa testimonianza e di favoreggiamento personale
successivamente al suo proscioglimento ai sensi dell'art. 80 della
legge 22 dicembre 1975, n. 685, il Giudice istruttore presso il
Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 82 della stessa legge n. 685 del 1975, che
impone, in deroga agli artt. 348 e 465 c.p.p., a "coloro i quali siano
stati dichiarati non punibili peravere agito nelle condizioni di cui
all'art. 80", il dovere dideporre come testimoni nei processi relativi
ai fatti che comunque possono portare all'individuazione delle persone
o delle organizzazioni criminose che illecitamente producono,
fabbricano, importano, esportano, vendono o altrimenti cedono o
detengono sostanze stupefacenti o psicotrope, in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Secondo il giudice a quo la deroga stabilita dalla norma impugnata
alla generale impossibilità di assunzione testimoniale, a pena di
nullità, degli imputati di un reato connesso (salvo che siano stati
prosciolti, a seguito di giudizio, con la formula per non avere
commesso il fatto o perché il fatto non sussiste) ha l'esclusiva
funzione di consentire l'uso di uno strumento in più nella difficile
opera di individuazione di soggetti particolarmente pericolosi quali
gli spacciatori di sostanze stupefacenti. Tuttavia, "a parte le
considerazioni che si possono svolgere sulla reale efficacia di questo
strumento", sta il rilievo che il tossicomane, prosciolto ex art. 80,
diviene, in base al successivo art. 82, possibile imputato di altri
reati; e ciò in contrasto con lo spirito della legge n. 685 del 1975
che tende a considerarlo, piuttosto che un delinquente, un malato da
curare e un cittadino da reinserire; le ragioni della deroga sembrano
quindi - secondo il giudice a quo situarsi sul versante opposto
rispetto agli intenti del legislatore. Ma, aldilà di tale
puntualizzazione, vi è un preciso dato di riferimento per considerare
illegittimo l'art. 82; si tratta della sentenza n. 201 del 1975 della
Corte costituzionale conla quale venne affermato, testualmente: "è
razionale che il soggetto che abbia reso, a suo tempo, interrogatorio
in qualita'di coimputato, non possa essere successivamente chiamato, in
mutata veste, a riferire come testimone sugli stessi fatti. Ciò
perché il timore di incorrere in pregiudizievoli contraddizioni e
conseguenti responsabilità finirebbe col togliere attendibilità alla
sua deposizione".
Orbene, conclude il Giudice istruttore, l'affermazione della Corte,
relativa proprio alla dichiarazione di infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 348, secondo comma, c.p.p., non
lascia adito ad equivoci se è vero che la Corte non ha "posto in luce
la possibilità di deroghe alcune al principio del divieto di
testimonianza dell'imputato prosciolto in processo per fatti connessi".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 1978.
Ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata non fondata.
Premette l'Avvocatura, con riferimento alla decisione della Corte
indicata dal giudice a quo, che la razionalità di una regola generale
(quella fissata nell'art. 348 c.p.p.) non significa assolutamente
inderogabilità della regola stessa quando valide ragioni richiedano
una disciplina particolare.
A ben vedere, poi, quella introdotta con la norma impugnata non è
la sola eccezione operante nel nostro diritto positivo al divieto di
assumere come testimoni gli imputati di uno stesso reato o di reato
connesso anche se prosciolti: la Corte di cassazione, infatti, con
giurisprudenza costante, ha statuito che non è vietata la
testimonianza del coimputato che sia anche persona offesa rispetto ad
un reato connesso, perché chi è stato offeso da un reato è tenuto a
deporre ai sensi dell'art.408 c.p.p.. La norma impugnata, che
stabilisce l'obbligo di testimoniare per chi sia stato dichiarato non
punibile ai sensi dell'art. 80 legge n. 685 del 1975, costituisce
allora un'ulteriore deroga, che si aggiunge a quella già posta
dall'art. 408, alla regola generale fissata dall'art. 348 c.p.p.. Essa
è stata voluta dal legislatore a conclusione di ampia e approfondita
discussione: appare nel disegno di legge redatto dalle commissioni
riunite del Senato 2ª e 12ª, precisandosi nella relazione che la
disposizione proposta tende "al fine di individuare le persone che si
dedicano al traffico illecito di stupefacenti: in sostanza il drogato
da vittima del trafficante diventa collaboratore della giustizia per
stroncare il traffico". E se è vero che la minoranza della
commissione si dichiarò subito contraria a tale disciplina è vero
altresì - prosegue l'Avvocatura - che, sulle posizioni contrapposte,
si è poi approfondito il dibattito in sede di discussione,
osservandosiche "occorre rompere la catena che ha, fino ad ora, legato
i produttori e gli spacciatori. "Questa catena - si è detto potrà
essere infranta solo attraverso la testimonianza dei consumatori
dichiarati non punibili. Non prevedendo, quindi, obbligo di
testimoniare per i consumatori dichiarati impunibili vedremo perduto
uno dei punti più qualificanti del disegno di legge in discussione".
È, pertanto, esatta (anche se non esauriente), conclude
l'Avvocatura, l'individuazione operata dall'ordinanza di rinvio del
fine della norma impugnata; ma tale fine giustifica, in relazione al
principio di eguaglianza, la deroga stabilita al pur ragionevole
principio generale fissato nell'art. 348 c.p.p..
Quanto osservato dal giudice a quo in ordine alla inadeguatezza
della norma rispetto al fine perseguito, nonché circa le remore che da
essa potrebbero derivare alla cura e al reinserimento del tossicomane,
si risolve pertanto "in una valutazione opposta a quella compiuta dal
legislatore nell'esercizio della sua sovrana discrezionalità". Considerato in diritto :
1. - Il Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino dubita
della legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3, secondo
(rectius, primo) comma, Cost., dell'art. 82 legge 22 dicembre 1975, n.
685: e ciò in quanto, a suo avviso, sarebbe priva di giustificazione
la "deroga agli artt. 348 e 465 del codice di procedura penale", nella
quale, non solo per ragioni letterali ma anche per ragioni
sistematiche, la norma in esame si sostanzia con il prevedere, a carico
di "coloro che sono stati dichiarati non punibili per aver agito nelle
condizioni di cui all'art. 80" della stessa legge n. 685 del 1975, "il
dovere di deporre come testimoni nei processi relativi ai fatti che
comunque possono portare all'individuazione delle persone o delle
organizzazioni criminose che illecitamente producono, fabbricano,
importano, esportano, vendono o altrimenti cedono o detengono sostanze
stupefacenti o psicotrope".
Più esattamente, la "deroga" va vista in relazione non all'intero
testo degli artt. 348 e 465 c.p.p. (anzi, il secondo comma dell'art.
348, per la parte in cui statuisce che "Ogni persona ha capacità di
testimoniare, salvo al giudice di valutarne la credibilità", rimane
ben fermo, mentre, per la parte in cui dispone che "Eccettuati i casi
espressamente indicati dalla legge, nessuno può sottrarsi all'obbligo
di deporre", trova piena conferma nell'art. 82 della legge n. 685 del
1975), ma al terzo comma dell'art. 348 ed al secondo comma dell'art.
465, concordi nello stabilire, l'uno in generale e l'altro in
particolare per la fase dibattimentale, che non possono essere assunti
come testimoni gli imputati dello stesso reato o di reato connesso,
anche se prosciolti o condannati, "salvo che il proscioglimento sia
stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto o perché
il fatto non sussiste".
Stando a tali due commi, coloro che "sono stati dichiarati non
punibili per aver agito nelle condizioni di cui all'art.80" della legge
n. 685 del 1975 (acquisto o comunque detenzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope allo scopo di farne uso personale
terapeutico, purché in quantità non eccedente in modo apprezzabile le
necessità della cura; acquisto o comunque detenzione di modiche
quantità per farne uso personale; pregressa detenzione di sostanze di
cui si sia fatto uso esclusivamente personale), in quanto "non
punibili" per ragione diversa da quella del non aver commesso il fatto
o del fatto non sussiste, non avrebbero potuto essere assunti come
testimoni in nessun processo per reati connessi e, quindi, nemmeno "nei
processi relativi ai fatti che comunque possono portare
all'individuazione delle persone o delle organizzazioni che
illecitamente producono, fabbricano, importano, esportano, vendono o
altrimenti cedono o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope", se
connessi al fatto dell'acquisto o della detenzione per cui sia stata
fatta applicazione dell'art. 80.
Invece, in seguito alla "deroga" introdotta dall'art. 82 della
stessa legge, questi "dichiarati non punibili" - e non importa se la
loro non punibilità sia stata dichiarata nella fase istruttoria o dopo
- vengono ad aggiungersi ai "prosciolti in giudizio per non aver
commesso il fatto o perché il fatto non sussiste" come obbligati a
deporre quali testimoni, pur in presenza di un rapporto di connessione,
salva l'ulteriore delimitazione che, in ordine a tale tipo di rapporto,
l'art. 82, con lo specificare i "processi" nei quali il dichiarato non
punibile ai sensi dell'art. 80 ha l'obbligo di testimoniare, introduce
rispetto alla nozione di "reato connesso" contenuta negli artt. 348,
terzo comma, e 465, secondo comma, c.p.p..
Due, in particolare, le ragioni addotte nell'ordinanza di
rimessione per motivare l'irrazionalità della "deroga". Anzitutto, il
giudice a quo ravvisa un contrasto, all'interno stesso della legge n.
685 del 1975, fra il considerare il tossicomane come un malato da
curare, tanto da prevederne la non punibilità in presenza di certe
condizioni che ne consigliano l'immediato recupero sociale, e l'esporre
il così "dichiarato non punibile" al rischio di un'altrettanto
immediata criminalizzazione attraverso l'obbligo, penalmente
sanzionato, di rendere testimonianza. In secondo luogo, e più in
generale, il giudice a quo si richiama alla "razionalità" che questa
Corte, non solo sotto il profilo dell'art. 24 Cost. (v. la sentenza n.
154 del 1973), ma anche sotto il profilo dell'art. 3 Cost. (v. la
sentenza n. 201 del 1974), ha espressamente riconosciuto al dettato
degli artt. 348, terzo comma, e 465, secondo comma, c.p.p., là dove
statuiscono che il soggetto, che abbia reso a suo tempo interrogatorio
in qualità di coimputato, non puòessere successivamente chiamato, in
mutata veste, a riferire come testimone sugli stessi fatti: e ciò
perché - diceva la Corte - "il timore di incorrere in pregiudizievoli
contraddizioni e conseguenti responsabilità finirebbe col togliere
attendibilità alla deposizione", con il che - proseguiva la Corte -
"resta pure escluso, ovviamente, il contrasto col principio di
eguaglianza", essendo costante giurisprudenza"che il principio stesso
può dirsi violato soltanto quando la denunziata disparità di
trattamento non sia fondata su presupposti logici ed obiettivi che ne
giustifichino razionalmente l'adozione".
La questione non è fondata.
2. - Quanto alla prima delle due ragioni addotte dal giudice a quo
per dimostrare l'irrazionalità dell'art. 82 legge 22 dicembre 1975, n.
685, è la stessa ordinanza a riconoscere che l'obbligo di testimoniare
ivi previsto vuol essere "uno strumento in più nella difficile opera
di individuazione di soggetti socialmente pericolosi quali gli
spacciatori di sostanze stupefacenti". Il legislatore, pur essendo
doveroso non illudersi sull'efficacia reale di tale strumento, ha
preferito non rinunciarvi a priori, nella logica stessa, forse
esasperata, manon contraddittoria, di una riforma che, profondamente
innovando i tipi di risposta nei confronti del consumatore - piccolo
detentore, ne persegue il recupero sociale attraverso la rinuncia alla
punibilità e gli interventi curativo - riabilitativi, spingendosi sino
al punto di chiamarlo ad essere collaboratore di giustizia, secondo il
classico paradigma della testimonianza.Il fatto che l'obbligo di
testimoniare dopo l'ottenuta declaratoria di non punibilità comporti,
in caso di violazione, misure cautelari personali e sanzione detentiva
(alcuni studiosi, ma si tratterebbe di una diversa scelta di politica
legislativa, preferirebbero lo strumento dell'interrogatorio libero o,
caso mai, dell'esame testimoniale su consenso), non si traduce in una
contraddizione assoluta, e quindi inaccettabile, con la norma
liberatrice di cui all'art. 80.
In altri termini, non si può asserire che l'obbligo di
testimoniare ex art. 82 sia stato introdotto come un corrispettivo
ineluttabilmente da pagare in cambio del trattamento favorevole ex art.
80. Se così fosse, il dichiarato non punibile ai sensi di quest'ultima
disposizione dovrebbe essere semprecitato come testimone in qualsiasi
processo per produzione o traffico di stupefacenti rispetto al quale
sia possibile ipotizzare un suo contributo di verità. Valgono, invece,
anche qui, le disposizioni che comunemente regolano l'assunzione della
testimonianza. Pertanto, sarà il giudice procedente a decidere
l'assunzione di un dichiarato non punibile ex art. 80, solo se e
sempreché lo ritenga "utile" all'accertamento della verità, come
precisa l'art. 348, primo comma, c.p.p., al quale, nonostante la
genericità della formula adoperata nell'art. 82 della legge n. 685 del
1975, quest'ultima non apporta deroga alcuna (la tesi secondo cui la
deroga, investendo anche il primo comma dell'art. 348 c.p.p.,
implicherebbe non soltanto un obbligo di rispondere a carico del
dichiarato non punibile ex art. 80, ma addirittura un dovere di
esaminarlo a carico del giudice, non trova, né può trovare,
consensi), con il che, e qui si apre il discorso sull'attendibilità o
no del teste, il legislatore si rimette in definitiva alla prudenza ed
accortezza del giudice in sede di eventuale ammissione della prova,
prima ancora che al suo libero convincimento in sede di successiva
valutazione delle risultanze probatorie. Né vadimenticata, per quanto
inerisce ai casi di non punibilità della falsa testimonianza e
reticenza, l'ovvia operatività dell'art.384 c.p..
3. - La seconda ragione di irrazionalità addotta dal giudice a quo
nei confronti dell'art. 82 legge 22 dicembre 1975, n. 685, con il far
leva sulla "razionalità" riconosciuta da questa Corte alla "regola"
cui l'art. 82 dichiaratamente sottrae la situazione ivi contemplata,
sembra dare per scontato che la razionalità di una regola significhi,
sempre e necessariamente, l'irrazionalità di qualsiasi eccezione ad
essa. Ma, in tal modo, si verrebbero a confondere tra loro, così da
sovrapporle sino a renderle coincidenti, la razionalità di questa o di
quella regola con la sua inderogabilità, mentre non si può escludere
- anzi, di solito, avviene - che una regola, pur di riconosciuta
razionalità, vada o possa andare incontro a deroghe, anch'esse
razionali.
La conseguente inaccettabilità della tesi che dalla razionalità
della regola vorrebbe automaticamente dedurre l'irrazionalità
dell'eccezione emerge non solamente dall'angolo visuale della logica
concettuale (tanto più che, a loro volta, gli artt. 348, terzo comma,
e 465, secondo comma, c.p.p.si risolvono in una deroga al più generale
principio dell'art. 348, secondo comma, c.p.p.), ma anche da un più
attento esame della stessa giurisprudenza di questa Corte richiamata
dall'ordinanza di rimessione. Ogni discorso sull'eventuale violazione
del principio di eguaglianza implica una precisa verifica, consistente
nell'accertare se la "denunziata" disparità o incongruenza di
trattamento risulti o non risulti fondata su presupposti che ne
giustifichino razionalmente l'adozione. Il che sottintende che la
relativa valutazione va compiuta di volta in volta, norma per norma,
senza la possibilità di automatiche deduzioni da decisioni precedenti.
Il parametro costituzionale dell'art. 3 richiede che l'eccepita
irrazionalità di trattamento venga esaminata alla stregua della
disparità od incongruenza "denunziata" nella specie, in relazione,
cioè, alle situazioni di volta in volta messe a confronto. Il fatto
che questa Corte, con il riconoscere "razionale che il soggetto,
cheabbia reso, a suo tempo, interrogatorio in qualità di coimputato,
non possa essere successivamente chiamato, in mutata veste, a riferire
come testimone sugli stessi fatti" (sentenza n. 201 del 1974, già
ricordata), abbia escluso l'esistenza di un contrasto degli artt. 348,
terzo comma, e 465, secondo comma, c.p.p. con l'art. 3 Cost., se
significa che la Corte ha ritenuto non ingiustificata la disparità di
trattamento, in quel caso denunziata, "fra i cittadini in genere", che
sono sempre tenuti a deporre, "ed i coimputati prosciolti in diverse
fasi processuali e con diverse formule", che non sono sottoponibili ad
esame testimoniale, non significa, altresì, che la Corte abbia con
ciò ritenuto implicitamente ingiustificata ogni eventuale disparità
di trattamento fra coimputati prosciolti in ordine all'assunzione della
qualità di testimone, esclusa di "regola" dagli artt. 348, terzo
comma, e 465, secondo comma, c.p.p.
A parte il già accennato rilievo che gli artt. 348, terzo comma, e
465, secondo comma, c.p.p., si presentano, a loro volta, come una
deroga (oltretutto assai discussa in sede di lavori preparatori) al
principio generale per cui, data la capacità di testimoniare
riconosciuta ad ogni persona, "eccettuati i casi espressamente indicati
dalla legge, nessuno puòsottrarsi all'obbligo di deporre" (art. 348,
secondo comma, c.p.p.), donde la possibilità di costruire alla stregua
di una riaffermazione di quel principio generale le deroghe agli
artt.348, terzo comma, e 465, secondo comma, c.p.p., sarebbe fin troppo
agevole contrapporre alla pretesa di considerare aprioristicamente
irrazionali tali deroghe la circostanza che, per i coimputati
prosciolti "in giudizio per non aver commesso il fatto o perché il
fatto non sussiste", l'obbligo di deporre è ribadito dagli stessi
terzo comma dell'art. 348 e secondo comma dell'art. 465 c.p.p., oggetto
del ripetutamente menzionato intervento di questa Corte.
4. - Non mancano, del resto, altre ragioni obiettive che consentono
di ritenere non palesemente irrazionale l'adozione di un particolare
trattamento - analogo a quello, pur basato su ragioni ben diverse, dei
prosciolti "in giudizio per non aver commesso il fatto o perché il
fatto non sussiste - nei confronti di coloro che sono stati dichiarati
non punibili per aver agito nelle condizioni di cui all'art. 80" della
legge n. 685 del 1975.
Come ha sottolineato l'Avvocatura generale dello Stato nell'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, la giurisprudenza
della Corte di cassazione è costantemente orientata nel senso di
escludere l'incompatibilità a testimoniare del coimputato che sia
persona offesa rispetto ad uno dei reati connessi, così da ravvisare
per lui sussistente l'obbligo di deporre, a prescindere da un suo
eventuale proscioglimento con qualsiasi formula. L'osservazione ha il
suo peso, non solo perché mette in risalto l'esistenza, a livello di
diritto vivente, di un'altra deroga - questa volta implicita (o, meglio,
deducibile in sede di interpretazione sistematica con il riconoscere
prevalente il disposto dell'art. 408, secondo comma, c.p.p., nella
parte in cui prevede l'obbligatoria citazione della persona offesa dal
reato in qualità di teste, rispetto agli artt. 348, terzo comma, e
465, secondo comma, c.p.p.) al divieto di assumere come testimoni i
coimputati di un reato connesso, ma anche perché suggerisce l'idea che
il consumatore - piccolo detentore, dichiarato non punibile in uno dei
casi di cui all'art. 80 della legge n. 685 del 1975, venga considerato,
in definitiva, dall'art. 82 di essa come una vittima delle
organizzazioni criminose impegnate nella diffusione illecita delle
sostanze stupefacenti o psicotrope.
Ancor più importante, ai fini che interessano nella presente sede,
volta ad accertare se la disparità di trattamento in questione sia o
non sia razionale, sembra a questa Corte il generale riferimento
dell'art. 82 a tutti "coloro che sono stati dichiarati non punibili
per aver agito nelle condizionidi cui all'art. 80", a prescindere,
cioè, dalla forma e dalla natura del provvedimento in concreto
adottato per dichiarare tale non punibilità. Ed invero, la "deroga"
agli artt. 348, terzo comma, e 465, secondo comma, c.p.p. e, quindi,
l'obbligo di testimoniare debbono intendersi operanti tanto nel caso
che la non punibilità sia stata dichiarata dal pretore ai sensi
dell'art. 98 della legge n. 685 del 1975, quanto nel caso che la
relativa dichiarazione abbia avuto luogo ai sensi dell'art. 96, quinto
comma, della stessa legge da parte del giudice penalmente competente,
al termine dell'istruttoria o del giudizio, in primo o in secondo
grado.
Ciò ha il pregio di risolvere il problema dei rapporti tra la
declaratoria di non punibilità ex art. 80 e l'obbligo di testimoniare
in modo chiaramente univoco, evitando ogni disparità di trattamento
nell'ambito dei piccoli consumatori - non detentori dichiarati non
punibili, quale, viceversa, sarebbe stato possibile riscontrare in
mancanza di una disposizione come quella dell'art. 82. È ben nota,
infatti, la giurisprudenza, anche a questo proposito consolidata, della
Corte di cassazione, che ritiene non applicabile il disposto degli
artt. 348, terzo comma, e 465, secondo comma, c.p.p. a chi, non avendo
mai assunto la qualità di imputato in senso proprio, non sia stato
assoggettato all'esercizio dell'azione penale. Alla stregua di tale
giurisprudenza, l'"interessato" dichiarato non punibile dal pretore ai
sensi dell'art. 98, terzo comma, della legge n. 685 del 1975 sarebbe
stato, comunque, tenuto a rendere testimonianza perché, come questa
Corte ha avuto modo di precisare (v. la sentenza n. 158 del 1982), il
procedimento preordinato all'applicazione dell'art. 98, terzo comma,
non ha natura giurisdizionale penale e, quindi, il soggetto di cui il
pretore si occupa non assume, in nessun caso, la qualità di imputato
(conclusione, del resto, condivisa anche da quanti hanno fin qui
interpretato l'art. 98, terzo comma, ravvisando nella pronuncia del
pretore un decreto di non doversi promuovere l'azione penale, ai sensi
dell'art. 74, quarto comma, c.p.p.).
L'estensione dell'obbligo di testimoniare a tutti i dichiarati non
punibili ex art. 80 della legge n. 685 del 1975 sta, dunque, a
confermare che quest'ultima ha ravvisato nell'assumibilità come
testimoni di tali persone un utile strumento nella sempre più
difficile ed imprescindibile lotta contro la droga. Una scelta politica
non sindacabile sotto il profilo della legittimità costituzionale, una
volta esclusane l'irrazionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore
presso il Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte