Corte costituzionale

Ordinanza n. 159/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12

dicembre 1994 dal tribunale per i minorenni di Bologna nel

procedimento penale a carico di C.L., iscritta al n. 194 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che con ordinanza del 12 dicembre 1994 emessa nel corso di

un giudizio penale il tribunale per i minorenni di Bologna ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo

comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli

3, 76, 77, primo comma, e 97 della Costituzione;

che, secondo l'esposizione dell'ordinanza di rinvio, i reati

contestati nel giudizio a quo all'imputato, minorenne all'epoca dei

fatti, sono gli stessi per i quali si procede, in separato giudizio,

nei confronti di altri imputati, maggiorenni anche all'epoca dei

fatti addebitati; che, inoltre, alla luce del materiale probatorio

dedotto dall'accusa, la condotta dei maggiorenni si configurerebbe

quale presupposto di quella contestata al minore, nel senso che la

responsabilità di quest'ultimo discenderebbe dalla premessa

dell'affermazione di reità dei primi;

che, data questa situazione, il tribunale rimettente osserva che

l'art. 2, primo comma, cod. proc. pen., nello stabilire che "il

giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione",

determina, per lo stesso giudice a quo l'obbligo di effettuare

integralmente l'istruttoria dibattimentale intorno all'ipotesi di

reità dei coimputati maggiorenni, e non gli consente di attendere la

formazione del giudicato nel separato processo a carico dei

concorrenti del minore, sebbene tale ultimo processo si trovi in

grado (rinvio dalla Corte di cassazione) maggiormente avanzato;

che questa regola di autonomia dei processi, discendente da una

opzione del legislatore delegato ma non esplicitamente dettata in un

criterio della legge di delegazione n. 81 del 1987, risulterebbe,

secondo la prospettazione del giudice rimettente, incoerente con

l'assetto del processo penale conseguente a talune modifiche

legislative (decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), e, in particolare,

con la disposizione che ha consentito l'ingresso e l'acquisizione nel

giudizio di sentenze irrevocabili rese in altro processo (art.

238-bis cod. proc. pen.);

che questa recuperata utilizzabilità probatoria del giudicato

penale esterno, attraverso l'acquisizione della decisione al

fascicolo per il dibattimento, verrebbe ad incrinare la regola di

totale autonomia dei processi, delineando una contraddizione tra la

persistente previsione contenuta nella norma impugnata, da un lato, e

la utilizzabilità del giudicato formatosi anteriormente, dall'altro;

che, secondo il giudice a quo ne emerge - anche in conseguenza di

paralleli interventi normativi che hanno accentuato nel rito penale i

caratteri del processo scritto (artt. 190-bis e 238 cod. proc.

pen.), nonché di decisioni della Corte costituzionale - l'esigenza

di verificare la conformità a Costituzione dell'anzidetta regola di

autonomia del processo, sotto diversi profili;

che un primo profilo di censura è dedotto con riguardo all'art.

3 della Costituzione, assumendosi in contrasto con il principio di

eguaglianza e con quello di ragionevolezza il fatto che la prova

venga a dipendere da una variabile casuale ed esterna al processo,

secondo il tempo di formazione del giudicato penale nel processo

separato e la conseguente possibilità di acquisizione della sentenza

irrevocabile ex art. 238-bis cod. proc. pen.;

che un secondo profilo concerne il contrasto con la delega

legislativa, la quale poteva, in difetto di criterio espresso,

giustificare originariamente la formulazione della norma impugnata,

ma rispetto alla quale la coerenza di quest'ultima norma è venuta

meno a seguito degli interventi normativi e della Corte

costituzionale sopra accennati; mentre permane, cogente, la prima

direttiva della legge n. 81 del 1987 che impone la massima

semplificazione nello svolgimento del processo;

che un terzo profilo è dedotto in relazione all'art. 97 della

Costituzione, risultando lesivo del principio del buon andamento

dell'amministrazione della giustizia il "costo" processuale e

organizzativo che deriva dalla ripetizione di una attività

istruttoria già svolta in diverso e anteriore processo; una

diseconomia, questa, di particolare rilievo se incidente sul giudice

specializzato minorile, non strutturato per affrontare processi di

particolare impegno quanto a raccolta delle prove in giudizio, e

comunque compromesso nelle sue ordinarie attività dall'anzidetta

ripetizione di istruttoria;

che, in conclusione, il tribunale rimettente formula il quesito

di costituzionalità, rispetto ai parametri sopra indicati, in quanto

la norma impugnata "non consente di rinviare o sospendere

motivatamente (e magari con garanzia di impugnazione) il processo

allorché la decisione in qualche modo dipenda da una questione

penale da risolvere in via incidentale mentre in altro processo la

medesima è oggetto di un accertamento in fase processuale più

avanzata. E, in ispecie, non lo consente al tribunale per i

minorenni, pure quando, non essendo l'imputato più minorenne, manca

la necessità di non ritardare il trattamento giudiziario

specialisticamente diretto al "recupero del minore deviante"";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata;

Considerato che, attraverso la formulazione del quesito che si è

riportata sopra, il tribunale rimettente, come esattamente rilevato

dall'Avvocatura dello Stato, richiede a questa Corte una pronuncia

che reintroduca, nella disciplina processuale vigente, una

regolazione dei rapporti tra processi separati modellata sulla

falsariga di quella che, nel codice di rito previgente, riguardava le

questioni penali pregiudiziali a un procedimento penale (art. 18 cod.

proc. pen. abrogato) e che consentiva al giudice del processo

"pregiudicato" di rinviare (recte: sospendere) il processo sino alla

formazione del giudicato nel processo "pregiudicante";

che una disciplina così configurata supporrebbe, in primo luogo,

una relazione di pregiudizialità in senso proprio tra gli oggetti

dei due procedimenti, vale a dire un rapporto per cui l'uno

costituisca l'antefatto logico-giuridico dell'altro, mentre, come si

desume dalla stessa ordinanza di rinvio, la qualificazione di

dipendenza dell'uno dall'altro involge piuttosto un rapporto di

connessione dei procedimenti, data la contestazione del reato in

concorso tra minorenne e maggiorenni (art. 12, primo comma, lettera

a) cod. proc. pen.);

che, ferma restando la sicura ininfluenza di questa come di ogni

altra situazione di connessione sulla competenza del giudice

specializzato minorile, che è valore preminente rispetto

all'esigenza di trattazione cumulativa dei processi (sentenza n. 222

del 1983; art. 2, primo comma, direttiva numero 14) e art. 3, primo

comma, lettera a) della legge-delega n. 81 del 1987; art. 14, primo

comma, cod. proc. pen.), l'osservazione che precede delinea

l'infondatezza della censura riferita al parametro dell'art. 3 della

Costituzione, giacché la ipotizzata facoltà di sospensione del

giudizio che si trova in fase meno avanzata verrebbe essa a dipendere

da elementi casuali ed esterni al rapporto tra i processi, assegnando

al processo più celere una priorità logica e un connotato

pregiudicante che non avrebbero adeguata giustificazione;

che risulta quindi ragionevole, anche rispetto alle generali

finalità di speditezza del processo - le quali informano ogni

istituto processuale, trovando fondamento nel diritto dell'imputato

ad essere giudicato senza ritardi che non siano necessari, diritto

riconosciuto anche in campo internazionale -, la prevista latitudine

di cognizione del giudice, corollario della più ampia regola di

autonomia di ciascun processo e, specificamente, della

autosufficienza del processo penale minorile in ragione delle

peculiarità del relativo giudizio;

che pertanto la disposizione impugnata, pur se non riferibile a

uno specifico criterio direttivo della legge di delegazione, risulta

coerente con quest'ultima, per cui la censura riferita al contrasto

con gli artt. 76 e 77 della Costituzione non può trovare ingresso;

che, inoltre, neppure può assegnarsi alle modifiche legislative

del 1992 indicate dal rimettente una capacità di alterazione di quel

quadro sistematico, poiché esse si muovono nella direzione di un

incremento delle possibilità di utilizzazione, in un processo, di

elementi probatori acquisiti in altro processo, e dunque

presuppongono la persistente validità dell'opzione di trattazione

autonoma di ciascuna res iudicanda introducendo alcune varianti di

disciplina in funzione della non-dispersione di elementi di prova;

che, in particolare, la previsione dell'art. 238-bis cod. proc.

pen., in vista della cui applicazione il tribunale rimettente ha

sollevato il quesito di costituzionalità, lungi dall'assumere la

portata di statuizione idonea a risolvere ogni aspetto del thema

devoluto alla cognizione del giudice ricevente, si limita a regolare

il modo di valutazione della pronuncia irrevocabile resa in separato

giudizio, in una logica di economia nella raccolta del materiale

utile alla decisione che non intacca il basilare principio, già

operante nel vigore dell'art. 18 del precedente codice, per cui ogni

giudice è tenuto a formarsi il proprio convincimento in base alle

prove di cui dispone e che sono utilizzabili, senza che ad una di

tali prove possa essere attribuita efficacia cogente e risolutiva

dell'obbligo di apprezzamento e motivazione da parte del giudicante;

che, relativamente alla censura sollevata in relazione all'art.

97 della Costituzione, deve essere ribadito che il parametro invocato

non è riferibile all'esercizio della funzione giurisdizionale, nel

suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che

costituiscono espressione di tale esercizio (ex plurimis sentenza n.

84 del 1996; ordinanza n. 18 del 1996);

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, primo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76, 77, primo comma,

e 97 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Bologna con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.

Il presidente: Ferri

Il relatore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte