Corte costituzionale

Ordinanza n. 159/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/2000 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 40, commi sesto

e settimo del codice di procedura civile come modificato dall'art. 19

della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di

pace) e dell'art. 36 stesso codice, promossi con ordinanze emesse il

23 ottobre 1998 dal giudice di pace di Ancona nel procedimento civile

vertente tra Rossi Giovanni e la Marche Impianti S.A.S., iscritta al

n. 913 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1999

e il 21 settembre 1999 dal giudice di pace di Osimo nel procedimento

civile vertente tra Pra Monego Marco e Liviabella Sara, iscritta al

n. 641 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno

1999.

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento di opposizione a

decreto ingiuntivo, nel quale è stata proposta domanda

riconvenzionale di valore superiore alla competenza del giudice

adito, il giudice di pace di Ancona, con ordinanza emessa il

23 ottobre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, primo

comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale del novellato art. 40, settimo comma, del

codice di procedura civile, nella parte in cui, disciplinando la

connessione tra una causa di competenza del giudice di pace ed altra

di competenza del pretore o del tribunale, stabilisce la competenza

del giudice superiore a decidere dell'intera causa;

che, ad avviso del giudice a quo, il principio affermato

costantemente dalla Corte di cassazione - in forza del quale nel

giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora sia proposta

domanda riconvenzionale di valore superiore alla competenza del

giudice adìto, questi, stante la propria competenza funzionale e

inderogabile sull'opposizione, non può rimettere tutta la causa al

giudice superiore ma deve disporre la separazione delle cause e

rimettere al giudice competente per valore solo quella relativa alla

domanda riconvenzionale, trattenendo quella di opposizione - deve

essere riesaminato, tenuto conto delle modifiche introdotte

dall'art. 19 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del

giudice di pace) alla disciplina della connessione;

che tale disciplina, stabilendo in ogni caso di connessione

la competenza del giudice togato, si porrebbe in contrasto con gli

artt. 107, terzo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, in

quanto la determinazione della competenza in base alla caratteristica

soggettiva del giudice, e quindi alla sua capacità e affidabilità,

produrrebbe una disparità di trattamento tra i giudici togati e i

giudici di pace, discriminando questi ultimi nell'esercizio della

medesima funzione giurisdizionale, e costituirebbe violazione del

principio costituzionale in base al quale i magistrati si distinguono

fra loro solo per diversità di funzioni;

che inoltre l'attribuzione della competenza per vis

attractiva al giudice togato consentirebbe alle parti di scegliere il

giudice, mediante la proposizione di altre domande artificiosamente

connesse alle cause di competenza del giudice di pace, con la

conseguente lesione del principio della precostituzione del giudice

naturale;

che, sulla base delle medesime considerazioni, il rimettente

ha sollevato per analogia identica questione di legittimità

costituzionale del sesto e del settimo comma dell'art. 40 dello

stesso codice, in relazione alle altre fattispecie di connessione di

cause per accessorietà, per garanzia, per accertamenti incidentali e

per compensazione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza

delle questioni;

che questione di legittimità costituzionale in parte analoga

è stata sollevata, con ordinanza emessa il 21 settembre 1999, dal

giudice di pace di Osimo, il quale censura, in riferimento agli

artt. 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, gli

artt. 36 e 40, settimo comma, del codice di procedura civile, nella

parte in cui, in presenza di domanda riconvenzionale proposta in sede

di opposizione davanti all'ufficio del giudice di pace che ha emesso

il decreto ingiuntivo, impongono la pronuncia - anche d'ufficio - di

connessione a favore del giudice superiore, nonostante la competenza

del giudice di pace a conoscere dell'opposizione;

che, in particolare, ad avviso del rimettente, sarebbero

compressi il diritto di azione e di difesa, in quanto, nell'ipotesi

di rimessione dell'intera causa al giudice superiore, la parte

opposta sarebbe obbligata in ogni caso a stare in giudizio con

l'assistenza di un difensore e non potrebbe invece stare in giudizio

personalmente, sia pure nei limiti di cui al primo e secondo comma

dell'art. 82 cod. proc. civ;

che, inoltre, sussisterebbe una violazione del principio del

giudice naturale precostituito per legge, il quale è chiaramente

individuato dall'art. 645 cod. proc. civ. nel giudice che ha emesso

il decreto, pur in presenza di situazioni, come la proposizione di

domande riconvenzionali, che potrebbero determinare spostamenti di

competenza;

che anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità o comunque per

l'infondatezza delle questioni.

Considerato che può disporsi la riunione dei giudizi, in quanto

questi hanno ad oggetto analoghe questioni di legittimità

costituzionale;

che entrambi i rimettenti denunciano la illegittimità

costituzionale della disciplina della connessione, come novellata

dalla legge n. 374 del 1991, poiché in forza di essa si

determinerebbe sempre uno spostamento di competenza a favore del

giudice superiore, in violazione del principio della precostituzione

del giudice;

che il giudice di pace di Ancona ravvisa anche un contrasto

con l'art. 107, terzo comma, della Costituzione, ed implicitamente

anche con l'art. 3, in quanto la norma in esame darebbe luogo ad una

disparità di trattamento tra giudici togati e giudici di pace, che

non sarebbero distinti per funzione ma per capacità o provenienza;

che il giudice di pace di Osimo ritiene invece sussistente la

violazione del diritto di azione e di difesa della parte opposta, la

quale, nell'ipotesi di rimessione dell'intera causa al giudice

superiore, sarebbe obbligata a stare in giudizio con l'assistenza di

un difensore e non potrebbe stare in giudizio personalmente, sia pure

nei limiti di cui al primo e secondo comma dell'art. 82 cod. proc.

civ;

che le questioni appaiono manifestamente infondate ed in

parte manifestamente inammissibili;

che deve anzitutto escludersi la violazione dell'art. 25,

primo comma, della Costituzione, dedotta da entrambi i rimettenti, in

quanto, come costantemente affermato da questa Corte, il principio

della precostituzione del giudice è rispettato tutte le volte che

l'organo giudicante risulti istituito sulla base di criteri generali

prefissati;

che la deroga agli ordinari criteri di determinazione della

competenza, introdotta dall'art. 40 cod. proc. civ. nelle ipotesi di

connessione di cause, costituisce anch'essa una regola generale

prestabilita, in forza della quale è consentito individuare

preventivamente l'organo giudicante competente a decidere delle

cause, quando fra le stesse ricorra un vincolo di connessione;

che appare altresì erroneo il richiamo all'art. 107, terzo

comma, Cost., poiché tale precetto inerisce esclusivamente allo

status dei magistrati e non può essere utilmente invocato per

argomentare le censure relative alle norme di ripartizione delle

competenze (ordinanze n. 122 del 1998, nn. 424 e 63 del 1997);

che circa la pretesa violazione del diritto di azione e di

difesa della parte opposta - la quale, a seguito della translatio

iudicii sarebbe tenuta a stare in giudizio con l'assistenza di un

difensore - è sufficiente il rilievo che, come risulta dagli atti,

la detta parte era già costituita innanzi al giudice di pace con

l'assistenza di un difensore, sì che la questione è del tutto priva

di concreta rilevanza e deve perciò dichiararsi manifestamente

inammissibile;

che, infine, devono dichiararsi manifestamente inammissibili

anche le ulteriori questioni sollevate dal giudice di pace di Ancona

"per analogia", in considerazione della assoluta estraneità al

giudizio a quo dei casi di connessione diversi dalla proposizione

della domanda riconvenzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 40, sesto e settimo comma, del

codice di procedura civile, sollevate dal giudice di pace di Ancona;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 36 e 40 del codice di

procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, dal giudice di pace di Osimo;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 40, settimo comma, del codice

di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 25, primo

comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di

Ancona, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 36 e 40, settimo comma, del

codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 25

della Costituzione, dal giudice di pace di Osimo, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 22 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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