Sentenza n. 16/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/02/1970 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 372,
392 e 398 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 aprile 1968 dal pretore di Padova nel
procedimento penale a carico di Ascenzo Gaetano e Carlotto Luigi,
iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968.
2) ordinanza emessa il 12 marzo 1969 dal pretore di Firenze nel
procedimento penale a carico di Weber Robert Wilhelm, iscritta al n.
155 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969.
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il pretore di Padova, iniziata istruzione sommaria nel procedimento
penale contro Ascenzo Gaetano e Carlotto Luigi, interrogati alcuni
testi, emetteva ordini di comparizione, che rimanevano senza effetto
per mancata presentazione dell'Ascenzo e per irreperibilità del
Carlotto. Successivamente, emetteva decreto di citazione a giudizio a
carico dei sunnominati. E con ordinanza 22 aprile 1968 sollevava
d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 372,
392 e 398 del codice di procedura penale in riferimento all'art. 24,
secondo comma, della Costituzione.
Il pretore di Firenze, emesso decreto di citazione a giudizio a
carico di Weber Robert Wilhelm, senza aver prima compiuto alcun atto
istruttorio, accogliendo l'eccezione della difesa, con ordinanza 12
marzo 1969 sollevava la questione di legittimità costituzionale dei
sopramenzionati articoli del codice di procedura penale, non solo, come
il pretore di Padova, in riferimento all'art. 24, secondo comma della
Costituzione, ma anche in riferimento all'art. 3 della Carta.
Secondo le ordinanze di rimessione, nell'istruzione pretorile, ove
non venga compiuto alcuno degli atti indicati negli artt. 304 bis e 304
quater del codice di procedura penale, ovvero l'ordine di comparizione
rimanza senza effetto per irreperibilità dell'imputato e il magistrato
non abbia ritenuto necessaria la nomina di un difensore di ufficio ex
art. 390 del codice di procedura penale, la garanzia di autodifesa
dell'imputato sembra svuotata di pratico contenuto, non solo perché
egli non può nominare un difensore di fiducia, ma anche perché non
può fruire neppure di un difensore di ufficio, facoltizzato a
presentare almeno le memorie di cui all'art. 145 del codice di
procedura penale. Onde la violazione dell'art. 24, secondo comma della
Costituzione, atteso che l'attuale disciplina esclude l'applicazione
dell'art. 372 del codice di procedura penale nel caso di passaggio
dall'istruzione sommaria alla fase del giudizio.
Per il pretore di Firenze, nei giudizi pretorili, la prassi
largamente seguita di giungere direttamente al dibattimento senza
compiere prima alcun atto istruttorio, viene a creare una
discriminazione tra coloro che nei detti giudizi possono svolgere le
proprie difese istruttorie e coloro che, venendo citati direttamente a
giudizio, non possono svolgerle. Onde la violazione dell'art. 3 della
Costituzione, che esige l'uguaglianza di trattamento tra tutti i
cittadini, anche nella fase istruttoria.
Poiché le parti non si sono costituite e non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, la Corte ha deciso in camera di
consiglio ai sensi degli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :
I due procedimenti vanno riuniti e definiti con unica sentenza
perché le ordinanze di rimessione sollevano la stessa questione.
1. - A termini dell'art. 398 del codice di procedura penale, nei
procedimenti con istruzione sommaria di competenza del pretore, qualora
dagli atti risulti che si debba procedere e che non siano necessarie
altre indagini, il pretore emette decreto di citazione.
Il rinvio a giudizio senza che l'imputato sia informato del
procedimento, od interrogato, o sia comunque messo in grado di svolgere
la sua difesa, violerebbe secondo le ordinanze di rimessione - il
diritto di difesa garantito dal secondo comma dell'art. 24 della
Costituzione in ogni stato e grado del procedimento, e violerebbe
altresì l'art. 3 della Costituzione creando una non giustificata
discriminazione fra gli imputati che possono difendersi in istruttoria
e quelli che dall'esercizio di tale fondamentale diritto vengono
esclusi.
Ritenendo poi che, per garantire i diritti della difesa, il
legislatore dovesse quanto meno disporre che, prima del rinvio a
giudizio, fossero depositati gli atti in cancelleria con le formalità
previste per i procedimenti di competenza del tribunale, le ordinanze
hanno impugnato, oltre all'art. 398, anche l'art. 372 del codice di
procedura penale (deposito degli atti e facoltà dei difensori prima
della chiusura della formale istruttoria) e l'art. 392 stesso codice
(forme, avocazione e trasformazione dell'istruzione sommaria) in quanto
omettono di estendere gli stessi incombenti anche ai procedimenti di
competenza pretorile.
2. - La questione è infondata.
Il procedimento penale dinanzi al pretore ha una struttura propria,
caratterizzata da semplicità di forme rispondente alla minore entità
dei reati ed alla esigenza di definire sollecitamente un rilevante
numero di processi. Una delle più importanti norme di questo
procedimento è contenuta nell'art. 231 del codice di procedura penale,
che dà facoltà al pretore di procedere ad atti istruttori allorché
li ritenga utili e necessari, oppure di emettere il decreto di
citazione a giudizio in base soltanto alle risultanze della denunzia o
della querela. In conseguenza di siffatta facoltà di scelta, la norma
è stata denunziata per illegittimità costituzionale, ma la Corte ha
ritenuto che essa non viola né l'art. 3 né l'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, perché l'esercizio della facoltà non è rimesso
alla mera discrezionalità del giudice, ma è condizionato dalla
valutazione delle circostanze probatorie e dalla semplicità dei fatti;
e perché, inoltre, il differente trattamento derivante ai vari
imputati è giustificato dalla particolare struttura del processo
davanti al pretore (sent. n. 46 del 12 aprile 1967). Col sostenere ora
che la discriminazione fra imputati, che possono o non possono
esercitare il diritto di difesa secondo che vi sia o no istruttoria
prima del dibattimento, violi il principio di uguaglianza, viene
riproposta sostanzialmente la medesima questione, già dichiarata
infondata.
3. - Da questa Corte è stato già affermato il principio che il
diritto di difesa, sancito dal secondo comma dell'art. 24 della
Costituzione, non può essere esercitato con identiche modalità in
ogni caso, ma può essere regolato in modo diverso per essere adattato
alle esigenze delle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti,
purché vengano assicurati lo scopo e la funzione di tale diritto.
Essendo il procedimento pretorile, per le ragioni suesposte,
differentemente regolato da quello davanti al tribunale, non si può
ragionevolmente pretendere che il diritto di difesa venga esercitato in
maniera eguale. E, nell'ambito della stessa giurisdizione pretorile, la
circostanza che alcuni processi sono istruiti prima del dibattimento ed
altri no impone necessariamente variazioni nell'esercizio di tale
diritto, senza che con ciò possa dirsi violato il precetto
costituzionale.
4. - L'art. 398 del codice di procedura penale disciplina i poteri
del pretore nel procedimento con istruttoria sommaria: esso detta norme
sulla raccolta delle prove, sulla spedizione dei mandati, sulla
sentenza di non doversi procedere e sulla emissione del decreto di
citazione a giudizio. Epperò, l'istruzione sommaria implica, di per se
stessa, l'intervento della difesa, necessaria anche per l'imparziale
accertamento dei fatti. Per questo motivo la Corte ha riconosciuto che
vi è violazione del diritto di difesa se, dopo aver proceduto ad
istruzione sommaria, il pretore emette il decreto di citazione a
giudizio senza avere prima interrogato l'imputato o contestato il fatto
in un mandato rimasto senza effetto; ed ha dichiarato in tal senso la
parziale illegittimità dell'art. 398 (sentenza n. 33 del 20 aprile
1966).
Allorquando, invece, il pretore prima del dibattimento non procede
ad alcuna istruttoria né ad atti istruttori di polizia giudiziaria, la
situazione è del tutto differente perché, così come avviene per il
giudizio per decreto o per il giudizio direttissimo, tutto viene
rinviato alla fase dibattimentale. La Corte ha già deciso in
precedenza che questo rinvio al dibattimento dell'esercizio del diritto
di difesa non viola l'art. 24 della Costituzione (sent. n. 170 del
1963, n. 27 del 1966, n. 46 del 1967).
Dal che deriva che neppure il mancato deposito degli atti in
cancelleria prima della emissione del decreto di citazione a giudizio
costituisce quel vizio di legittimità prospettato dalle ordinanze.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 372, 392 e 398 del codice di procedura penale, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dalle ordinanze 22
aprile 1968 del pretore di Padova e 12 marzo 1969 del pretore di
Firenze.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte