Sentenza n. 16/1972
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1972 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 29 maggio
1939, n. 1208 (approvazione del piano generale di massima edilizio
della città di Napoli e delle relative norme di attuazione), promosso
con ordinanza emessa l'11 giugno 1968 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - sezione V - sul ricorso di D'Acierno Antonio ed altri
contro il Comune di Napoli e la società Sepe-Costruzioni, iscritta al
n. 213 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 165 del 2 luglio 1969.
Visti gli atti di costituzione di D'Acierno Antonio ed altri e del
Comune di Napoli;
udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1971 il Giudice relatore
Francesco Paolo Bonifacio;
udito l'avv. Amedeo Gleijeses, per il Comune di Napoli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza dell'11 giugno 1968 (pervenuta alla Corte il 21
maggio 1969) la V sezione del Consiglio di Stato ha sollevato una
questione di legittimità costituzionale concernente la legge 29 maggio
1939, n. 1208, che approva il "piano generale di massima edilizio"
della città di Napoli, limitatamente alla parte in cui tale piano
prevede le c.d. "zone grigie".
Nel provvedimento di rimessione il Consiglio premette che, secondo
il suo costante indirizzo giurisprudenziale, nella "zona grigia" è
permessa la sola ricostruzione degli edifici già esistenti con la
conseguenza che le aree libere di quella zona sono "radicalmente
sottratte ad ogni attività edificatoria"; premette ancora, in tema di
preliminare esame della rilevanza, che solo la dichiarazione di
illegittimità costituzionale di siffatto vincolo renderebbe
applicabile, nel caso concreto sottoposto al suo esame, la disposizione
del regolamento edilizio del 1935 relativa all'altezza massima degli
edifici.
Ciò posto, il giudice a quo ritiene non manifestamente infondato
il dubbio che la disposizione impugnata, imponendo un vincolo che si
risolve "in un sostanziale svuotamento del diritto di proprietà",
violi l'art. 42 della Costituzione per la mancata previsione di un
indennizzo.
2. - Innanzi a questa Corte si sono costituiti i ricorrenti
D'Acierno (atto depositato il 22 luglio 1969) ed il Comune di Napoli
(atto depositato il 14 giugno 1969). Non è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri.
3. - La difesa dei D'Acierno rileva che, posto che sia esatta la
interpretazione data dal giudice a quo alla disposizione impugnata,
bisogna tener conto del fatto che il piano regolatore generale di
Napoli è anteriore non solo alla Costituzione, ma anche alla legge
urbanistica di Napoli; osserva altresì che il vincolo all'edilizia
preesistente mira alla conservazione delle caratteristiche di certe
zone o quartieri e che pertanto la relativa prescrizione può
considerarsi come una limitazione generale del modo di godimento della
proprietà privata. La stessa difesa accenna, tuttavia, alla
possibilità che sia disattesa l'interpretazione che costituisce la
premessa dalla quale il Consiglio di Stato è partito: a tal proposito
essa fa rilevare che nessuna norma scritta del piano regolatore
generale detta prescrizioni sulla c.d. zona grigia, giacché questa è
definita graficamente solo sulle tavole annesse al piano, e che la
legenda ad essa relativa parla di zona "esistente" e non di zona
"preesistente" (constatazione che potrebbe avvalorare l'ipotesi di un
suo significato meramente descrittivo).
4. - La difesa del Comune di Napoli, nell'atto di costituzione ed
in una successiva memoria depositata il 24 novembre 1971, dopo aver
osservato che in via preliminare occorre accertare la natura
dell'indicazione ("zona esistente") relativa alla "zona grigia",
contenuta nelle tavole annesse al piano regolatore, per stabilire, ai
fini dell'ammissibilità della questione, se si tratti di atto avente
forza di legge, contesta l'esattezza dell'interpretazione data dal
Consiglio di Stato alla disposizione de qua e a tal proposito richiama:
a) l'indirizzo giurisprudenziale dello stesso Consiglio, secondo il
quale i vincoli che comportino gravi limitazioni al diritto di
proprietà devono essere imposti con norme chiare e precise; b)
l'affermazione fatta dal Consiglio in una decisione del 1962, con la
quale la qualificazione "zona esistente" venne intesa nel senso che si
tratta di zona per la quale il piano non volle dettare alcuna
disciplina; c) le decisioni, nello stesso senso, adottate dal giudice
ordinario, penale e civile. Ma se pur si dovesse accedere
all'interpretazione dalla quale muove l'attuale ordinanza di
rimessione, la questione - così prosegue la difesa - dovrebbe essere
dichiarata infondata per effetto della sopravvenuta legge 19 novembre
1968, n. 1887, in forza della quale le indicazioni dei piani
regolatori, nelle parti in cui incidono su beni determinati, perdono
ogni efficacia se entro cinque anni non siano approvati i relativi
piani particolareggiati: e proprio in considerazione di tale ius
superveniens la medesima questione di legittimità costituzionale è
stata ritenuta manifestamente infondata dal Consiglio di Stato in una
ordinanza del 9 dicembre 1970, pronunziata in altro giudizio.
5. - Nella discussione orale la difesa del Comune di Napoli, oltre
che riportarsi alle tesi ed alle conclusioni contenute negli scritti
difensivi innanzi riassunti, ha richiamato l'attenzione della Corte
sulla circostanza che le tavole annesse al piano regolatore sono
attualmente sottoposte a sequestro penale disposto dal giudice
istruttore del tribunale di Napoli ed ha invitato la Corte a valutare
le conseguenze che vanno tratte dalla non disponibilità dell'atto sul
quale il sindacato di legittimità dovrebbe essere esercitato. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale promossa
dall'ordinanza di rimessione ha ad oggetto il piano regolatore generale
di Napoli, approvato con la legge 29 maggio 1939, n. 1208,
limitatamente alle prescrizioni concernenti la c.d. "zona grigia". Nel
sollevare tale questione il Consiglio di Stato muove dal presupposto
che le aree pertinenti a siffatta zona, che fossero libere al momento
dell'entrata in vigore della legge, risultano gravate da un vincolo di
inedificabilità assoluta, risolventesi in un sostanziale svuotamento
del diritto di proprietà "senza corresponsione di indennizzo": dal che
deriverebbe il contrasto fra la disposizione impugnata e l'articolo 42
della Costituzione.
2. - Posto che il giudice a quo trae la norma oggetto del presente
giudizio dalle tavole planimetriche annesse al piano e dalla legenda
"zona esistente" apposta alle c.d. "zone grigie", occorre valutare le
tesi difensive preliminari sostenute dalla difesa del Comune di Napoli:
a) in ordine alla circostanza che la Corte non dispone del testo delle
tavole, attualmente sequestrate a seguito di provvedimento del giudice
istruttore presso il tribunale di Napoli; b) in ordine al dubbio che
non si tratti di atto avente forza di legge.
Per quanto riguarda il primo punto la Corte osserva che - mentre
ricade nell'esclusiva competenza del giudice a quo accertare se
l'edificio intorno al quale si controverte è costruito in "zona
grigia" - risulta superfluo disporre l'acquisizione al presente
giudizio delle tavole originali annesse al piano regolatore, dal
momento che nessun dubbio investe l'esistenza, in tali tavole, di "zone
grige" e della relativa legenda "zona esistente"; essa non è
contestata neppure dallo stesso Comune, dal quale, anzi, proviene una
copia ufficiale di stralcio dalla tavola n. 25, contenente la predetta
colorazione e qualificazione, esibita negli atti del giudizio di
merito.
Deve essere disattesa anche la seconda eccezione, giacché, ai
sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge in esame, il piano che
viene legislativamente approvato è costituito non solo dalle "norme
generali e prescrizioni tecniche" ma, altresì, dalle "trentatré
tavole planimetriche": sicché la norma che da queste trae il Consiglio
di Stato è indubbiamente contenuta in un atto che per relationem fa
parte del testo legislativo e, quindi, ha forza di legge.
3. - La rilevanza della questione viene giustificata dal Consiglio
di Stato con l'affermazione che, annullata la disciplina concernente le
"zone grige" (vale a dire, il divieto assoluto di edificazione sulle
aree libere in esse comprese), debbano trovare applicazione le norme
regolamentari del 1935 concernenti l'altezza massima degli edifici.
La Corte ritiene che, senza esercitare nella specie alcun sindacato
sulla valutazione del giudice a quo in ordine alla individuazione della
norma applicabile al caso concreto una volta che fosse accertata e
dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, la
questione debba essere pur tuttavia, sotto altro profilo, dichiarata
inammissibile per difetto assoluto di rilevanza.
A tal proposito giova mettere in evidenza che in tema di
limitazioni urbanistiche questa Corte dichiarò (sent. n. 55 del 1968)
l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, non già nella parte in cui la disposizione consente
l'imposizione a tempo indeterminato di vincoli di zona aventi
sostanziale contenuto espropriativo, sibbene nella sola parte in cui
tale disposizione "non prevede un indennizzo". Nel caso ora in esame -
così come nei giudizi definiti in pari data con sentenza n. 15 - la
Corte ritiene superfluo accertare se il vincolo discendente dalla norma
impugnata sia a tempo indeterminato (e quale influenza abbia spiegato,
su questo punto, la legge 19 novembre 1968, n.1187); se esso abbia
contenuto sostanzialmente espropriativo; quale incidenza sulla
questione possa avere la circostanza che la supposta espropriazione, in
quanto immediatamente discendente dalla legge, si sarebbe in effetti
verificata prima della entrata in vigore della Costituzione. Ed
infatti, posto che ne ricorressero tutte le premesse, l'illegittimità
costituzionale colpirebbe la denunziata disposizione solo nella parte
in cui non è previsto un indennizzo: ferma restando ogni altra sua
parte (divieto di edificare sulle aree libere) non si verificherebbe,
per quanto riguarda il piano regolatore approvato dalla legge in esame,
quella mancanza di normativa che, a giudizio dello stesso Consiglio di
Stato, consentirebbe di applicare al caso concreto, oggetto della
controversia, le disposizioni del regolamento del 1935.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale della legge 29 maggio 1939, n. 1208 (avente
ad oggetto l'"approvazione del piano generale di massima edilizio della
città di Napoli e delle relative norme di attuazione"), sollevata
dall'ordinanza indicata in epigrafe limitatamente alle prescrizioni
riguardanti la c.d. "zona grigia" ed in riferimento all'art. 42, comma
terzo della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte