Sentenza n. 16/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1973 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 266
del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 aprile 1970 dal giudice istruttore del
tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Marasso
Giuseppe, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 22 luglio 1970;
2) ordinanza emessa l'8 marzo 1971 dalla Corte di assise di Imperia
nel procedimento penale a carico di Quaranta Giovanni, iscritta al n.
148 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971;
3) ordinanza emessa il 3 giugno 1971 dalla Corte d'assise di Bari
nel procedimento penale a carico di Panza Leonardo ed altro, iscritta
al n. 260 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1973 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Marasso
Giuseppe, imputato del delitto previsto e punito dall'art. 266 del
codice penale, per avere, durante una manifestazione di piazza,
"pubblicamente istigato i Carabinieri di guardia della Caserma Cernaia
a disertare, gridando ripetutamente... "disertate, disertate", il
giudice istruttore presso il tribunale di Torino ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 266, primo comma,
c.p., in riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero
garantita dall'art. 21 della Costituzione.
Premette il giudice a quo che l'espressione addebitata
all'imputato, pur accentuando il momento della mozione di volontà e di
orientamento della volontà altrui, può essere riportata nello schema
della istigazione diretta o indiretta, il che consentirebbe di
considerare penalmente illecita la propaganda antimilitaristica
utilizzata per esplicare un'influenza "sobillatrice" sulla condotta dei
militari, in contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero
assicurata dall'art. 21 della Costituzione. L'ordinanza di rimessione
soggiunge che la fattispecie incriminatrice configura un reato di mera
condotta sicché, prescindendosi da un qualsiasi esame in ordine
all'effettivo verificarsi di un pericolo per l'interesse tutelato, la
condotta di istigazione è autonomamente rilevante alla sola condizione
che abbia un contenuto antitetico ai doveri inerenti allo stato di
militare.
Il giudice a quo conclude infine rilevando che non sembrano potersi
dedurre precise limitazioni al diritto di libera manifestazione del
pensiero dalle disposizioni costituzionali relative al dovere di
fedeltà alla Repubblica o al dovere sacro di difesa della Patria
È intervenuta in giudizio la Presidenza del Consiglio dei
ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto di intervento depositato il 21 luglio 1970, chiedendo
dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.
La difesa dello Stato rileva una fondamentale differenza tra
l'attività di istigazione, che è determinazione o eccitamento di
altri all'azione, e la manifestazione del pensiero, che è tra le
libertà fondamentali proclamate e protette dalla Costituzione,
differenza di tutta evidenza anche nella fattispecie concreta, poiché
all'imputato era stato addebitato di aver reiteratamente rivolto a
carabinieri in servizio il grido di "disertate disertate".
L'Avvocatura generale osserva infine che, quand'anche si voglia
considerare che il divieto dei fatti di istigazione previsto dalla
norma impugnata possa trovare applicazione a fatti di manifestazione
del pensiero, non è lecito ignorare che anche la libertà in
questione, come ogni altra, può subire limitazioni sostanziali
sempreché le medesime trovino fondamento in principi costituzionali
espressamente enunciati o ricavati per interpretazione (Corte cost.
sentenze n. 9 del 1965; n. 87 del 1966; n. 84 del 1969). In particolare
la stessa Corte costituzionale - ricorda la difesa dello Stato - ha
già affermato (sentenza n. 65 del 1970), con riferimento all'apologia
di delitto, che la libertà di manifestazione del pensiero "trova i
suoi limiti non soltanto nella tutela del buon costume, ma anche nella
necessità di proteggere altri beni di rilievo costituzionale e nella
esigenza di prevenire e far cessare turbamenti della sicurezza pubblica
la cui tutela costituisce una finalità immanente del sistema".
Sarebbe quindi pienamente giustificata l'esigenza di tutelare la difesa
interna ed esterna dello Stato, e con essa l'ordine costituito.
2. - Nel corso del dibattimento penale a carico di tale Quaranta
Giovanni, imputato del delitto previsto e punito dall'art. 266 c.p. per
avere, mediante diffusione di un opuscolo intitolato "L'obbedienza non
è più una virtù", istigato i marinai del Cacciatorpediniere
Intrepido "a violare i doveri della disciplina militare o altri doveri
inerenti al loro stato", la Corte d'assise di Imperia ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 266
c.p., in riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero
garantita dall'art. 21 della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che la norma incriminatrice impugnata,
vietando qualsiasi fatto istigativo o apologetico, e quindi ogni
critica all'attuale sistema d'organizzazione delle forze armate - in
particolare in tema di obiezione di coscienza - e configurando un reato
di mera condotta, non consentirebbe di procedere a quegli accertamenti
diretti a distinguere i fatti di eccitamento alla violazione della
disciplina e dei doveri militari, dalla lecita diffusione di un
opuscolo tendente a sottolineare l'esigenza di una diversa
regolamentazione della materia. Sotto tale aspetto quindi la norma
impugnata contrasterebbe con l'art. 21 della Costituzione.
3. - Nel corso del dibattimento penale a carico di tali Panza e
Ventricelli, tratti a giudizio per rispondere del reato di cui all'art.
266 c.p., per aver "istigato" militari in libera uscita "a violare i
doveri della disciplina militare", distribuendo loro stampati
ciclostilati, la Corte d'assise di Bari ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 266 c.p., in
riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che la norma impugnata, incriminando non
solo le manifestazioni del pensiero intese a minare l'organizzazione
delle forze armate quale istituzione destinata a presidio della Patria,
ma anche quelle espressioni che appaiono in contrasto con ogni dovere
inerente allo stato di militare del destinatario, contrasterebbe con la
libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della
Costituzione. Considerato in diritto :
1. - Le cause vanno riunite, perché concernono le medesime
questioni, e decise con unica sentenza.
2. - La questione sottoposta alla Corte dall'ordinanza 28 aprile
1970 del giudice istruttore del tribunale di Torino, e da quelle 8
marzo e 3 giugno 1971 delle Corti di assise di Imperia e di Bari che ne
riprendono più succintamente gli argomenti, può così epigrafarsi: se
l'art. 266 del codice penale, che punisce chiunque istiga i militari a
disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della
disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, non
costituisca un limite inammissibile alla libera manifestazione del
pensiero garantita dall'art. 21, primo comma, della Costituzione.
Il dubbio è infondato. Una grossolana manifestazione di pensiero,
come protesta contro l'ordinamento sociale, propaganda per più liberi
costumi, ecc., può ritrovarsi in qualunque reato e la materialità di
alcuni delitti, come la diffamazione, l'ingiuria, l'oltraggio a
pubblico ufficiale, il vilipendio, presuppone sempre un sommario
giudizio di valore ed è costituita, tipicamente, da una rozza
manifestazione di pensiero.
Scaturiscono sempre, in ultima analisi, da un atto di pensiero i
reati di istigazione o apologia. Ma ciò non significa affatto che per
ciò solo siano incostituzionali come contrarie all'art. 21 Cost. le
relative norme incriminatrici. La libertà di pensiero non può venire
invocata quando l'espressione del pensiero si attua mediante un'offesa
a beni e diritti che meritano tutela.
L'istigazione di militare all'infedeltà, o al tradimento, in tutte
le forme previste dall'art. 266 c.p. (disobbedire alle leggi, violare
il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri
inerenti al proprio stato), offende e minaccia un bene cui la
Costituzione riconosce un supremo valore e accorda una tutela
privilegiata, in conformità di tutte le costituzioni moderne, da
qualsiasi ideologia siano ispirate e da qualunque regime
politico-sociale siano espresse.
Una volta soltanto si ritrova nella nostra Carta fondamentale la
locuzione sacro dovere, e ciò avviene appunto nell'art. 52 per
qualificare più fortemente, rispetto a tutti gli altri doveri, quello
di difesa della Patria. La formula, approvata all'unanimità dalla
Prima Sottocommissione della Costituente nella seduta del 15 novembre
1946, fu riprodotta identicamente nell'art. 49 del Progetto della
Commissione plenaria e votata dall'Assemblea (col numero 52) nomine
contraddicente.
Tutti gli interpreti riconoscono che il dovere di difesa della
Patria, specificazione del più generico dovere di fedeltà alla
Repubblica e di obbedienza alla Costituzione e alle leggi (articolo
54), contempla in primo luogo il dovere militare, organizzato nelle
forze armate, presidio dell'indipendenza e libertà della nazione. È,
dunque, antinomico immaginare che l'istigazione di militari a violare
il giuramento prestato, disobbedire alle leggi e ai doveri inerenti al
loro stato, possa considerarsi una forma indiretta e lecita di
esprimere il proprio pensiero.
Rispetto alla norma incriminatrice dell'art. 266 c.p. la libertà
garantita dall'art. 21 Cost. può consentire modi di manifestazione e
propaganda per la pace universale, la non violenza, la riduzione della
ferma, l'ammissibilità dell'obiezione di coscienza, la riforma del
regolamento di disciplina o altri, che non si concretino mai in una
istigazione a disertare (come in uno dei casi per cui è stata
sollevata questione), a commettere altri reati, a violare in genere i
doveri imposti al militare dalle leggi. L'istigazione, infatti, non è
pura manifestazione di pensiero, ma è azione e diretto incitamento
all'azione, sicché essa non risulta tutelata dall'art. 21 della
Costituzione.
Le ordinanze adombrano, senza sollevarla nominativamente, questione
in ordine alla seconda condotta commissiva capace di integrare gli
estremi del delitto di cui all'art. 266 c.p., e cioè l'apologia. In
proposito può farsi riferimento, per quanto occorre, oltre agli
argomenti sopra svolti, alla sentenza di questa Corte n. 65 del 1970.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 266 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 21
della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte