Sentenza n. 16/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1977 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 431Codice di procedura civile
- art. 423Codice di procedura civile
- art. 1legge 533/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 423 e 431
del codice di procedura civile, come modificati dall'art. 1 della legge
11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro, promosso con
ordinanza emessa il 1 aprile 1974 dal pretore di Avellino nella causa
di lavoro vertente tra Solimene Maria e Pagliarulo Maria, iscritta al
n. 254 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 201 del 31 luglio 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 1 aprile 1974 - emessa nel corso di una controversia
avente ad oggetto la richiesta, ai sensi dell'art. 2122 del codice
civile, delle indennità di fine rapporto da parte del coniuge e di
figli di un lavoratore deceduto - l'adito pretore di Avellino ha
denunziato gli artt. 423, comma secondo, e 431 cod. proc. civ.
modificati dall'art. 1 della legge 1973, n. 533, prospettandone il
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per la parte in cui dette
norme non prevedono che si applichi anche ai familiari del prestatore
di opera di cui all'art. 2122 citato la disciplina concernente
(rispettivamente) il pagamento di somme a titolo provvisorio e la
provvisoria eseguibilità della sentenza di primo grado.
Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de qua
ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, è in questo intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri per contestare la fondatezza
della sollevata questione. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Avellino dubita - come in narrativa esposto -
che contrastino con l'art. 3 della Costituzione gli artt. 423 e 431
cod. proc. civ. (come modificati dall'art. 1 della legge 1973, n. 533),
nella parte in cui escludono che la disciplina dettata per le ordinanze
di condanna a titolo provvisorio "su istanza del lavoratore" e per la
esecutorietà della sentenza si applichi anche ai familiari superstiti
di cui all'art. 2122 del codice civile.
Le questioni - come si rileva dalla lettura del dispositivo
dell'ordinanza di rimessione in connessione con la relativa
motivazione, svolta con specifico riguardo alla qualità degli attori
in giudizio (coniuge e figli del lavoratore defunto) - risultano
limitate all'ipotesi di azioni promosse dai componenti il nucleo
familiare, di cui al primo comma dell'art. 2122 del codice civile
citato.
2. - Il dubbio di costituzionalità dell'art. 423 è - come detto -
formulato sul presupposto che il pagamento di somme a titolo
provvisorio non possa essere disposto in favore dei familiari indicati,
in quanto trattasi di soggetti diversi dal "lavoratore": al quale la
norma, nella sua dizione, ha riguardo.
La Corte ritiene, però, non esatta siffatta restrittiva esegesi,
esclusivamente fondata sulla lettera della legge, dovendosi dare
prevalenza alla ratio della norma.
Questa - come noto - risponde all'esigenza di sollecito
soddisfacimento di bisogni primari del lavoratore.
Ed è chiaro che tale esigenza, con specifico riguardo alle
indennità di fine rapporto, si prospetta con non minore intensità per
i componenti il nucleo familiare (in senso lato) del prestatore d'opera
deceduto: nei cui confronti - come già precisato dalla Corte (v.
sentenza n. 8 del 1972) - la corresponsione delle indennità in parola
tende a consentire di "affrontare le difficoltà immediatamente
connesse al venir meno, per morte, di chi, comunque, provvedeva al loro
sostentamento".
La disposizione denunziata - contrariamente a quanto ritenuto dal
giudice a quo - va, quindi, correttamente interpretata nel senso della
sua applicabilità ai superstiti indicati nel primo comma dell'art.
2122 del codice civile.
La questione esaminata è, pertanto, non fondata: in quanto,
appunto, basata su una interpretazione inesatta della norma denunziata.
3. - L'ulteriore questione, di costituzionalità dell'art. 431
cod. proc. civ. modificato, va, poi, dichiarata inammissibile,
trattandosi di norma che disciplina l'esecuzione della sentenza e,
pertanto, non ha rilevanza nel giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 431 del codice di procedura civile, modificato dall'art. 1
della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'ordinanza
del pretore di Avellino in epigrafe indicata;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 423 del codice di procedura
civile, modificato dall'art. 1 della legge 1973, n. 533, citata,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con
l'ordinanza di cui sopra.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte