Sentenza n. 16/1980
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/02/1980 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4d.l. 580/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, sesto
comma, nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, conv. in
legge 30 novembre 1973, n.766 (misure urgenti per l'università),
promosso con ordinanza 13 - 20 gennaio 1976 dal Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel procedimento instaurato
sui ricorsi di Gallo orsi Gianfranco e Mathis Mauro contro il
Politecnico di Torino e la facoltà di Ingegneria del Politecnico di
Torino, nei confronti di Angeletti Adolfo ed altri, iscritta al n. 443
del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 239 dell'8 settembre 1976.
Visti gli atti di costituzione di Gallo Orsi Gianfranco e del
Politecnico di Torino, nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1979 il Giudice relatore
Michele Rossano;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Politecnico di Torino e per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con due ricorsi, rispettivamente in data 7 e 28 luglio 1975, al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, il dott. Gianfranco
Gallo Orsi, notaio, ed il dott. Mauro Mathis, assistente ordinario di
diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Trieste, impugnarono: la graduatoria degli aspiranti agli incarichi di
docente di discipline giuridiche e sociali presso il Politecnico di
Torino, formata dall'apposita Commissione ed approvata dal Consiglio
della Facoltà di Ingegneria dello stesso Ateneo; la proposta della
medesima Facoltà di conferire i due incarichi disponibili al dott.
Mario Cicala e al prof. Luciano Orusa, magistrati; gli atti connessi e
conseguenziali.
In particolare il ricorrente Gallo Orsi lamentò, con il primo
motivo, che la Facoltà di Ingegneria aveva fatto applicazione erronea
dell'art. 4, comma sesto, nn. 1, 3 e 4 d.l. 1 ottobre 1973, n. 580,
(misure urgenti per l'Università) convertito nella legge 30 novembre
1973, n. 766, perché aveva incluso nella prima categoria magistrati ed
altri che, esplicando in maniera abituale una attività dietro
corrispettivo, dovevano essere considerati come esercenti attività
professionale e, quindi, collocati nella quarta categoria, come
stabilito dalla citata norma, la quale prevedeva che nella prima
categoria potevano essere inclusi solo i già incaricati ed assistenti
di ruolo "che non esercitino attività professionale o di consulenza
professionale retribuita".
Aggiunse che, se l'espressione "attività professionale" dovesse
essere intesa restrittivamente solo come libera professione, sarebbe
evidente il carattere discriminatorio della norma, che si porrebbe,
pertanto, in contrasto con gli artt. 1, 3, 4 e 35 della Costituzione.
Con unico motivo di ricorso il Mathis sostenne che l'espressione
"attività professionale", contenuta nel citato art. 4, comma sesto, n.
1, d.l. n. 580 del 1973, comprendeva qualsiasi attività
extrascolastica comunque retribuita, mentre la successiva espressione
"consulenza professionale retribuita" comprendeva le attività di
libera professione, con la conseguenza che gli incaricati, essendo
magistrati, e il dott. Gallo Orsi, notaio, dovevano essere collocati
nella quarta categoria perché svolgevano attività extrascolastiche
retribuite o la libera professione.
Si costituirono in giudizio il Politecnico di Torino ed i
controinteressati dott. Cicala e prof. Orusa, eccependo
l'inammissibilità dei ricorsi e contestando la fondatezza di essi.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte con sentenza
14 - 20 gennaio 1976 ritenne ammissibili i due ricorsi e rigettò il
ricorso proposto dal dott. Mathis; con ordinanza 13 - 20 gennaio 1976
sollevò le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4,
comma sesto, nn. 1, 2, 3, 4, 5 d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito
in legge 30 novembre 1973, n. 766, in riferimento agli artt. 1; 3,
commi primo e secondo; 4, commi primo e secondo; 33, comma primo; 34,
capoverso; 35, comma primo; 51, comma primo; e 97, comma primo, della
Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239
dell'8 settembre 1976.
Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri e si è costituito il Politecnico di Torino,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Generale dello Stato, con
atto depositato il 17 luglio 1976, chiedendo che le questioni di
legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate.
Si è costituita anche la parte privata, dott. Gianfranco Gallo
Orsi, con atto depositato il 14 aprile 1976, chiedendo che sia
dichiarato "costituzionalmente illegittimo l'art. 4 d.l. 1 ottobre
1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, ove
interpretato secondo la decisione del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte". Considerato in diritto :
1. - L'art. 4, comma sesto, nn. 1, 2, 3, 4, 5 d.l. 1 ottobre 1973,
n. 580 (misure urgenti per l'Università) convertito, con
modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, prescrive:
"Gli incarichi di insegnamento sono conferiti, a domanda, a
studiosi della relativa disciplina o di disciplina strettamente affine
che siano laureati da almeno tre anni o, nel caso siano sprovvisti di
laurea, abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, secondo il
seguente ordine di precedenza:
1) già incaricati o assistenti di ruolo che non esercitino
attività professionale o di consulenza professionale retribuita;
2) professori di ruolo che non esercitino le medesime attività; in
tal caso non si applica il quarto comma dell'art. 7 della legge 24
febbraio 1967, n. 62;
3) liberi docenti o studiosi che abbiano recato con le loro
pubblicazioni contributi originali alla disciplina;
4) già incaricati o assistenti di ruolo che non si trovino nelle
condizioni previste al punto 1);
5) professori di ruolo che non si trovino nelle condizioni previste
al punto 2)".
Questa norma, secondo il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte, sarebbe in contrasto con gli artt. 1; 3, commi primo e
secondo; 4, commi primo e secondo; 33, comma primo; 34, capoverso; 35,
comma primo; 51, comma primo; e 97, comma primo, della Costituzione.
2. - Secondo l'ordine logico è preliminare l'esame delle censure
concernenti l'art. 97 della Costituzione in quanto attiene all'oggetto
della normativa del conferimento degli incarichi, considerata, nella
motivazione dell'ordinanza, nel suo complesso in diretto riferimento
anche agli altri articoli della Costituzione che si assumono violati.
La normativa impugnata, ad avviso del Tribunale Amministrativo,
violerebbe il principio di buon andamento dell'Amministrazione in
quanto prescinde dall'effettivo merito degli aspiranti e privilegia
l'accesso alla delicata funzione di docente nell'Università con
riferimento ad esigenze pur importanti, ma non preminenti, come quella
di una maggiore disponibilità di tempo di candidati che non sempre
sono i più qualificati per serietà di studi e contributi originali
alla disciplina. La maggiore disponibilità di tempo potrebbe avere
rilevanza in casi di parità di merito, mai come condizione di
precedenza nei confronti di candidati con qualificata esperienza.
3. - La censura è priva di fondamento.
Con riguardo ai presupposti, che determinarono la censurata
normativa e l'intento del legislatore di applicare, con essa, il
principio dell'art. 97 della Costituzione, va considerato che, nella
relazione al Senato sul disegno di legge n. 1267, concernente la
conversione in legge del decreto legge n. 580 del 1973, il Ministro
della Pubblica Istruzione pose in risalto che misure urgenti per
l'Università erano essenziali al fine di rimuovere un lungo periodo di
stasi rivelatosi gravemente nocivo alla vita delle istituzioni
universitarie, ponendone in crisi le strutture divenute ancora più
inadeguate in relazione al notevole incremento annuo della popolazione
universitaria, che aveva visto il nostro Paese al primo posto fra gli
Stati europei. E fra i provvedimenti, intesi "a sciogliere i nodi più
stringenti che rischiavano altrimenti di soffocare la vita
universitaria", indicò quelli concernenti i docenti, in quanto lo
squilibrio fra docenti e studenti, la presenza, nell'Università, di
docenti non ordinari, la collaborazione, in taluni casi senza una
precisa configurazione giuridica, di numerose forze già impegnate
nella ricerca didattica, diversamente denominate (borsisti, incaricati
di esercitazioni, assistenti volontari), avevano concorso a determinare
la grave crisi. Precisò, con riferimento alla nuova disciplina per il
conferimento degli incarichi, che i punti salienti di essa "si
identificavano nelle preferenze attribuite a coloro che non
esercitavano private attività professionali e nel divieto di conferire
nuovi incarichi che non fossero retribuiti (art. 4)".
4. - Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenze n.
8 del 1967 e n. 123 del 1968) che il controllo di costituzionalità,
nei ristretti limiti dell'accertamento della non arbitrarietà della
disciplina impugnata, può essere effettuato anche in vista del "buon
andamento" dell'amministrazione, prescritto dal primo comma dell'art.
97 Cost. Ma, nel caso in esame, i fattori che hanno determinato la
grave crisi delle strutture delle Università, specificamente indicati
nella relazione al Senato sul disegno di legge n. 1267, escludono che
sia in contrasto con il principio dell'art. 97 della Costituzione la
scelta del legislatore di un tassativo ordine gradato per il
conferimento degli incarichi.
Che il professore universitario di ruolo possegga, nei settori di
sua particolare competenza, i più alti requisiti di cultura ed
esperienza per lo svolgimento di un incarico, è in linea generale
indiscutibile; ma anche gli incaricati e gli assistenti di ruolo, che
devono pur sempre risultare "studiosi della relativa disciplina o di
disciplina strettamente affine", possono assicurare degnamente il buon
andamento dell'insegnamento universitario, senza che la scelta
preferenziale operata nei loro confronti sia da considerare arbitraria.
La scelta si giustifica anzitutto in considerazione
dell'insufficiente numero dei professori di ruolo, che concorse a
determinare la crisi delle Università, del peso dell'insegnamento di
cui tali professori sono titolari, della conseguente esigenza di
rafforzare le strutture universitarie mediante l'inserimento di docenti
più giovani, che altrimenti si vedrebbero sempre posposti ai titolari
stessi.
In secondo luogo l'ordine legislativo di precedenza per il
conferimento degli incarichi non deve esser inteso ed applicato in un
senso automatico. Occorre invece che la qualità di studioso sia
accertata, per tutti gli aspiranti, sulla base dei criteri previamente
ed astrattamente fissati da ciascuna Facoltà interessata, i quali
consentano un concreto giudizio alla stregua di sicure prove di
apprezzabile attività scientifica attinente alla materia cui ha
riferimento l'incarico. Pertanto la disposizione dell'art. 4, comma
sesto, n. 3, delle misure urgenti per l'Università (relativa ai liberi
docenti od agli altri "studiosi che abbiano recato con le loro
pubblicazioni contributi originali alla disciplina") non costituisce
affatto un'eccezione, ma riafferma e sottolinea un principio di portata
generale.
5. - Non è fondata nemmeno la censura di violazione dell'art. 51,
comma primo, della Costituzione, poiché per tale norma le condizioni
di eguaglianza hanno rilievo con riferimento ai requisiti stabiliti
dalla legge e, nel caso in esame, i requisiti per il conferimento degli
incarichi sono stabiliti dalla legge con razionale applicazione
dell'art. 97, comma primo, della Costituzione.
6. - Quanto al denunciato contrasto della impugnata normativa
conseguenti articoli della Costituzione: 35, secondo cui la Repubblica
tutela il lavoro in tutte le sue forme; 33 e 34, che garantiscono la
libertà di insegnamento e l'accesso alla scuola; è sufficiente
considerare che dette norme costituzionali non sono dirette a
determinare i modi e le forme della tutela del lavoro, dell'istruzione
e dell'insegnamento, ma solo ne enunciano il criterio ispiratore e
l'ordinanza di rinvio non specifica quale ne sia stata la concreta
violazione.
7. - Anche il riferimento agli artt. 1 e 4, commi primo e secondo,
della Costituzione è privo di fondamento.
Questa Corte ha già precisato che l'art. 1 della Costituzione
afferma solo un principio ispiratore della tutela del lavoro, non vuole
determinare i modi e le forme di questa tutela; e che l'art. 4 della
Costituzione mette in risalto l'importanza sociale del diritto al
lavoro. (Sentenze n. 3 del 1957, n. 105 del 1963, n. 22 del 1967, n. 5
del 1971, n. 130 del 1973 e n. 194 del 1976).
8. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
sostiene, inoltre, che la normativa dell'art. 4, comma sesto, d.l. n.
580 del 1973, oltre ad essere illegittima nel suo insieme, attuerebbe
una irragionevole discriminazione fra categorie di candidati in quanto
le attività professionali o la consulenza professionale retribuita,
che precludono il conferimento preferenziale ai già incaricati o
assistenti di ruolo, sono soltanto le attività professionali libere o
di consulenza professionale autonoma e non le attività svolte da
pubblici dipendenti. La normativa sarebbe illegittima in quanto
colloca alla quarta categoria (n. 4) liberi professionisti e consulenti
professionisti autonomi in base ad una presunzione di un minore impegno
e di una minore disponibilità di tempo dei professionisti rispetto ai
pubblici dipendenti, presunzione che potrebbe non trovare conferma nei
fatti.
9. - La censura è fondata.
Questa Corte ritiene esatta l'interpretazione data dal Tribunale
Amministrativo al termine "attività professionale" contenuto nel
numero 1 della norma impugnata. L'attività professionale, che
impedisce il conferimento preferenziale dell'incarico, è soltanto
quella professionale libera. La distinzione, nello stesso n. 1 della
norma impugnata, tra esercizio di attività professionale e consulenza
professionale retribuita si spiega considerando che il legislatore ha
voluto vietare il conferimento degli incarichi sia a coloro che
esercitano un'attività professionale condizionata all'iscrizione in
albo o elenco, sia a coloro che svolgono attività professionali non
subordinate alla iscrizione in particolare albo, le quali, secondo la
giurisprudenza della Corte di Cassazione, sono attività professionali
libere.
La norma dell'art. 4, n. 1, d.l. n. 580 del 1973, così
interpretata, determina tra la categoria dei dipendenti pubblici e
privati e quella dei liberi professionisti una disparità di
trattamento priva di razionale giustificazione poiché le due categorie
si trovano in situazioni da ritenere oggettivamente eguali.
Nella citata relazione al Senato sul disegno di legge n. 1267,
concernente la conversione in legge del d.l. n. 580 del 1973, si
afferma che punto saliente della nuova disciplina per il conferimento
degli incarichi di insegnamento nelle Università si identifica nelle
preferenze attribuite a coloro che non esercitano private attività
professionali. Nella relazione non sono specificati i motivi delle
preferenze. Questi motivi, secondo la giurisprudenza amministrativa,
consisterebbero nella maggiore disponibilità di tempo, da dedicare
all'insegnamento universitario, del dipendente pubblico o privato
rispetto al libero professionista.
L'Avvocato Generale dello Stato, nell'atto di intervento nel
presente giudizio, sostiene che la norma denunciata, con la formazione
di un certo ordine di precedenza, ha inteso privilegiare coloro che
intendono destinare la maggior parte di tempo all'insegnamento, coloro
che ravvisano nell'insegnamento universitario una concreta ed attuale
prospettiva di prioritarie aspirazioni professionali.
Il motivo della maggiore disponibilità di tempo del dipendente non
può considerarsi fondato.
L'incarico universitario consente margini di autonomia per lo
svolgimento di altre attività, che restano consentite e, anzi, di
fatto agevolate nei limiti in cui la titolarità dell'incarico può
tradursi in ulteriore qualificazione professionale. Queste
considerazioni valgono per i professionisti, non meno che per i
dipendenti.
D'altronde il dipendente deve adempiere, in stato di
subordinazione, i numerosi, gravosi doveri del rapporto di impiego, che
influiscono notevolmente sulla quantità di tempo libero. Al riguardo
va considerato che spesso il dipendente, che ha titolo per assumere
l'incarico di insegnamento universitario, occupa, nell'ordinaria
attività, una posizione di rilievo, con i conseguenti oneri, che
riducono notevolmente il tempo per svolgere altra attività. Lo stesso
dipendente, in generale, è soggetto ad orario di ufficio e, per
assumere qualsiasi incarico, ha l'obbligo di ottenere l'autorizzazione
del superiore gerarchico, che deve accertare la compatibilità
dell'incarico con gli impegni derivanti dalle funzioni esercitate. Al
contrario il professionista, non soggetto a vincoli di subordinazione e
di orario, ha la possibilità di scegliere e dedicare all'insegnamento
il tempo che liberamente ritiene di sottrarre alla sua normale
attività.
La mancata predeterminazione di un certo periodo di tempo non può,
quindi, far presumere che il professionista non sia in grado di
assolvere con il necessario impegno l'incarico di insegnamento
universitario; né può, per converso, far ritenere che i dipendenti
pubblici e privati debbano essere preposti ai liberi professionisti,
anziché venire anch'essi collocati, se già incaricati, al 4 posto
della graduatoria per il conferimento degli incarichi.
E, poiché mancano criteri logici da assumere quali ragioni
giustificatrici del trattamento differenziato, sussiste la denunciata
violazione del principio di eguaglianza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. - Dichiara l'illegittimità costituzionale del n. 1, comma
sesto, art. 4 d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (misure urgenti per
l'Università) - convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre
1973, n. 766 - nella parte in cui non comprende tra coloro che
esercitano attività professionale o consulenza professionale
retribuita anche i dipendenti pubblici e privati.
2. - Dichiara non fondate le altre questioni, proposte dal
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte con l'ordinanza 13 -
20 gennaio 1976, concernenti la legittimità costituzionale:
- del n. 1 del comma sesto dell'art. 4 d.l. n. 580 del 1973, in
riferimento agli artt. l; 4, commi primo e secondo; 33, comma primo; 34
capoverso; 35, comma primo; 51, comma primo; e 97, comma primo, della
Costituzione;
- dei numeri 2, 3, 4, 5 del comma sesto dell'art. 4 d.l. n. 580
del 1973, in riferimento agli artt. l; 3, commi primo e secondo; 4,
commi primo e secondo; 33, comma primo, 34 capoverso; 35, comma primo;
51, comma primo; e 97, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte