Sentenza n. 16/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1987 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 260/1949
- art. 1legge 90/1954
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
27 maggio 1949 n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze
festive), così come modificato dall'art. 1 legge 31 marzo 1954, n.
90 (Modificazioni alla legge 27 maggio 1949 n. 260, sulle ricorrenze
festive), promosso con l'ordinanza emessa il 30 novembre 1978 dal
Pretore di Sassari nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Scala
Giovannino ed altri e Strade Ferrate Sarde, iscritta al n. 34 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 80 dell'anno 1979;
Visto l'atto di costituzione delle Strade Ferrate Sarde nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Udito l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Alcuni dipendenti di una società concessionaria del pubblico
servizio di trasporto ferroviario, assumendo di avere prestato
lavoro, per esigenze di turno, durante le domeniche ivi comprese e di
avere usufruito del riposo nel giorno immediatamente successivo ai
sei lavorativi, hanno adito il pretore di Sassari chiedendo che,
riconosciute come festive dette prestazioni, condannasse l'azienda a
retribuirle con le relative maggiorazioni.
Il Pretore, ritenuto che tale pretesa non trovava fondamento né
nella legge né nella contrattazione collettiva di settore e
categoria, ha sollevato, ravvisandone in re ipsa la rilevanza,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27
maggio 1949 n. 260 - come modificato dall'art. 1 della legge 31 marzo
1954 n. 90 -, in riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui non
prevede alcuna maggiorazione di compenso per il lavoro prestato dai
turnisti durante le domeniche ricomprese nel turno loro assegnato.
Ha premesso che non può dubitarsi della legittimità
costituzionale delle norme (l. 22 febbraio 1934 n. 370) che
consentono, per gli autoferrotramvieri, il riposo settimanale non
domenicale, attese le primarie esigenze generali salvaguardate con
questa deroga al principio della normale coincidenza del giorno di
riposo con la domenica e tenuto conto del fatto che, secondo lo
stesso art. 36 Cost., la domenica non è necessariamente il giorno
dedicato al riposo.
Ha, però, ritenuto che la mancanza della suddetta previsione
discrimina gravemente quanti prestano lavoro domenicale - sia pure in
un turno di sette giorni, con il settimo non lavorativo - rispetto a
quanti godono, invece, abitualmente di riposo domenicale.
La domenica, invero, non è assimilabile ad un comune giorno
feriale: la stessa legge, sia pure al fine dell'osservanza
dell'orario e del divieto di compiere taluni atti giuridici, lo
qualifica come festivo; la circostanza, poi, che esso è, almeno
normalmente, giorno destinato al riposo, ne comporta
l'identificazione con l'unico giorno della settimana in cui la
famiglia può trovarsi riunita al completo ed i genitori meglio
possono assolvere la funzione educativa dei figli, liberi da impegni
scolastici.
Non può, dunque, fondatamente dubitarsi, secondo il giudice a
quo, che il lavoratore turnista, costretto a rinunziare al riposo
domenicale, sia notevolmente svantaggiato rispetto a quello che può
fruire del giorno di riposo settimanale in normale coincidenza con la
domenica, in quanto si vede privato della possibilità di attendere
congiuntamente ad altri interessi della vita familiare e sociale che
pure hanno rilievo costituzionale (specificamente dagli artt. 29 e 30
Cost.).
Il lavoro domenicale è, di per sé, caratterizzato da maggiore
penosità rispetto a quello prestato in altro giorno della settimana:
non diversamente da quello prestato nelle festività nazionali ed
infrasettimanali, per il quale, infatti, il legislatore non ha
mancato di riconoscere, coerentemente, il diritto ad una congrua
maggiorazione retribuita, destinata a compensare appunto tale
aggravio. Il difetto di identico riconoscimento anche per il lavoro
domenicale penalizza, invece, ingiustificatamente chi vi è tenuto
rispetto a chi riposa normalmente di domenica, negando senza
plausibili motivi la diversa "qualità" del lavoro stesso, in
violazione del principio costituzionale di eguaglianza.
2. - L'ordinanza, emessa il 30 novembre 1978, è stata ritualmente
notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80
del 21 marzo 1979.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il
tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la
infondatezza della questione.
Ha premesso che la vigente legislazione ordinaria in materia e lo
stesso precetto costituzionale esprimono una mera preferenza,
giustificata dalla tradizione, per il riposo domenicale, ma
consentono numerose deroghe la cui
legittimità (ed i cui limiti) sono stati più volte affermati da
questa Corte (segnatamente con le sentenze nn. 76/62, 150/67 e
147/71), sostanzialmente in base al principio per cui l'interesse
alla preservazione della salute dei lavoratori è soddisfatto, per
quanto concerne la pausa settimanale, da una ragionevole periodicità
della cadenza di questa, senza necessità di generalizzare il riposo
domenicale con una disciplina rigida ed uniforme che urterebbe contro
apprezzabili interessi dello stesso mondo del lavoro.
L' ordinanza di rimessione, limitandosi a modificare l'angolo
visuale del problema spostando l'accento sulla non assimilabilità
della condizione di colui che presta lavoro domenicale con quella di
chi riposa la domenica, rappresenta solo un modo surrettizio di
sollecitare il riesame di una questione già decisa dalla Corte.
Inoltre, non è coerente che, da un verso si ritenga possibile la
non coincidenza del riposo settimanale con la domenica e, dall'altro,
si chieda la maggiorazione del compenso per il lavoro svolto nella
domenica allorché essa sia compresa nel turno di lavoro in quanto la
prestazione svolta in detto giorno non è più gravosa di quella
svolta in altro giorno della settimana, mentre le energie
psico-fisiche sono tutelate con il riposo dopo sei giorni lavorativi.
Non è certo che le esigenze della vita familiare e sociale siano
garantite solo dalla coincidenza della pausa lavorativa con la
domenica ed il loro sacrificio, lecito perché conseguente alla
particolarità del lavoro svolto, non è suscettibile di
monetizzazione. Non ha rilievo il riferimento al trattamento
retributivo del lavoro svolto nelle festività nazionali ed
infrasettimanali in quanto detto lavoro non è assimilabile a quello
svolto nella domenica da chi gode del riposo compensativo in altro
giorno dei sette in cui si articola il turno lavorativo.
Trattasi di ulteriori giornate di riposo con funzione diversa da
quella del riposo settimanale, per cui il mancato godimento di tali
ulteriori riposi per esigenze socialmente apprezzabili è giustamente
compensato con la maggiorazione per lavoro straordinario festivo che
si aggiunge al compenso contrattuale normale. Le prestazioni di
lavoro nella domenica correlate alla funzione di riposo settimanale
goduto in altro giorno restano, invece, nell'ambito dell'orario di
lavoro sicché per esse non c'è alcuna necessità di una particolare
previsione di maggiorazione di paga. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Sassari dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260 nel
testo modificato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90, nella
parte in cui non prevede maggiorazioni retributive per il lavoro
prestato dai turnisti durante le domeniche comprese nel turno di sei
giorni lavorativi, seguiti dal settimo giorno di riposo, in quanto
violerebbe l'art. 3, primo comma, Cost. per il deteriore trattamento
cui sono assoggettati detti lavoratori rispetto a quelli che
normalmente usufruiscono del riposo settimanale in coincidenza con la
domenica.
2. - La questione non è fondata.
La legge 27 maggio 1949 n. 260, tra le disposizioni in materia di
ricorrenze festive, all'art. 2 considera, tra gli altri, la domenica
giorno festivo agli effetti dell'osservanza del completo orario
festivo e del divieto del compimento di atti giuridici.
L'art. 5 di detta legge regola le modalità e l'entità della
retribuzione nella ricorrenza delle festività nazionali,
dell'anniversario della liberazione, della festa del lavoro e del
giorno dell'unità nazionale.
La legge, peraltro, a iniziare dal 1977 (legge n. 54 del 1977), ha
subito alcune modifiche che, però, non interessano la fattispecie in
esame.
L'art. 3 della legge n. 90 del 1954 estende le disposizioni
dell'art. 5, innanzi richiamato, a tutte le ricorrenze festive
previste dall'art. 2 della stessa legge escluse però le domeniche,
limitatamente ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, i
quali siano retribuiti non in misura fissa ma in relazione alle ore
di lavoro da essi compiute.
Il riposo settimanale trova, invece, la sua disciplina negli artt.
1, 3 e 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370 secondo cui esso deve di
norma coincidere con la domenica; ma per le attività per le quali il
funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni
di pubblica utilità, può cadere anche in giorno diverso dalla
domenica e può essere attuato mediante turni del personale addetto
alle attività stesse tra le quali è compresa anche quella cui
risultano addetti gli attori del giudizio a quo (art. 5, n. 4, legge
n. 260/49).
Successivamente, l'art. 36 Cost. ha garantito il diritto del
lavoratore al riposo settimanale ed ha, ovviamente, rimesso al
legislatore la disciplina concreta della materia che, del resto, è
alquanto varia in relazione alle diverse specifiche attività
lavorative. Per esempio, per quanto riguarda il personale degli
automezzi pubblici di linea
extraurbana, adibiti al trasporto dei viaggiatori, essa è dettata
dalla legge n. 138 del 1958 la quale ha previsto (art. 8) che al
detto personale spetta un riposo settimanale di 24 ore normalmente
nella domenica fatta eccezione per il personale viaggiante per il
quale detto riposo coincide con il giorno stabilito nel turno.
Anche Convenzioni internazionali, ratificate dal nostro Paese,
stabiliscono l'obbligatorietà del riposo settimanale mentre, in
concreto, la contrattazione collettiva per le varie specialità di
lavorazioni e categorie di lavoratori contiene clausole particolari,
specie per quanto riguarda le maggiorazioni di paga a favore dei
lavoratori che non usufruiscano del riposo settimanale nella
domenica.
Sul punto si è formato un indirizzo giurisprudenziale, ormai
costante, anche della Cassazione, secondo cui i lavoratori addetti ai
pubblici servizi di trasporto, per il lavoro prestato nella domenica
compresa nel turno, hanno diritto ad una maggiorazione del salario. E
ciò in base non ad una norma giuridica, ma ad un principio di ordine
generale presente nell'ordinamento giuridico positivo secondo il
quale il riposo settimanale è qualificato dalla necessità della sua
coincidenza con la domenica. Questa è di norma la giornata in cui il
lavoratore può utilizzare, in varia guisa, il proprio tempo libero e
nella quale può maggiormente dedicarsi alle tipiche forme di vita
familiare ed all'adempimento dei relativi doveri, nella normale
concomitanza, tra l'altro, del riposo settimanale dell'altro coniuge,
se svolge attività lavorativa, e dei figli, liberi dai propri
impegni.
Il riposo settimanale, inoltre, va inteso non solo come diretto
alla preservazione ed al recupero delle energie psico-fisiche ma
anche come possibilità del lavoratore di dedicarsi e di partecipare
adeguatamente alla vita familiare, alla vita sociale e di relazione
fruendo dei relativi benefici ed adempiendo ai relativi doveri (artt.
2, 3, secondo comma, 31 e 35 Cost.), con riferimento al giorno della
domenica indicato e ritenuto comunemente e generalmente giorno di
riposo per tutti coloro che lavorano.
Pur essendo apprezzabili le ragioni che, per esigenze pubbliche e
sociali, richiedono che il lavoro si svolga anche la domenica per
alcune attività e per alcuni lavoratori che in esse prestano la loro
opera, non si può escludere la caratterizzazione di maggior
penosità che assume il lavoro prestato nella domenica sicché esso,
in definitiva, viene ad avere una diversa qualità rispetto a quello
svolto nei giorni feriali. Onde il diritto del lavoratore (art. 36
Cost.) ad una maggiorazione del salario. La sua previsione e la sua
determinazione sono innanzitutto rimesse alle fonti collettive e, in
mancanza, al giudice che potrà assumere come parametri, tra gli
altri, il lavoro svolto nelle festività nazionali o infrasettimanali
o, piuttosto, il lavoro straordinario.
Ma si dovrà, in ogni caso, anche considerare se, rispetto ai
lavoratori di categorie che riposano normalmente la domenica, un
compenso proprio sia già compreso in quello ordinario e normale
spettante al lavoratore o in altri eventuali benefici, quali, per
es., i riposi ulteriori, le riduzioni di orario ecc. accordati alla
categoria proprio in considerazione della specialità del lavoro
svolto che esige turni lavorativi comprensivi anche della domenica.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 maggio 1949
n. 260, modificato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Sassari
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte