Sentenza n. 16/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/02/1994 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 419, terzo
comma e 421, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 16 marzo 1993 dal Tribunale militare di
Padova nel procedimento penale a carico di D'Avossa Gianalfonso,
iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visti l'atto di costituzione di D'avossa Gianalfonso, nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In un procedimento nel quale il pubblico ministero aveva
compiuto vari atti di indagine dopo la richiesta di rinvio a giudizio
ed aveva depositato la relativa documentazione solo il giorno prima
dell'udienza preliminare, il Tribunale militare di Padova ha
sollevato, con ordinanza del 16 marzo 1993, in riferimento all'art.
24, secondo comma, Cost., una questione di legittimità
costituzionale dell'art. 419, terzo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede un termine per l'adempimento
dell'obbligo di trasmissione al giudice per le indagini preliminari
di detta documentazione e, più specificamente, che tale trasmissione
avvenga "immediatamente" dopo la ricezione del relativo invito.
Premesso che la previsione di detto termine servirebbe a tutelare,
mediante una tempestiva discovery, il diritto dell'imputato ad un
effettivo contraddittorio - e che pertanto la questione è rilevante
anche in fase dibattimentale in quanto verte su un'ipotesi di
nullità ex art. 178, lettera c) in relazione all'art. 180 del codice
di procedura penale - il Tribunale rileva che nella specie il
deposito degli atti d'indagine "susseguenti" - compiuti sia prima che
dopo l'avviso ex art. 419, terzo comma - avvenne in modo da
consentirne a malapena alla difesa una mera lettura; e osserva che,
al contrario, il deposito, nella stesura finale del codice, fu
trasformato da facoltà in obbligo proprio per consentire
all'imputato di vagliare adeguatamente la linea difensiva alla
stregua di tutti gli elementi gravanti a suo carico, e che nella
stessa prospettiva di salvaguardia del contraddittorio si colloca la
previsione (art. 419, quarto comma) di un intervallo di dieci giorni
tra l'udienza preliminare e la notifica del relativo decreto di
fissazione.
L'invocato termine - osserva ancora il remittente - non è
espressamente previsto, né è ricavabile aliunde, dato che, secondo
i lavori preparatori, la documentazione d'indagine "susseguente" può
essere trasmessa anche all'udienza preliminare; né sarebbe
consentito - data l'esigenza di speditezza di detta fase - ritenere
che possa al riguardo concedersi un termine per la difesa.
Dagli atti in questione, per di più, potrebbe risultare uno
stravolgimento del quadro probatorio - con conseguente effetto "a
sorpresa" per l'imputato - dato che la norma impugnata non
circoscrive in alcun modo quelli assumibili, diversamente da quanto
fa l'art. 430 del codice di procedura penale per la fase susseguente
al decreto che dispone il giudizio. Anzi, tali atti potrebbero
addirittura essere quelli su cui effettivamente si fonda il rinvio a
giudizio, dato che non è consentita una previa valutazione degli
elementi posti a fondamento della relativa richiesta ai fini della
fissazione dell'udienza preliminare.
Ad avviso del Tribunale rimettente, poi, alla mancanza di un
termine per il deposito degli atti "susseguenti" non potrebbe
supplirsi - come ritenuto da una decisione di merito - ritenendo che
dalla norma impugnata discenda l'inutilizzabilità nell'udienza
preliminare di quelli compiuti dal pubblico ministero dopo la
ricezione dell'invito a trasmetterli (salvo a far uso di essi ai fini
delle ulteriori informazioni richieste in tale sede ex art. 422,
primo comma, del codice di procedura penale ovvero per chiedere la
revoca, ex art. 435 del codice di procedura penale, dell'eventuale
sentenza di non luogo a procedere). Né una parziale menomazione del
diritto di difesa potrebbe giustificarsi in base alla natura e
funzione dell'udienza preliminare, dato che una completa conoscenza
degli elementi a suo carico è essenziale all'imputato per valutare
se gli convenga ricercare prove a discarico per ottenere già in essa
il "non luogo a procedere", ovvero optare per la richiesta di un rito
speciale (applicazione di pena, rito abbreviato o immediato) o per la
via dibattimentale.
Di qui la necessità di contemperare l'esigenza di prosecuzione
delle indagini ( ex art. 112 Cost.) con il diritto dell'imputato di
difendersi rispetto ad ogni elemento raccolto a suo carico, mediante
la fissazione di un termine per il deposito degli atti d'indagine
susseguenti alla richiesta di rinvio a giudizio, decorso il quale
dovrebbe venir meno il potere del pubblico ministero di procedere ad
ulteriori indagini utilizzabili per l'udienza preliminare: deposito
che - a precisazione del petitum - dovrebbe avvenire "immediatamente"
dopo la ricezione del relativo invito di cui art. 419, terzo comma,
del codice di procedura penale sulla falsariga di quanto previsto
dall'art. 430 del codice di procedura penale per l'attività
integrativa di indagine successiva all'emissione del decreto che
dispone il giudizio.
La violazione denunciata - osserva infine il Tribunale rimettente
- non viene meno per il fatto che l'art. 421, terzo comma, del codice
di procedura penale consente all'imputato di produrre atti e
documenti nell'udienza preliminare, fino all'inizio della
discussione, e quindi gli attribuisce anche un potere di controprova
rispetto alla documentazione trasmessa ex art. 419, terzo comma, del
codice di procedura penale o presentata dal pubblico ministero nella
stessa udienza. Tale potere non sarebbe infatti effettivo rispetto
agli atti d'indagine allegabili "a sorpresa" fino a tale momento; e
da ciò dovrebbe, anzi, dedursi l'illegittimità costituzionale
conseguenziale - ex art. 27 legge n. 87 del 1953 - del medesimo art.
421, terzo comma, nella parte in cui consente che atti d'indagine
susseguenti alla richiesta di rinvio a giudizio e non trasmessi
"immediatamente" ex art. 419, terzo comma, siano presentati
direttamente all'udienza preliminare.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, pur premettendo che
l'esigenza di accertamento della verità potrebbe teoricamente
legittimare una limitata compressione del diritto di difesa, osserva
che questa può essere evitata ritenendo, in via interpretativa, che
la comunicazione al pubblico ministero dell'invito a trasmettere la
documentazione relativa alle indagini successive alla richiesta di
rinvio a giudizio segni, implicitamente, il limite temporale alle
indagini utilizzabili nell'udienza preliminare, e l'ambito degli
elementi di prova in essa rilevanti: salva, peraltro, l'utilizzazione
di quelli posteriori nel dibattimento, o ai fini della revoca della
sentenza di non luogo a procedere, ovvero nella stessa udienza
preliminare nell'ipotesi di cui all'art. 422, primo comma, del codice
di procedura penale.
Ad avviso dell'Avvocatura, tale interpretazione è confortata non
solo dalla struttura logica della norma impugnata ma anche dalla
complessiva disciplina dell'udienza preliminare. Poiché infatti
l'obbligo di trasmettere, con la richiesta di rinvio a giudizio,
l'intera documentazione relativa alle acquisizioni probatorie
conseguite (art. 416, secondo comma, del codice di procedura penale)
è finalizzato - secondo la Relazione al progetto preliminare del
codice - a consentire all'imputato "di compiere le scelte nell'ambito
delle diverse alternative poste dai riti differenziati", sarebbe
contraddittorio che per gli atti d'indagine successivi sia consentita
una discovery ritardata fino all'inizio della discussione
nell'udienza preliminare (la richiesta di giudizio immediato, tra
l'altro, va effettuata tre giorni prima di tale udienza).
Quanto al termine entro cui gli atti dovrebbero essere trasmessi,
dovrebbe ritenersi che, in assenza di una previsione esplicita, la
spedizione non possa che essere effettuata immediatamente dopo la
ricezione dell'avviso.
3. - La difesa della parte privata si è costituita fuori termine
depositando una memoria adesiva alle argomentazioni e conclusioni
dell'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale militare di
Padova dubita che l'art. 419, terzo comma, del codice di procedura
penale contrasti con il diritto di difesa garantito dall'art. 24,
secondo comma, Cost. in quanto, non prevedendo un termine per la
trasmissione ed il deposito da parte del pubblico ministero della
documentazione degli atti d'indagine successivi alla richiesta di
rinvio a giudizio - e più specificamente, in analogia con quanto
disposto dall'art. 430 del codice di procedura penale, che a tale
obbligo si ottemperi "immediatamente" dopo la ricezione del relativo
invito - consente per tali atti una "discovery" ritardata fino
all'udienza preliminare - con conseguente effetto "a sorpresa" - e
perciò impedisce all'imputato di vagliare la propria linea difensiva
alla stregua di tutti gli elementi a suo carico, di apprestare
eventuali controprove e di effettuare scelte consapevoli in ordine ai
riti differenziati richiedibili all'udienza preliminare.
Dall'accoglimento di tale questione, secondo il giudice
rimettente, dovrebbe inoltre derivare - in riferimento allo stesso
parametro - la declaratoria d'illegittimità costituzionale
conseguenziale ( ex art. 27 della legge n. 87 del 1953) dell'art.
421, terzo comma, del medesimo codice, nella parte in cui consente di
presentare direttamente all'udienza preliminare gli atti d'indagine
compiuti successivamente al termine come sopra precisato.
2. - La questione non è fondata, nel senso di cui si dirà in
appresso.
Non pare dubbio, innanzitutto, che la prospettiva additata dal
giudice a quo si ponga in contraddizione con l'impianto sistematico
desumibile dalle norme positive.
Il legislatore, infatti, non solo non ha frapposto limitazioni
temporali all'attività d'indagine suppletiva consentita al pubblico
ministero dopo la richiesta di rinvio a giudizio (art. 419, terzo
comma), ma ha consentito alle parti la produzione di (ulteriori) atti
e documenti nel corso dell'udienza preliminare (art. 421, terzo
comma) ed al pubblico ministero di compiere indagini integrative -
pur se in certi limiti oggettivi - successive al decreto che dispone
il giudizio (art. 430), anche qui, senza specifiche limitazioni
temporali. La continuità che si è in tal modo voluta assicurare
alle indagini utili, prima alla decisione sul rinvio a giudizio e poi
alla formazione della prova in dibattimento, sarebbe evidentemente
frustrata dallo spazio vuoto che l'ordinanza vorrebbe interporre.
L'introduzione di questo, tra l'altro, potrebbe avere il
paradossale risultato di indurre il giudice dell'udienza preliminare
a richiedere, con lo strumento di cui all'art. 422 del codice di
procedura penale, ulteriori indagini che sono state già svolte nel
periodo in questione ma che - nella prospettiva qui esaminata - non
sarebbero utilizzabili in detta udienza. E sarebbe del pari
irrazionale un congegno che - come il giudice a quo propone -
contemplasse indagini non utilizzabili ai fini della decisione sul
rinvio a giudizio e utilizzabili, invece, ai fini della revoca della
sentenza di non luogo a procedere.
Del resto, il limite temporale che questi vorrebbe frapporre alle
indagini del pubblico ministero sarebbe in contraddizione con
l'assenza di norme che circoscrivano la facoltà del difensore di
raccogliere nella fase in questione elementi utilizzabili all'udienza
preliminare.
3. - A ben vedere, poi, il richiamo, come paradigma, alla
disposizione (art. 430) che impone al pubblico ministero di
depositare "immediatamente" gli atti di indagine successivi al
decreto che dispone il giudizio è inidoneo a risolvere il problema
posto dall'ordinanza.
Invero, che anche gli atti di indagine successivi alla richiesta
di rinvio a giudizio debbano essere, pur in mancanza di un'analoga
previsione espressa, depositati "immediatamente", man mano che
vengono formati, nella cancelleria del giudice si desume già,
implicitamente, dal fatto che, dopo gli adempimenti che a tale
richiesta conseguono (art. 416, secondo comma, del codice di
procedura penale), non esiste più presso il pubblico ministero alcun
"fascicolo" nel quale versarli; ed a porre rimedio ad eventuali
ritardi provvede l'art. 131 disp. att. cod. proc. pen. disponendo che
le parti private possono prendere visione dei risultati delle
indagini "nel luogo dove si trovano".
Ma altro è riconoscere ciò, altro è affermare
l'inutilizzabilità, nell'udienza preliminare, delle indagini successive all'"invito" di cui all'art. 419, terzo comma. Ad un simile
risultato il giudice a quo perviene in quanto assume che l'esigenza
di speditezza dell'udienza preliminare precluderebbe al giudice di
disporre il differimento per consentire alla difesa di controdedurre
rispetto ad atti d'indagine compiuti nell'imminenza di essa.
Tale presupposizione non può, però, essere condivisa.
Nel dettare le regole di svolgimento dell'udienza preliminare il
legislatore ha già previsto espressamente - agli artt. 420, comma 4
e 422, comma 4 del codice di procedura penale - due ipotesi di
differimento di essa funzionali alla salvaguardia del
contraddittorio. Nulla autorizza a ritenere che si tratti di ipotesi
tassative, dato che la disciplina di detta udienza si caratterizza
per la sua essenziale scheletricità (basti pensare all'assenza di
esplicite previsioni al riguardo nell'ipotesi di nuove contestazioni
ex art. 423 del codice di procedura penale); e ciò vale tanto più
se si ha riguardo all'ampliamento della materia oggetto del
contraddittorio che consegue alla soppressione della regola
dell'"evidenza" contenuta nell'art. 425 del codice di procedura
penale (cfr. art. 1 legge 8 aprile 1993, n. 105).
D'altra parte, la considerazione dell'esigenza di concentrazione
del dibattimento non ha impedito a questa Corte (sentenza n. 203 del
1992) di dedurre dal sistema processuale che si debbono ritenere
consentite sospensioni di breve durata di esso per motivi non
esplicitamente indicati, qualora ciò si appalesi assolutamente
necessario alla salvaguardia del contraddittorio (nella specie,
rispetto alle prove introdotte tardivamente ex art. 493, terzo comma,
del codice di procedura penale). E poiché la garanzia del
contraddittorio rispetto alle prove dedotte da ciascuna delle parti
è certamente un cardine del vigente sistema processuale, essa deve
valere anche nell'udienza preliminare (ovviamente, nei limiti posti
dall'oggetto del giudizio che vi si svolge).
Di conseguenza, è da ritenere che, ove le indagini suppletive del
pubblico ministero sopravvengano in tempi tali da non consentire
un'adeguata difesa, spetti al giudice di regolare le modalità di
svolgimento dell'udienza preliminare anche attraverso differimenti
congrui alle singole, concrete fattispecie, sì da contemperare
l'esigenza di celerità con la garanzia dell'effettività del
contraddittorio.
In questi termini, la questione va dichiarata infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 419, terzo comma, del codice
di procedura penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, sollevata dal Tribunale militare di Padova con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte