Sentenza n. 16/1998
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/02/1998 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 59legge 689/1981
applicata al caso
- art. 60legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 59 e 60 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), in
relazione all'art. 30 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio
1997 dal tribunale per i minorenni di Cagliari nel procedimento
penale a carico di A.M. ed altro, iscritta al n. 283 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il tribunale per i minorenni di Cagliari, con sentenza del 23
febbraio 1993, condannava due imputati minori di età alla pena di
giorni quindici di reclusione ciascuno, pena sostituita con la
libertà controllata per la durata di un mese.
A seguito di ricorso per saltum del procuratore generale - che
aveva dedotto l'inapplicabilità della sanzione sostituiva per
l'ostacolo derivante dall'art. 59 della legge n. 689 del 1981,
risultando gli imputati più volte condannati per delitti della
stessa indole - la Corte di cassazione, con sentenza del 13 gennaio
1995, annullava la decisione impugnata, con rinvio al tribunale per i
minorenni di Cagliari in diversa composizione.
Rilevava la Corte che erroneamente il tribunale per i minorenni
aveva ritenuto che la specifica regolamentazione contenuta nell'art.
30 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, assuma un'assoluta autonomia
rispetto al regime delle sanzioni sostitutive quale delineato dalla
legge n. 689 del 1981 e che tale regolamentazione sia stata
"depurata" dalle esclusioni soggettive ed oggettive previste dagli
artt. 59 e 60 di detta legge. Con la conseguenza che, ancora una
volta erroneamente, il tribunale aveva sostenuto la tesi della non
operatività dei limiti soggettivi derivanti dal ricordato art. 59.
2. - Con ordinanza del 13 febbraio 1997, il tribunale per i
minorenni di Cagliari, quale giudice del rinvio, ha denunciato, in
riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31 e 97, primo comma,
della Costituzione, gli artt. 59 e 60 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione all'art. 30 del
d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui non escludono
che si applichino anche agli imputati minorenni le "condizioni
soggettive" e le "esclusioni oggettive" previste dalla legge n. 689
del 1981 per l'operatività delle sanzioni sostitutive.
3. - In punto di rilevanza, osserva il giudice a quo come il
vincolo derivante per il giudice del rinvio in forza della decisione
della Corte di cassazione, vincolo conseguente, nel caso di specie,
al decisum concernente l'applicazione della sanzione sostitutiva, in
deroga all'art. 59 della legge n. 689 del 1981, non impedisce al
rimettente di sollevare la questione di legittimità della norma
così come interpretata dalla Corte di cassazione. E ciò perché,
avendo il procuratore generale proposto ricorso diretto, si sarebbe
alterato il "corso "fisiologico" delle fasi processuali" e, dunque,
anche "la (comune) modalità di formazione del "giudicato" ". Tanto
che in caso di contrasto interpretativo fra decisione della
cassazione ed interpretazione della norma ad opera del giudice di
rinvio, non essendo la decisione del giudice di primo grado passata
al vaglio del giudice di appello, l'unico rimedio azionabile al fine
di contestare l'interpretazione contra Constitutionem adottata dalla
Corte, resta la proposizione della questione di legittimità
costituzionale, non potuta sollevare in sede di merito per l'assenza
della fase di gravame.
4. - In punto di non manifesta infondatezza, rileva, in primo
luogo, il tribunale che il richiamo alle "leggi vigenti" contenuto
nell'art. 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 448 del 1988 non vale ad escludere l'estensione ai minori delle
ricordate disposizioni della legge n. 689 del 1981; la norma in
parola si riferisce, infatti, alla sola fase dell'esecuzione, così
da specificare il precetto dell'art. 75 della detta legge e da
"adattare le modalità applicative della sanzione sostitutiva alla
peculiare condizione degli imputati minorenni", per i quali era
previsto un trattamento differenziato in sede esecutiva.
In secondo luogo, che dal raffronto tra il primo comma dell'art.
30 e l'art. 58 della legge n. 689 del 1981 emerge l'assoluta
autonomia della norma del decreto del Presidente della Repubblica.
L'uno, infatti, prescrive che il giudice (penale minorile) -
nell'esercitare la facoltà di sostituire la pena detentiva ritenuta
irrogabile in concreto all'imputato minorenne (purché contenuta
entro il limite di due anni) - deve considerare la "personalità", le
"esigenze di lavoro e studio" e le "condizioni familiari, sociali e
ambientali" dello stesso minore; l'altro individua il parametro
valutativo ai fini dell'applicazione delle sanzioni sostitutive nel
"reinserimento sociale del condannato".
In terzo luogo, che, con la fissazione di un tetto unico
riguardante sia la libertà controllata sia la semidetenzione, il
legislatore ha dimostrato di voler creare una disciplina autonoma e
differenziata concernente i minori; e ciò allo scopo di evitare il
loro ingresso nel circuito carcerario ed agevolarne la fuoriuscita
dall'area penale.
Il tutto secondo quanto risulterebbe univocamente dall'art. 2, n.
45, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che prevede
l'applicazione delle sanzioni sostitutive "nei casi consentiti" solo
con riguardo agli imputati maggiorenni; tale formula non è stata, al
contrario, adottata nell'art. 30 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 448 del 1988. Il giudice rimettente richiama inoltre
l'art. 3, lett. f) della stessa legge-delega, che sancisce per i
minori l'applicabilità delle sanzioni sostitutive "anche in base
alla pena irrogabile in concreto", ricorda che la dottrina dominante
è attestata nel senso dell'autonomia dell'art. 30 rispetto alla
disciplina contenuta nella legge n. 689 del 1981 ed evoca il forte
contrasto giurisprudenziale esistente in seno alla stessa Corte di
cassazione a proposito dell'applicabilità ai minori dell'art. 59 di
detta legge.
Dopo aver richiamato talune decisioni di questa Corte concernenti
le peculiarità del giudizio minorile, il rimettente conclude nel
senso che l'estensione agli imputati minorenni dei limiti previsti
dall'art. 59 della legge n. 689 del 1981, affermata dalla Corte di
cassazione nella sentenza pronunciata nel giudizio a quo, "determina
una irragionevole disparità, riservando ai minorenni l'identico
trattamento sanzionatorio riservato agli imputati maggiorenni
nonostante la profonda diversità della rispettiva condizione";
vulnera pure l'art. 31 della Costituzione ed "i principi di
eguaglianza sostanziale" (art. 3 della Costituzione stessa), la
funzione rieducativa della pena, nonché l'art. 97 della
Costituzione, perché l'estensione agli imputati minorenni dei limiti
generali in materia di sostituzione delle pene detentive, ostacolando
la fuoriuscita dei medesimi dall'area penale, comporta una lesione
del principio del buon andamento dell'attività amministrativa
statuale, con il determinare un maggiore ed irragionevole impegno
delle strutture preposte all'esecuzione delle pene detentive.
5. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
comunque non fondata. Sotto il primo profilo si assume che le censure
sarebbero dirette a vulnerare (sotto il nomen della proposizione di
una questione di legittimità costituzionale) il principio di diritto
stabilito dalla Corte di cassazione.
In ogni caso, la disciplina denunciata sfugge al sindacato della
Corte, spettando al legislatore di delineare le modalità attuative
volte a realizzare la ratio di maggior favore per il rito minorile. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo dubita, in riferimento agli artt. 3, 27,
terzo comma, 31 e 97 della Costituzione, della legittimità degli
artt. 59 e 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in
cui non escludono che si applichino anche agli imputati minorenni le
condizioni soggettive e le esclusioni oggettive previste dalle
disposizioni denunciate per la sostituzione delle pene detentive.
Più in particolare, all'esito del procedimento a carico di due
imputati minori di età, condannati alla pena di giorni quindici di
reclusione ciascuno per il delitto di furto, il tribunale per i
minorenni aveva sostituito la reclusione con la sanzione sostitutiva
della libertà controllata nonostante entrambi gli imputati avessero
riportato plurime condanne per delitti della stessa indole. A seguito
di ricorso per saltum del pubblico ministero, la Corte di cassazione
aveva annullato tale decisione perché le prescrizioni degli artt.
59 e 60 della legge n. 689 del 1981 opererebbero pure nei confronti
degli imputati minorenni.
Il tribunale di Cagliari, quale giudice del rinvio, ha allora
sollevato la questione di legittimità costituzionale sopra
ricordata, chiamando in causa anche l'art. 30 del d.P.R. 22 settembre
1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni), che per gli imputati minorenni
consente la sostituzione con la semidetenzione o con la libertà
controllata della pena detentiva irrogata in misura non superiore a
due anni, "tenuto conto della personalità e delle esigenze di studio
e di lavoro del minorenne nonché delle sue condizioni familiari,
sociali e ambientali".
2. - L'Avvocatura generale dello Stato, nel suo atto di intervento
per il presidente del Consiglio dei Ministri, ha contestato
l'ammissibilità della questione per essere il giudice del rinvio
tenuto ad uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati
dalla Corte di cassazione, così da prospettare l'ammissibilità
della proposizione di una quaestio de legitimitate in quella sede
solo in quanto diretta a sottoporre al vaglio della Corte la norma
del codice di procedura penale che impone al giudice del rinvio di
sottostare al decisum del giudice di legittimità pure nei casi in
cui ritenga costituzionalmente illegittima la norma che dovrebbe
trovare applicazione in forza della decisione della Cassazione.
3. - L'eccezione dell'Avvocatura dello Stato deve essere disattesa,
in quanto si rivela in contrasto con la linea interpretativa seguita
da questa Corte, costante nel senso che, poiché la norma, così come
interpretata dalla Corte di cassazione, deve ancora ricevere
applicazione nella fase del rinvio, il giudizio circa la legittimità
costituzionale della norma stessa "è riservato a questa Corte e non
può ritenersi assorbito dalla valutazione compiuta dal giudice della
nomofilachia". Ne deriva che il precludere che sul principio di
diritto da cui promana il precetto ritenuto applicabile dalla Corte
di cassazione vengano prospettati dubbi di legittimità
costituzionale comporterebbe la "violazione delle disposizioni
regolanti la materia (artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del
1948 e 23 della legge n. 87 del 1953), dato che queste non contengono
al riguardo alcuna specifica limitazione" (v. sentenze n. 426 del
1993, n. 138 del 1993, n. 289 del 1992, n. 30 del 1990); la
preclusione derivante al giudizio di rinvio dal principio di diritto
affermato dalla Corte di cassazione non impedisce, quindi, la
proposizione della questione di legittimità costituzionale della
norma da cui è stato tratto il principio di diritto cui deve
uniformarsi il giudice di rinvio (sentenze n. 257 del 1994, n. 58 del
1995, n. 224 del 1996).
4. - Né l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla norma
denunciata può valere a sottrarre a scrutinio di costituzionalità
la norma medesima. L'intervento della Corte si attua nel solo ambito
di detto sindacato. Può ripetersi in proposito che tale sindacato
può operare anche "nel caso in cui il principio di diritto enunciato
dalla Corte di cassazione costituisca la conseguenza di una linea
ermeneutica del tutto isolata" (v. sentenza n. 130 del 1993,
ordinanza n. 314 del 1996). Ciò purché sotto il nomen della
quaestio de legitimitate non si nasconda un mero dubbio
interpretativo.
Senonché il rimettente mostra di avere adeguatamente ponderato gli
esatti termini della proposta questione di legittimità
costituzionale quando ha descritto le cadenze del procedimento e le
ragioni che l'hanno determinato a non sollevarla nel corso del primo
giudizio. E ciò vale a contestare l'ulteriore (ma complementare)
argomento contenuto nell'atto di intervento dell'Avvocatura generale
dello Stato secondo cui, non avendo il tribunale nel procedimento
conclusosi con la decisione annullata dalla Corte di cassazione
proposto incidente di legittimità costituzionale con riferimento
alle norme denunciate solo in una fase successiva, la verifica di
legittimità dovrebbe restare affidata alla Corte di cassazione che,
non avendo, a sua volta, sollevato "questione di legittimità
costituzionale delle norme in oggetto", ne ha tratto "una valutazione
positiva della conformità di esse alla Costituzione". Tale
conformità non risulta infatti condivisa dal giudice a quo, il quale
ha correttamente utilizzato l'unica via accessibile per rimuovere
l'illegittimità costituzionale della norma che sarebbe tenuto ad
applicare.
Che il rimettente abbia più volte richiamato il contrasto
giurisprudenziale in subiecta materia non vale certo a qualificare la
questione proposta come una richiesta alla Corte di sovrapporsi con
la sua interpretazione all'organo giurisdizionale cui è attribuito
il compito di esercitare la funzione nomofilattica. Pur dovendo
rilevarsi come gran parte delle argomentazioni siano di ordine
interpretativo, appare evidente che esse costituiscono
l'indispensabile premessa per pervenire alla denuncia del vizio di
legittimità costituzionale, per giunta attraverso l'evocazione di
plurimi parametri.
A questa Corte non resta, pertanto, che procedere alla verifica
delle censure sollevate sulla norma scaturente dal principio di
diritto enunciato nel caso in esame dalla Corte di cassazione e che
il giudice del rinvio dovrebbe applicare in forza dell'art. 627,
comma 3, del codice di procedura penale, senza che possano
individuarsi preclusioni di sorta all'esito del giudizio di
legittimità, derivando la statuizione dal raffronto tra la norma
sopra ricordata ed i parametri costituzionali indicati dal
rimettente.
5. - La questione incentrata sull'art. 60 della legge 689 del 1981
è inammissibile. Il principio di diritto che il giudice a quo è
tenuto ad applicare riguarda esclusivamente le condizioni soggettive
richieste dall'art. 59 della stessa legge per l'accesso alle sanzioni
sostitutive, essendo stata irrogata una pena per un reato non
compreso tra le esclusioni oggettive di cui all'art. 60.
6. - Fondata è, invece, la questione di legittimità dell'art. 59
della legge 689 del 1981.
Se, infatti, del tutto ininfluente si rivela il richiamo alla
lesione del principio "del buon andamento dell'attività
amministrativa statuale", non essendo l'art. 97 della Costituzione
invocabile a proposito dell'attività giurisdizionale oltre i limiti
riguardanti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro
funzionamento sotto l'aspetto amministrativo (cfr. sentenze n. 122
del 1997, n. 428 del 1993, n. 376 del 1993), risulta invece
compromessa l'osservanza degli altri parametri costituzionali evocati
dal giudice a quo.
In primo luogo il contrasto riguarda l'art. 31 della Costituzione,
nel suo collegamento con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione
stessa, non potendo ritenersi osservante del principio della
protezione della gioventù un regime che collide con la funzione
rieducativa della pena irrogata al minore facendo operare in sede di
cognizione il rigido automatismo che è insito nella previsione della
norma denunciata, la quale preclude ogni valutazione del caso
concreto, tanto da impedire - malgrado "la preminente finalità di
reinserimento sociale del giovane condannato" (v. sentenza n. 107 del
1997) - la realizzazione della specifica funzione rieducativa
perseguita dalle sanzioni sostitutive, desumibile anche dalle
condizioni e dagli scopi che ne consentono l'accesso. Primi fra tutti
la "personalità" e le "esigenze di lavoro o di studio del minorenne
nonché le sue condizioni familiari, sociali e ambientali". Con la
conseguenza che non solo l'automatismo che caratterizza l'art. 59
della legge n. 689 del 1981 ma la stessa finalità posta dall'art. 58
a fondamento delle sanzioni sostitutive applicabili agli adulti non
sono in grado di realizzare un assetto di massima individualizzazione
nel concreto atteggiarsi delle sanzioni. Lo comprova, tra l'altro -
in un'ottica attenta al regime della sostituzione nel suo complesso -
il raffronto con l'ora citato art. 58 della legge n. 689 del 1981,
che indica quale regola base per l'applicazione delle sanzioni
sostitutive "i criteri indicati nell'art. 133 del codice penale"
limitandosi ad additare quale regula iuris alla quale il giudice
dovrà conformare la sua decisione quanto alla individuazione della
sanzione da applicare, secondo i principi enunciati dall'art. 53
della stessa legge n. 689 del 1981, il generico potere di scelta
nella sostituzione della pena sostitutiva "più idonea al
reinserimento sociale del condannato".
Ad essere vulnerato è infine, l'art. 3 della Costituzione sotto il
profilo della irragionevolezza di un sistema che, nonostante abbia
elevato in modo consistente il tetto massimo della sostituzione
riferendo comunque l'applicabilità delle sanzioni sostitutive "anche
in base alla pena irrogabile in concreto" (art. 3 lettera f) della
legge-delega, che ha trovato attuazione nell'art. 30, comma 1, del
d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448), lascia in vita un effetto
preclusivo di per sé contraddittorio se riferito ad imputati che,
pure in forza degli ulteriori parametri chiamati in causa dal giudice
a quo, devono restare assoggettati ad una disciplina improntata a
criteri non segnati da assoluta rigidità. Dovendosi qui ribadire
quanto già più volte statuito da questa Corte a proposito della
contigua materia dell'esecuzione della pena, e cioè che l'assoluta
parificazione tra adulti e minori rischia di "confliggere con le
esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilità di
trattamento" che devono caratterizzare la disciplina minorile (cfr.,
da ultimo, sentenza n. 403 del 1997).
7. - Va, dunque, dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non
esclude che le condizioni soggettive da esso prevedute per
l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati
minorenni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte
in cui non esclude che le condizioni soggettive in esso prevedute per
l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati
minorenni;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3, 27, 31 e 97
della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Cagliari con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte