Sentenza n. 160/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1974 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 76r.d.l. 1827/1935
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo
comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935; n. 1827 (Perfezionamento e
coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito in
legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155, promosso
con ordinanza emessa il 24 marzo 1971 dal tribunale di Brescia nel
procedimento civile vertente tra Campagnola Ancilla e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 206 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 170 del 7 luglio 1971.
Visti l'atto di costituzione di Campagnola Ancilla e d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1974 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
uditi l'avv. Franco Agostini, per Campagnola Ancilla, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Campagnola Ancilla, cameriera presso la società "Terme Grandi
Alberghi di Sirmione", licenziata il 31 ottobre 1965 per fine stagione,
chiedeva all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con domanda
inoltrata il 2 dicembre 1965, la corresponsione dell'indennità di
disoccupazione. L'I.N.P.S. concedeva l'indennità a decorrere dal 30
gennaio 1966, escludendo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
76, primo e secondo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, il
periodo di novanta giorni corrente dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro alla data della stabilita decorrenza della
indennità stessa.
Con citazione, notificata il 26 maggio 1969, la Campagnola
conveniva in giudizio l'I.N.P.S. davanti al tribunale di Brescia per
ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di
disoccupazione per il periodo escluso.
Nel corso del giudizio, la Campagnola eccepiva la
incostituzionalità dell'art. 76, primo comma, del r.d.l. 4 ottobre
1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, in
riferimento all'art. 38 della Costituzione.
Il tribunale, ritenuta non manifestamente infondata la proposta
questione, con ordinanza 24 marzo 1971 sospendeva il giudizio ed
ordinava la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la
decisione.
L'ordinanza, regolarmente notificata, è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1971, n. 170.
Davanti alla Corte si è costituita la Campagnola Ancilla,
rappresentata e difesa dal prof. avv. Paolo Barile e dall'avv. Franco
Agostini, con deduzioni depositate il 21 luglio 1971.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del suo
presidente pro-tempore, ha depositato le sue deduzioni l'11 agosto
1972, oltre, cioè, il termine previsto dall'art. 3 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla corte costituzionale, emanate
dalla Corte il 16 marzo 1956.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha depositato
le sue deduzioni il 26 luglio 1971.
2. - Nell'ordinanza di rimessione il tribunale di Brescia osserva
che il comma primo dell'art. 76 del r.d.l. 1935, n. 1827, con lo
statuire che i lavoratori assicurati non hanno diritto alla indennità
di disoccupazione nei periodi di sosta, se addetti a lavorazioni
soggette a disoccupazione stagionale, violerebbe l'art. 38 della
Costituzione, nella parte in cui dispone che siano preveduti e
assicurati ai lavoratori, con organi ed istituti predisposti o
integrati dallo Stato, mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di disoccupazione involontaria; principio, questo, che non
consentirebbe discriminazioni tra le varie attività in ragione della
loro natura e durata temporale.
3. - La difesa della Campagnola deduce l'incostituzionalità della
norma impugnata riferendosi alla sentenza di questa Corte n. 103 del
1968, con la quale è stato affermato il principio che tutti i
lavoratori hanno diritto ad essere assicurati contro la disoccupazione
e che solo l'assicurazione sociale, in quanto basata sulla generalità
ed obbligatorietà del rapporto assicurativo, rappresenta un idoneo
strumento per indennizzare tutti coloro che vengono colpiti dalla
mancanza di lavoro.
La disposizione contenuta nell'art. 76, primo comma, del r.d.l.
1935, n. 1827, sarebbe, pertanto, in contrasto con il principio su
affermato nello stabilire che non hanno diritto all'indennità di
disoccupazione, quantunque obbligatoriamente assicurati, i lavoratori
addetti ad attività che comportano cicli stagionali di disoccupazione
o normali periodi di sospensione.
4. - L'Avvocatura dello Stato, nelle presentate deduzioni,
contesta, sotto profili diversi, l'eccepita incostituzionalità.
Per l'Avvocatura, l'indennità di disoccupazione avrebbe carattere
essenzialmente assicurativo e non assistenziale, perché tale carattere
assumerebbe l'intero meccanismo creato con il r.d.l. 1935, n. 1827, in
forza del quale l'Istituto assicuratore, attraverso l'accantonamento
dei fondi formati con i contributi dei datori di lavoro, provvede ad
ovviare, in parte, alle conseguenze derivanti al lavoratore dal
verificarsi dell'evento "disoccupazione involontaria per mancanza di
lavoro" (art. 41 r.d.l. 1935, n. 1827). Presupposto, pertanto, del
rapporto assicurativo sarebbe l'esistenza di un rapporto di lavoro, il
cui corrispettivo costituirebbe parametro tanto per i contributi dovuti
dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, quanto per le
indennità da questo dovute al lavoratore, per venire incontro alle sue
esigenze di vita, quando il suo salario venga meno per cause
indipendenti dalla sua volontà.
Tale carattere essenzialmente assicurativo dell'indennità di
disoccupazione discenderebbe, ad avviso dell'Avvocatura, anche dalla
sentenza n. 35 del 24 maggio 1960 della Corte costituzionale, che ha
stabilito la compatibilità, come regola, tra il trattamento
assicurativo per l'invalidità e vecchiaia e il trattamento
assicurativo per la disoccupazione.
Proprio il carattere assicurativo dell'indennità rappresenterebbe
la giustificazione logica della norma nello stabilire che l'indennità
di disoccupazione non compete per il periodo di sospensione o di
disoccupazione stagionale.
Tale periodo, inquadrato in precisi limiti temporali, non
costituirebbe quel rischio imprevisto e imprevedibile, in relazione al
quale si svilupperebbe il normale rapporto assicurativo. Proprio per il
fatto che la disoccupazione stagionale è prevista dalla legge come
evento naturale, dovuto al particolare tipo di lavoro prestato, il
datore di lavoro è tenuto a corrispondere i contributi per il solo
periodo delle lavorazioni. Sulla base di tali contributi sarebbe stato
determinato il diritto alla indennità di disoccupazione con
conseguente esclusione del normale periodo di sospensione stagionale
del lavoro.
Siffatta regolamentazione non contrasterebbe con l'art. 38 della
Costituzione, in quanto tale articolo, oltre a prevedere e regolare nel
primo comma un sistema di assistenza sociale, disciplina e garantisce,
nel secondo comma, un sistema previdenziale, realizzato con
procedimento assicurativo attraverso la contribuzione dei datori di
lavoro.
Un limite quantitativo sarebbe posto dallo stesso art. 38 alle
prestazioni previdenziali dovute al lavoratore, in quanto esse debbono
essere adeguate "alle sue esigenze di vita". La dizione sarebbe
rivelatrice di una volontà del costituente di lasciare al legislatore
ordinario ampia libertà di adottare, in materia, criteri e sistemi
diversi che meglio si adeguino, in concreto, alle singole situazioni di
lavoro. In tale libertà per il legislatore ordinario, rientrerebbe
anche quella di mantenere in piedi il meccanismo legislativo che ha
preceduto la Costituzione. Ciò, del resto, sarebbe stato precisato
dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 22 del 28 febbraio
1967. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza del tribunale di Brescia ha sollevato la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo comma, del r.d.l. 4
ottobre 1935, n. 1827, contenente disposizioni sul perfezionamento e
coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con
modificazioni, in legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella considerazione
che la regolamentazione in esso contenuta, in base alla quale la
disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni
soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa ai periodi di
sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione,
non dà diritto all'indennità, costituirebbe violazione dell'art. 38
della Costituzione, nella parte in cui dispone che i lavoratori hanno
diritto che siano per essi preveduti e assicurati mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia, disoccupazione involontaria, con affidamento dei compiti
relativi ad organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
Tale violazione è prospettata sotto il profilo che la norma impugnata
consentirebbe una discriminazione tra le varie attività lavorative in
ragione della loro natura e durata temporale, con elusione, pertanto,
del precetto costituzionale che intende prevedere e assicurare
l'indennizzo indistintamente a tutti coloro che vengono colpiti dal
venir meno del loro lavoro, qualunque ne sia la causa.
La questione non è fondata ove la disposizione di legge impugnata
venga inquadrata nel complesso normativo che regola e disciplina, sul
piano generale, il diritto del lavoratore ad essere avviato ad un
lavoro e ad ottenere l'indennità di disoccupazione in caso di mancato
avviamento. Tale premessa richiede un'analisi appropriata sulla
fisionomia propria delle assicurazioni sociali nella loro previsione
costituzionale.
2. - L'art. 38, secondo comma, della Costituzione, si estende ad
una vastissima e qualificata categoria di cittadini e lavoratori, nei
confronti dei quali il costituente ha voluto, a maggiore garanzia e
tutela, costituzionalizzare la previdenza e le assicurazioni sociali,
attraverso un esplicito e netto riconoscimento del dovere dello Stato a
provvedervi e del diritto del lavoratore ad esigere che si provveda con
mezzi adeguati alle sue esigenze di vita.
Trattasi, come già precisato da questa Corte (sent. n. 80 del
1971), di norma giuridicamente imperante atta a creare veri e propri
diritti di prestazione, il cui carattere precettivo non viene meno per
il fatto che destinatario della norma sia lo Stato, il quale è
vincolato ad operare, con organi ed istituti predisposti o da esso
integrati, nel settore della disciplina dei rapporti sociali
assicurativi nel senso voluto dalla Costituzione.
Ciò necessariamente comporta, anche, la eventuale rielaborazione
delle norme relative all'attuale disciplina dell'assistenza sociale -
disciplina che, nella sua prevalenza e nei suoi criteri direttivi, ha
preceduto nel tempo la Costituzione repubblicana -, in modo che
l'assistenza sia concretamente garantita a tutte le categorie di
lavoratori e sia tale da assicurare a tutti i lavoratori mezzi adeguati
alle esigenze di vita, senza determinare trattamenti sperequativi tra
categoria e categoria, a meno che non sussistano valide e sostanziali
ragioni atte a giustificare un diverso trattamento.
Sulla base di tali considerazioni devesi riconoscere che la norma
impugnata non sarebbe idonea, se letteralmente applicata, a tutelare
adeguatamente lo stato di disoccupazione necessitato per i lavoratori
addetti a lavorazioni che comportano periodi normali di sospensione e
periodi di stagione morta, in quanto, la differenza di trattamento in
essa prevista non presenterebbe valide e sostanziali ragioni
giustificative, ma corrisponderebbe solo a un criterio di mera
opportunità tecnico-finanziaria. In sostanza, si trarrebbero non
logiche conseguenze giuridiche da particolari situazioni di lavoro,
vere e proprie condizioni oggettive, indipendenti dalla volontà del
lavoratore, anche se di esse questi ha consapevolezza nel momento in
cui inizia il rapporto.
3. - Non può, a riguardo, ritenersi esatta la tesi sviluppata
dall'Avvocatura dello Stato, in base alla quale "il precetto
costituzionale, contenuto nel secondo comma dell'art. 38, non
garantisce e non potrebbe garantire, in ogni situazione di bisogno
derivante dagli eventi in esso stesso indicati - disoccupazione
involontaria nella specie - il diritto a prestazioni previdenziali, per
il cui conseguimento le vigenti disposizioni di legge esigono
ovviamente e necessariamente la sussistenza di determinati requisiti e
condizioni, e, tanto meno, garantisce o può garantire un determinato
ammontare o un determinato periodo di godimento delle prestazioni
medesime".
Se è pur vero che l'art. 38 pone un principio di ordine generale,
riguardante tutte le situazioni del lavoratore bisognevoli di
prestazioni previdenziali, e, pertanto, non esclude, che la legge
disciplini variamente gli ordinamenti che meglio si adeguino in
concreto alle particolarità delle singole situazioni (sent. n. 22 del
1967), è altrettanto vero che tale articolo attribuisce anche valore
di principio fondamentale al diritto dei lavoratori a che siano
preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortuni, malattia, invalidità e vecchiaia e di
disoccupazione involontaria e che tale principio è immediatamente
operante nell'ordinamento giuridico e rilevante, in particolare, ai
fini del sindacato di costituzionalità sulle leggi ordinarie (sent. n.
22 del 1969).
L'assunto dell'Avvocatura dello Stato porterebbe, invece, a dover
concludere che l'art. 38 contenga solo un principio di natura politica
che esaurirebbe i suoi effetti e la sua portata nell'affermazione del
dovere dello Stato a provvedere alla assistenza sociale, assumendo
così valore di una mera dichiarazione in prospettiva, il che non è
esatto.
Non possono, pertanto, sottrarsi al giudizio di legittimità "le
vigenti disposizioni di legge" al fine di stabilire se i requisiti e le
condizioni richieste perché il lavoratore possa usufruire delle
previdenze a lui spettanti siano o no conformi al precetto
costituzionale.
4. - La stessa Avvocatura dello Stato sostiene, riferendosi a
principi i quali, secondo la dottrina e la giurisprudenza,
costituiscono l'essenza di ogni rapporto assicurativo, che lo stato di
disoccupazione indennizzabile deve essere, oltre che involontario,
accidentale e subordinato al verificarsi di tre condizioni: il rischio
e la possibilità che si verifichi l'evento protetto; l'evento deve
essere futuro e incerto, quantomeno per quel che attiene al momento del
suo verificarsi; il verificarsi dell'evento previsto deve dipendere da
caso fortuito, da forza maggiore o dal fatto di un soggetto estraneo al
rapporto.
La Corte ritiene di dover osservare che la natura, la funzione e lo
stesso rapporto che sta alla base delle assicurazioni sociali sono
sostanzialmente diversi dalle assicurazioni private, anche se hanno in
comune alcuni caratteri generali.
Netto, proprio per il disposto dell'art. 38 Cost., il distacco tra
assicurazioni private e assicurazioni sociali, sia in relazione ai
fini, sia in relazione ai soggetti; e ciò vale anche per l'attuale
regolamentazione giuridica, sottoposta, del resto, a numerose critiche,
non valutabili in questa sede, ma tali da dovere indurre, come
premesso, il legislatore ad una più organica rielaborazione della
materia.
La natura delle assicurazioni sociali è tipicamente pubblicistica
e gli organi che, per legge, ad esse presiedono, sono chiamati a
provvedere ai compiti che la Costituzione affida, in via primaria allo
Stato, che è tenuto a garantire alle categorie dei cittadini presi in
considerazione dalla norma costituzionale e col verificarsi delle
condizioni in essa previste, i mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita. L'assicurazione privata gravita intorno ad un'impresa, che, nelle
ben precise regole tecnico-organizzative della copertura del rischio,
tiene conto di un quid destinato a rappresentare l'utile dell'impresa.
L'utile d'impresa è un fattore estraneo alle assicurazioni sociali,
anche se la loro struttura tecnico-organizzativa tiene conto di alcuni
fattori propri dell'impresa privata.
Nell'assicurazione privata all'assicurato, o a chi per lui si
obbliga, compete l'onere del pagamento del premio; nell'assicurazione
sociale l'obbligo di pagare i contributi assicurativi grava di regola
su persona diversa dall'assicurato, né il pagamento dei contributi
condiziona il diritto alla prestazione; né, d'altra parte, la persona
tenuta al pagamento dei contributi ha un qualche diritto nei confronti
dell'ente assicuratore.
Fine precipuo delle assicurazioni sociali, invece, è quello di
garantire ai beneficiari la sicurezza del soddisfacimento delle
necessità di vita a seguito della cessazione o riduzione
dell'attività lavorativa o per vecchiaia, o per infortunio, o per
malattia o per invalidità, o per disoccupazione involontaria.
La norma costituzionale lascia piena libertà allo Stato di
scegliere i modi, le forme, le strutture organizzative che ritiene più
idonee e più efficienti allo scopo, ma la scelta di essi deve essere
tale da costituire piena garanzia, per i lavoratori, al conseguimento
delle previdenze alle quali hanno diritto, senza dar vita a squilibri e
a sperequazioni, non razionalmente giustificabili, fra categorie e
categorie. Lo Stato ha scelto, o meglio ha mantenuto, per un criterio
tecnico organizzativo, la forma assicurativa, ma ciò non comporta che
questa necessariamente debba sottostare alle regole, ai limiti e ai
criteri informatori propri delle assicurazioni private, il che
porterebbe a snaturare il carattere pubblicistico del rapporto e la
collocazione costituzionale della previdenza sociale.
5. - Sulla base delle proprie premesse, l'Avvocatura dello Stato
perviene al riconoscimento della piena legittimità dell'art. 76 del
r.d.l. n. 1827 del 1935, in quanto corrisponderebbe ai fondamentali
"principi vigenti in materia di assicurazione sociale", dai quali non
potrebbe discostarsi l'interpretazione dell'art. 38 Cost., come non
potrebbe prescindere dal concetto di disoccupazione involontaria
elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
In sostanza, il carattere assicurativo dell'indennità di
disoccupazione costituirebbe la giustificazione logica,
costituzionalmente valida, della norma nello stabilire che la
indennità di disoccupazione non compete per il periodo normale di
sospensione o per i periodi di stagione morta. Tali periodi di stagione
morta, determinati nei loro presunti limiti temporali dal d.m. 30
novembre 1964, non potrebbero costituire quel rischio imprevisto ed
imprevedibile in relazione al quale si svilupperebbe il normale
rapporto assicurativo, ma un evento naturale, che serve di misura per
stabilire per quale periodo il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere i contributi - per il solo periodo della lavorazione -
oltre che la decorrenza del diritto alla indennità di disoccupazione
fissata a novanta giorni dopo il normale periodo di sospensione del
lavoro.
Il fatto che il legislatore abbia contenuto i contributi
assicurativi del datore di lavoro nei limiti del periodo di
lavorazione, rientra nella logica della scelta operata, ma il problema,
dal punto di vista costituzionale, non può esaurirsi nell'accertamento
se il sistema prescelto corrisponda ad una logica interna del sistema
stesso, sebbene nell'appurare se i suoi riflessi esterni soddisfino o
meno il diritto costituzionale riconosciuto ai lavoratori.
Per l'art. 38 della Costituzione è lo stato di "disoccupazione
involontaria" il requisito che rende la disoccupazione indennizzabile.
Il termine può apparire vago e impreciso, ma esso non può,
proprio per la peculiare natura costituzionale delle assicurazioni
sociali, essere circoscritto nell'ambito troppo ristretto di un rischio
imprevisto e imprevedibile, per cui ogniqualvolta si sia in presenza di
una disoccupazione sia pure involontaria, ma normalmente prevista e
temporaneamente inquadrata nel tempo in ragione del particolare aspetto
di un dato tipo di attività lavorativa, questa sarebbe sottratta a
tutela, a meno che, per sopravvenute circostanze, essa disoccupazione
non sia destinata a protrarsi oltre il termine normativamente fissato.
L'unitarietà del sistema previdenziale voluto dalla Costituzione
porta a dover rifiutare ogni differenziazione che non sia il derivato
di circostanze ed elementi caratterizzanti le varie forme
previdenziali; tali cioè, da non incidere sul contenuto intrinseco
della stessa previdenza sociale.
La funzione dell'assicurazione sociale è di garantire ai
lavoratori adeguati mezzi di sussistenza in caso di disoccupazione
involontaria, nel cui concetto non può non rientrare il caso in cui la
disoccupazione sia, in relazione al tipo di lavoro svolto,
predeterminata e, quindi, sussista, per tale fatto una impossibilità
oggettiva per il lavoratore di poter esplicare, per un certo periodo di
tempo, quella attività che gli è normale e dalla quale trae i mezzi
di sussistenza.
In sostanza, il termine "involontario" non può, nel caso,
ricollegarsi ad un comportamento proprio del lavoratore, per aver
scelto quel tipo di lavoro piuttosto che un altro.
Occorre distinguere, per chiarire la logica e razionale portata del
termine, tra scelta del lavoro e comportamento del lavoratore allo
scattare del periodo di sosta o di stagione morta.
La disoccupazione conseguente al periodo di sosta o di stagione
morta non può considerarsi volontaria per il lavoratore in conseguenza
del fatto di avere volontariamente scelto e accettato quel tipo di
attività, il più delle volte imposta dalle condizioni del mercato di
lavoro, ma può diventarlo solo successivamente se e in quanto il
lavoratore stesso non si faccia parte diligente per essere avviato, nel
periodo di sospensione, ad altra occupazione.
Il lavoratore, rimasto privo di lavoro durante tale periodo, può
senz'altro acquisire il diritto all'indennità di disoccupazione
allorché, a norma della disciplina dell'avviamento al lavoro di cui al
titolo secondo, capo primo, della legge 29 aprile 1949, n. 264, chieda
la iscrizione nelle liste di collocamento per altre occupazioni.
Nell'ipotesi in cui non riesca ad ottenere altra occupazione per
ragioni obbiettive di disoccupazione nel settore richiesto, avrà
senz'altro diritto, durante il periodo di sosta, alla indennità di
disoccupazione, fermi i requisiti di anzianità assicurativa e
contributiva e gli altri requisiti di carattere generale dai quali il
diritto prende vita. Solo così intesa, la norma impugnata appare
pienamente legittima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nel senso di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo comma, del r.d.l. 4
ottobre 1935, n. 1827, contenente disposizioni sul perfezionamento e
coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito nella
legge 6 aprile 1936, n. 1155, sollevata, in riferimento all'art. 38
della Costituzione, dal tribunale di Brescia con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRIFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte