Sentenza n. 160/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/06/1975 · relatore Luigi Oggioni
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 24 dicembre
1951, n. 1490 (riforma fondiaria), promosso con ordinanza emessa l'11
luglio 1973 dalla Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento civile
vertente tra Boscarelli Rosario ed altri e l'Opera per la
valorizzazione della Sila, iscritta al n. 61 del registro ordinanze
1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del
27 marzo 1974.
Visti gli atti di costituzione di Boscarelli Rosario ed altri e
dell'opera per la valorizzazione della Sila;
udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1975 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
uditi gli avvocati Giuseppe Guarino e Carlo Leone, per Boscarelli
ed altri, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni, per l'Opera Sila.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con rogito notarile 18 ottobre 1949 Boscarelli Nicola donava ai
figli Pasquale, Michele e Rosario, terreni siti nel comune di Bisignano
(Cosenza) spiegando che ciò avveniva "in contemplazione di matrimonio"
e cioè (aggiungeva) del matrimonio, già avvenuto del figlio Pasquale
e di quelli dei figli Michele e Rosario "che quanto prima avverranno".
Con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n.
1490 detti terreni venivano compresi nel piano particolareggiato di
espropriazione, disposto dall'Opera per la valorizzazione della Sila,
in relazione alla legge-delega 12 maggio 1950, n. 230 (cosiddetta legge
Sila) e della successiva legge 21 ottobre 1950, n. 841 (cosiddetta
legge stralcio).
Il Boscarelli Nicola impugnava davanti al tribunale di Cosenza il
predetto decreto presidenziale, a motivo che trattandosi di terreni
donati "in contemplazione di matrimonio" avrebbero dovuto essere
eccettuati dall'esproprio, ai sensi dell'art. 20 della citata legge n.
841 del 1950.
Il Boscarelli Nicola moriva nel 1952 durante il giudizio, nel quale
gli succedevano i figli Pasquale, Michele e Rosario.
L'impugnativa veniva respinta con sentenza del tribunale,
confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro. I Boscarelli
ricorrevano in Cassazione, la quale sollevava questione di legittimità
del decreto presidenziale di esproprio in riferimento all'art. 76 della
Costituzione: ciò in quanto detto decreto sarebbe stato viziato da
eccesso di delega legislativa, per avere ecceduto i limiti di materia
fissati dall'art.27 della legge delegante n.230 del 1950, in relazione
alle donazioni valide ad evitare il provvedimento di esproprio, avendo
ritenuto tali solo quelle prevedute dall'art. 785 del codice civile
fatte in riguardo di un matrimonio "futuro e determinato",
contrariamente al generico disposto del citato art. 27 relativo alla
semplice "contemplazione di un futuro matrimonio".
Questa Corte, con sentenza n. 73 del 1958, dichiarava non fondata
la questione, ritenendo che il legislatore della riforma fondiaria
aveva ritenuto di riferirsi al contenuto tipico della donazione
obnuziale, previsto dall'art. 785 cod. civ., per cui, difettando nella
specie nell'atto di donazione la prova di tali requisiti specifici, i
beni donati non potevano ritenersi eccettuati dalla espropriazione.
Di conseguenza, la Cassazione respingeva poi con sentenza 18 aprile
1962 il ricorso dei sopraddetti Boscarelli.
Da parte del Boscarelli Nicola e poi da parte dei suoi eredi,
costituiti in persona dei suindicati fratelli maschi Pasquale, Michele
e Rosario, nonché delle sorelle Giuseppina, Maria Antonietta e
Francesca, si dava, poi, luogo ad altro giudizio, nel quale veniva
riproposta la stessa questione di legittimità costituzionale, già
come sopra respinta, sotto diverso profilo e cioè sotto il profilo
della possibilità di rintracciare, anche al di fuori dell'atto di
donazione, l'esistenza dei requisiti stabiliti formalmente dall'art.
785 cod. civ., dovendosi soprattutto avere riguardo alla effettiva
volontà delle parti: ciò con riferimento a quanto ritenuto da questa
Corte con una prima sentenza in proposito n. 78 del 1957.
Davanti alla Corte d'appello di Catanzaro veniva ammessa in
proposito prova testimoniale, diretta a stabilire i precedenti
dell'atto di donazione, i soggetti e le finalità che lo avevano
inspirato ed a chiarire la dizione "matrimoni che quanto prima
avverranno" in relazione al fatto che il matrimonio del figlio Michele
era seguito effettivamente dopo pochi mesi, e che, per sopravvenute
circostanze, non era avvenuto quello del Rosario, mentre quello di
Pasquale era già stato celebrato al tempo della donazione.
Espletata la prova, la Corte di Catanzaro ha di nuovo sollevato, in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale del decreto Presidenziale di approvazione
del piano particolareggiato di espropriazione.
La Corte di appello riconosce anzitutto, nell'ordinanza di rinvio,
che la questione non è nuova in quanto Michele, Pasquale e Rosario
Boscarelli l'avevano già sollevata nella precedente causa sopra
richiamata, e la Corte costituzionale l'aveva dichiarata non fondata
con la citata sentenza n. 73 del 1958. La Corte di appello, tuttavia,
ritiene non vincolante tale sentenza perché emessa nei confronti di
soggetti in parte diversi da quelli presenti nell'attuale giudizio, che
sono tutti gli eredi di Nicola Boscarelli, oltre i predetti tre
fratelli, e cioè anche Giuseppina, Maria Antonietta e Francesca
Boscarelli. Nel merito osserva che, in base alla assunta prova
testimoniale ammessa al fine di interpretare l'atto scritto di
donazione circa il requisito della determinatezza dei futuri matrimoni,
sarebbe chiaramente emerso che la liberalità effettuata dal Boscarelli
Nicola era stata effettivamente riferita oltre che al già avvenuto
matrimonio del figlio Pasquale, anche alle nozze ritenute prossime
degli altri due con persone ben determinate e nominativamente indicate
dai testi, anche se poi uno dei matrimoni non era stato effettivamente
celebrato. Da ciò deriverebbe che la donazione in esame sarebbe da
considerare compresa fra quelle cui si riferisce l'art. 27 della legge
n. 230 del 1950, alla stregua di quanto ritenuto da questa Corte con la
sentenza n. 78 del 1957, secondo cui la donazione in contemplazione di
matrimonio rientra fra quelle esentate dall'esproprio "quando risulti
in fatto esaurientemente dimostrato" che è stata posta in essere
"proprio in riguardo ad un determinato futuro matrimonio" anche se
l'atto formale non contenga una espressa menzione del matrimonio
contemplato.
L'ordinanza debitamente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 27 marzo 1974.
Avanti a questa Corte si sono costituiti Boscarelli Rosario,
Pasquale, Giuseppina e Maria Antonietta, (rappresentati e difesi dagli
avvocati prof. Carlo Leone, Italo La Pera e Giuseppe Guarino), nonché
Boscarelli Michele in proprio e quale tutore dei minori Aiello Pietro e
Maria Adelaide, aventi causa da Boscarelli Francesca (rappresentati e
difesi dagli avv.ti Italo La Pera e Giuseppe Guarino).
La difesa osserva anzitutto che, se pure la questione di
legittimità costituzionale del d.p. n. 1490 del 1951 è stata in
effetti già esaminata dalla Corte e ritenuta infondata con la sentenza
n. 73 del 1958, ciò non costituirebbe preclusione al riesame in questa
sede perché le sentenze della Corte costituzionale che dichiarano
l'infondatezza di questioni di legittimità costituzionale non
formerebbero cosa giudicata e non impedirebbero, quindi, la
riproposizione, da parte dello stesso o di altro giudice, delle
medesime questioni.
Né osterebbe la menzionata sentenza 18 aprile 1962 con cui la
Cassazione ha definitivamente respinto la domanda a suo tempo proposta
dei Boscarelli Michele, Rosario e Pasquale, avendo tale sentenza preso
semplicemente atto della pronunzia della Corte costituzionale n. 73 del
1958, non avente forza di giudicato, con cui, come si è detto, era
stata dichiarata infondata la questione di costituzionalità.
Comunque, il presente giudizio verterebbe fra soggetti diversi da
quelli che avevano partecipato a quello precedente, conclusosi con la
ripetuta pronunzia della Cassazione del 1962, giudizio che risulta
promosso dai fratelli Boscarelli Michele, Rosario e Pasquale, quali
donatari delle terre in questione, mentre il presente giudizio risulta
promosso dal loro genitore Boscarelli Nicola, donante, la cui azione è
stata riassunta da tutti gli eredi, fratelli e sorelle Boscarelli, a
seguito della sua morte. Il presente giudizio, quindi, sarebbe nuovo
rispetto a quello cui si riferisce la sentenza n. 73 del 1958 della
Corte e sarebbe stato proposto da soggetti diversi da quelli originari,
il che escluderebbe in ogni caso la preclusione della cosa giudicata,
che può essere opposta solo alle parti originariamente in causa.
La novità della presente questione risiederebbe, altresì, nel
merito, dal momento che sarebbe fondata su un nuovo elemento
sopravvenuto, consistente nelle risultanze della prova testimoniale
assunta nel giudizio di appello. Da tali risultanze, invero,
emergerebbe, secondo l'apprezzamento del giudice del merito,
insindacabile in questa sede, che i beni in questione furono
effettivamente donati da Boscarelli Nicola in contemplazione del
matrimonio già avvenuto del figlio Pasquale, e dei futuri e
determinati matrimoni degli altri due figli. E ciò renderebbe
applicabile alla fattispecie l'ipotesi di esenzione dall'esproprio
prevista dall'art. 27 della legge n. 230 del 1950, da cui
conseguentemente deriverebbe l'illegittimità del decreto impugnato.
La difesa del Boscarelli illustra ampiamente questa tesi affermando
che, sulla base della giurisprudenza di questa Corte e della Corte di
cassazione in materia, dovrebbe accogliersi il principio secondo cui,
ai fini della operatività dell'esenzione dall'esproprio per riforma
fondiaria, sarebbe sufficiente l'avvenuta dimostrazione in punto di
fatto della determinatezza del matrimonio, anche indipendentemente da
una puntuale indicazione al riguardo nell'atto, la cui redazione
potrebbe essere anche posteriore al matrimonio, ove risultasse aliunde
che la liberalità era stata sostanzialmente predisposta già da data
anteriore al matrimonio.
Ciò posto, la difesa dei Boscarelli ha ritenuto di esaminare anche
partitamente la posizione dei germani Michele e Rosario quale
risulterebbe dall'esito della prova testimoniale assunta, che avrebbe
dimostrato, appunto, la specifica determinazione dei matrimoni cui era
riferita la donazione effettuata in loro favore, e nega rilievo alla
circostanza che il matrimonio del Rosario non fu poi celebrato, perché
il diritto all'esenzione sorgerebbe con la mera indicazione del
matrimonio futuro e determinato, indipendentemente dall'effettiva
celebrazione, la quale, comunque, sarebbe, in ipotesi, tuttora
possibile.
Per quanto riguarda la posizione del Boscarelli Pasquale, la difesa
afferma che nei suoi confronti varrebbe l'esonero previsto dall'art. 27
della legge n. 230 del 1950, anche se il suo matrimonio è stato
celebrato prima della donazione, essendo risultato dalla prova
testimoniale che solo la stipulazione formale dell'atto aveva fatto
seguito al matrimonio, mentre chiara ed univoca e manifestata era
emersa in precedenza la intenzione del padre di effettuare la
liberalità. Secondo la difesa si dovrebbe, infatti, anche in tal caso,
ritenere operante l'art. 27 della legge suddetta, che non richiederebbe
il requisito della anteriorità della donazione al matrimonio. Il detto
requisito, invero, costituirebbe il presupposto necessario della
donazione obnuziale prevista dall'art. 785 c.c. per favorire la
conclusione dei matrimoni, ma non della-diversa disciplina degli
espropri in materia di riforma fondiaria e delle relative esenzioni,
che si fonderebbero invece sulla riconosciuta validità dell'intento
sociale dell'atto di liberalità, intento che varrebbe a far presumere
l'assenza di ogni intento fraudolento per sfuggire all'esproprio,
indipendentemente dalla anteriorità o posteriorità al matrimonio.
L'Opera Sila si è costituita in giudizio rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha tempestivamente depositato
le proprie deduzioni difensive.
L'Avvocatura osserva che l'attuale questione è già stata decisa
con la sentenza n. 73 del 1958 di questa Corte, giacché l'oggetto del
precedente giudizio di legittimità costituzionale e di quello presente
sarebbe esattamente lo stesso.
Pertanto resterebbe valido anche presentemente quanto affermato
allora da questa Corte, cioè il riferimento esclusivo dell'art. 27
della legge n. 230 del 1950 alle donazioni obnuziali previste dall'art.
785 c.c., con gli specifici requisiti del matrimonio determinato e
futuro. D'altra parte, la situazione di fatto, allora presa in
considerazione dalla Corte, al fine di trarne la conseguenza giuridica
dell'infondatezza della questione, non risulterebbe per nulla
modificata dalle risultanze testimoniali. Non sarebbe stato, invero,
affatto dimostrato, come pretendono i Boscarelli, che i beni in
contestazione siano stati oggetto di una donazione posta in essere in
vista di un matrimonio determinato e futuro, e non potrebbe quindi
ritenersi che nella specie ricorra un caso analogo a quello esaminato
con la sentenza n.78 del 1957, e deciso nel senso che tali caratteri
della donazione possano dimostrarsi aliunde anche se l'atto formale non
contenga una espressa menzione del matrimonio contemplato.
Conclude pertanto chiedendo dichiararsi la manifesta infondatezza
della questione. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con
l'ordinanza di rimessione, concerne il decreto del Presidente della
Repubblica 24 dicembre 1951 che ha approvato il piano particolareggiato
di espropriazione compilato dall'Opera per la valorizzazione della
Sila, riguardante terreni siti in Bisignano (Cosenza) di proprietà di
Boscarelli Nicola fu Luigi e costituenti azienda agricola,
trasferendoli all'opera.
Si assume che risulterebbero violati i principi regolanti
l'esercizio della funzione legislativa delegata, secondo gli articoli
76 e 77 della Costituzione, in quanto detti terreni, già donati dal
Boscarelli Nicola, con rogito 18 ottobre 1949, ai figli Michele,
Rosario e Pasquale in riguardo di loro rispettivi matrimoni, per
espressa e non equivoca manifestazione di volontà del donante,
desumibile anche da atti e fatti concludenti, al di fuori del rogito,
avrebbero dovuto essere considerati eccettuati dalla determinazione dei
limiti espropriativi in forza dell'art. 27 della legge 12 maggio 1950,
n. 230, che sottrae alla inefficacia dei trasferimenti dipendenti da
atti a titolo gratuito le donazioni stipulate dopo il 1 gennaio 1948
"in contemplazione di matrimonio".
2. - L'Avvocatura di Stato, costituita nell'interesse dell'Opera
Sila, pur non sollevando formalmente eccezione di cosa giudicata,
osserva che l'oggetto del presente giudizio sarebbe identico a quello
già svolto sullo stesso tema, nei riguardi dei suindicati tre fratelli
Boscarelli, a seguito di ordinanza di rinvio della Corte di cassazione
e definito da questa Corte con pronunzia di non fondatezza n. 73 del
1958. Sicché, per uguaglianza di motivi, detta pronuncia dovrebbe
senz'altro essere qui integralmente ripetuta.
L'assunto dell'Avvocatura non può essere accolto, perché la
dedotta preclusione non sussiste. Trattasi, invero, di procedure
diverse, instaurate davanti a giudici diversi, da soggetti solo in
parte coincidenti, sia pure essendo identico, in entrambi i casi, il
provvedimento impugnato.
Inoltre, la questione dichiarata non fondata con la sentenza di
questa Corte n. 73 del 1958 aveva per oggetto soltanto il punto se la
donazione obnuziale, tenuta presente dal legislatore della riforma
agraria per eccettuarla dalla quota ricadente nella espropriazione dei
terreni, fosse soltanto quella testuale dell'art. 785 del codice civile
o comprendesse anche le altre forme di donazione previste nel nostro
ordinamento giuridico, per le quali i requisiti del matrimonio
determinato e futuro non sarebbero stabiliti.
La questione di legittimità, quale attualmente risulta sollevata,
risponde invece ad una prospettazione particolare, nuova e diversa
(come in seguito sarà esposto), che non prescinde dai caratteri tipici
della donazione indicati nell'art. 785 c.c. ma ad essi si riconduce,
solo allargandone l'area di operatività.
3. - L'assunto contenuto nell'ordinanza di rimessione si basa su
due premesse: la prima, d'ordine giuridico, secondo cui la tipicità
della donazione obnuziale e dei suoi caratteri distintivi, che restano
fermi in relazione a quelli nell'art. 785 c.c., può desumersi anche da
elementi probatori esteriori al corpus del rogito di donazione, ma ad
esso riconducibili: la seconda; di accertamento in concreto, che dalla
esperita prova testimoniale era risultata l'univoca volontà di
Boscarelli Nicola di effettuare donazioni immobiliari rispettivamente
al figlio Pasquale, in relazione al matrimonio con Stringo Rosaria, al
figlio Michele, in relazione al matrimonio con Sprovieri Raffaella,
nonché al figlio Rosario, in relazione al matrimonio con Rossi Anna.
La Corte osserva, quanto al punto riguardante la prima delle due
cennate premesse, che va riconosciuto esatto il principio che la
informa: cioè, che per l'accertamento che si tratti effettivamente di
beni donati "in contemplazione di matrimonio" secondo l'art. 20 della
legge n. 841 del 1950, valgono anche i sussidi probatori, utili a
precisare, se occorra, ed a chiarire l'oggetto, la destinazione ed i
fini della volontà del donante. Questa Corte, con sentenza n. 78 del
1957 specificamente decidendo sul punto qui in esame, ha riconosciuto
che "l'ipotesi prevista dal citato art. 20 ricorre anche quando l'atto
formale di donazione non contenga una espressa menzione del matrimonio
contemplato ma risulti in fatto esaurientemente dimostrato che una
donazione è stata posta in essere proprio in riguardo ad un
determinato e futuro matrimonio".
A questo principio, richiamato nell'ordinanza di rinvio, fa
riscontro, sempre in via di principio, la possibilità, esercitata, nel
caso, dai giudici di merito, di ricorrere agli ordinari mezzi probatori
onde accertare, ad integrazione di quanto espresso nel rogito,
l'esistenza di tutti i cennati requisiti di una donazione obnuziale.
4. - Superato questo punto, rimane ora da considerare se, per
effetto della interpretazione globale dell'atto di donazione, possa
ritenersi viziato il decreto presidenziale di esproprio per difetto di
coordinazione con i termini della delega legislativa.
La questione dà luogo a soluzioni diverse, a seconda dei soggetti
destinatari della donazione.
5. - Particolare è la situazione nei confronti del donatario
Pasquale Boscarelli, il cui matrimonio, alla data del rogito (18
ottobre 1949) era già avvenuto.
Dal semplice rilievo di questa situazione consegue che, dovendosi
riportare, come si è detto, l'ipotesi di "terreni donati in
contemplazione di matrimonio" di cui all'art. 20 della legge n. 841 del
1950, nell'ambito dell'art. 785 c.c. con i requisiti che lo
condizionano, debba rimanere esclusa, nel caso, l'applicabilità
dell'esonero da esproprio della corrispondente quota del donatario.
Infatti, il requisito che il matrimonio debba essere futuro (oltre che
determinato) è testuale ed ha la sua ragion d'essere nella tipicità
della donazione obnuziale, atto unilaterale sui generis considerato con
favore dal legislatore perché guidato dall'intento di agevolare la
costituzione in futuro di una nuova famiglia. Il semplice accertamento,
contenuto nell'ordinanza di rinvio e desunto da prova testimoniale, che
il Boscarelli Nicola, in sede di rogito notarile "intese certamente
riferirsi al già avvenuto matrimonio del figlio Pasquale", non basta a
spostare i termini della questione, imperniata sul requisito di una
donazione prenuziale.
Ben vero che questa Corte, con sentenza n. 31 del 1960 ebbe, in
materia, a ritenere operante una donazione, il cui rogito era
successivo al matrimonio. Ma trattavasi, in questo caso, di situazione
peculiare, caratterizzata dalla preesistenza di scrittura privata e di
altri elementi, dai quali era lecito desumere che la stipulazione non
aveva fatto altro che sanzionare una situazione formatasi prima del
matrimonio.
6. - Particolare è anche la situazione nei confronti della
donazione a favore di Boscarelli Rosario, il cui matrimonio, pur
indicato nel rogito, non ha poi avuto luogo, per essere stato
"sconcluso" (secondo è stato dedotto a prova testimoniale ed è
pacifico). Ne consegue che, per la corrispondente quota, la donazione
non ha "prodotto effetto", come espresso nell'art. 785, prima parte,
del codice civile, per cui, dovendo essa essere considerata tamquam non
esset l'eccettuazione dall'esproprio è divenuta inoperante.
7. - Rimane da esaminare la situazione derivante dal matrimonio del
donatario Michele Boscarelli con Sprovieri Raffaella, effettivamente
poi avvenuto nel settembre 1950.
In proposito, ove in sede competente risulti definitivamente
accertato trattarsi di donazione obnuziale, vengono a ricorrere tutte
le condizioni di legge per dar luogo all'esenzione. Trattasi, poi, di
donazione fatta in data 18 ottobre 1949, data utile di quest'atto
perché anteriore a quella del 15 novembre 1949, ciò in forza del
combinato disposto degli artt. 20 della legge n. 841 del 1950 e 4 della
legge n. 333 del 1951 contenente norme interpretative e integrative
dell'ora indicata legge del 1950.
L'illegittimità del decreto presidenziale di esproprio va, di
conseguenza, dichiarata in parte qua per netto contrasto con i
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente
della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1490, concernente il
trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila
di terreni di proprietà di Boscarelli Nicola fu Luigi siti in Comune
di Bisignano (Cosenza), in quanto, nei sensi di cui in motivazione, nel
computo della quota di scorporo non abbia escluso i terreni oggetto
della donazione a Michele Boscarelli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte