Sentenza n. 160/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1976 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18,
primo e terzo comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 ottobre 1974 dal tribunale di Pistoia nel
procedimento penale a carico di Chiti Vannino, iscritta al n. 486 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975;
2) ordinanza emessa il 22 novembre 1974 dal pretore di Monsummano
Terme nel procedimento penale a carico di Breschi Carlo ed altro,
iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 20 marzo 1975.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1976 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Chiti Vannino, il
tribunale di Pistoia, accogliendo l'eccezione proposta dal difensore
dell'imputato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18, commi primo e terzo, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in
riferimento agli artt. 17, comma terzo, e 21 della Costituzione.
La norma impugnata, prevedendo che i promotori di una riunione in
luogo pubblico debbano dare il prescritto preavviso al questore almeno
tre giorni prima, si porrebbe in contrasto con il principio di libertà
di manifestazione del pensiero e con l'art. 17 Cost., che, pur
contemplando l'obbligo del preavviso, non pone alcun termine dilatorio,
con la conseguenza che dovrebbe ritenersi validamente dato il preavviso
comunicato all'autorità in tempo utile per adottare gli opportuni
provvedimenti. Analoga questione è stata sollevata dal pretore di
Monsummano Terme nel procedimento penale a carico di Breschi Carlo e
altro.
Non vi è stata costituzione delle parti private, né intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Con le ordinanze indicate in epigrafe viene sollevata, in
riferimento agli artt. 17, terzo comma, e 21 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e terzo
comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, "testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza", nella parte in cui dispone che i promotori di una
riunione in luogo pubblico devono darne avviso almeno tre giorni prima
al questore, comminando sanzioni per i contravventori. La disposizione
impugnata confliggerebbe con l'art. 17 della Costituzione, che prevede
il preavviso senza imporre alcun termine dilatorio, e comporterebbe una
ingiustificata limitazione delle libertà di riunione e di
manifestazione del pensiero; si assume al riguardo che dovrebbe essere
sufficiente un preavviso comunque dato all'autorità di pubblica
sicurezza in tempo utile per consentire l'adozione di eventuali
provvedimenti, e che dovrebbe quindi escludersi il reato di omesso
preavviso quando la detta autorità fosse stata preventivamente
avvisata della riunione, indipendentemente dall'osservanza del termine
di tre giorni.
Poiché le due ordinanze propongono la medesima questione, i
giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La questione non è fondata. La norma costituzionale circa
l'obbligo di preavviso non esclude, anzi consente e postula la
statuizione legislativa di un congruo termine, entro il quale
l'autorità possa valutare l'eventuale sussistenza di motivi tali da
giustificare il divieto della riunione ai sensi del terzo comma
dell'art. 17, nonché adottare, ove occorra, i provvedimenti opportuni
per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. L'ampiezza di
questo termine dilatorio deve necessariamente essere prestabilita dal
legislatore, non potendosi ovviamente pretendere che sia oggetto di
apprezzamento caso per caso; ed un termine di tre giorni non può
considerarsi irragionevole o eccessivo, sol che si tenga conto delle
molteplici esigenze che possono presentarsi all'autorità di pubblica
sicurezza, ad esempio, nei casi non infrequenti in cui riceva l'avviso
di una pluralità di riunioni indette per lo stesso giorno, ovvero
dell'organizzazione di un raduno con rilevante numero di partecipanti,
a carattere regionale o nazionale.
D'altra parte, il termine dilatorio, imposto dalla legge per le
sole riunioni in luogo pubblico, non comporta, di per sé, apprezzabile
compressione delle libertà costituzionali di riunione e di
manifestazione del pensiero; e la sua inosservanza giustifica la
sanzione penale comminata ai contravventori dal terzo comma dell'art.
18, secondo quanto la Corte ha già avuto occasione di dichiarare con
sentenza 19 giugno 1956, n. 9.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18, primo e terzo comma, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata
dalle ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 17, terzo
comma, e 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte