Sentenza n. 160/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1981 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4r.d.l. 981/1931
- art. 4r.d. 981/1931
usata come parametro
citata
- art. 1legge 355/1932
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo
comma, del r.d. 8 luglio 1931, n. 981 (Approvazione del piano
regolatore della città di Roma e delle norme per la sua attuazione),
convertito in legge 24 marzo 1932, n. 355; dell'art. 1, terzo comma,
del decreto legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito in legge 26 maggio
1966, n. 311, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1974 dal
Consiglio di Stato - sez. IV, sui ricorsi riuniti di Nisini Antonio ed
altri e Mazzanti Lucio contro il Prefetto e il Comune di Roma, iscritta
al n. 190 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975.
Visti gli atti di costituzione di Nisini Antonio ed altri e del
Comune di Roma;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice
relatore Antonio La Pergola;
uditi gli avvocati Carlo Belli per Nisini e Angelo Rago per il
Comune di Roma.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 25 giugno 1974 la IV Sezione del
Consiglio di Stato, nel procedimento instaurato su ricorso di Nisini
Antonio ed altri e di Mazzanti Lucio contro il Prefetto ed il Comune di
Roma, ha sollevato, in riferimento agli artt. 42 e 3 Cost., questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, r.d. 8 luglio
1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355 e dell'art.
1, terzo comma, d.l. 29 marzo 1966, n. 128, convertito nella legge 26
maggio 1966, n. 311.
2. - Il Prefetto di Roma, con decreto in data 31 luglio 1967
espropriava immobili di proprietà dei suddetti ricorrenti.
L'esproprio era disposto per la realizzazione di opere previste dal
piano particolareggiato 120 (e successive varianti), adottato in
esecuzione del piano regolatore di Roma, contemplato dalla sopra
menzionata normativa del 1931. L'efficacia del piano particolareggiato
in parola veniva successivamente confermata, in virtù delle citate
disposizioni del 1966, e nei limiti ivi stabiliti. L'indennità di
esproprio era in punto di fatto calcolata in base al disposto dell'art.
4 del r.d.l. 981 del 1931.
La rilevanza della prospettata questione è asserita col dedurre
che un'eventuale pronunzia di accoglimento rimuoverebbe la norma
relativa al calcolo dell'indennizzo, e farebbe con ciò venir meno il
presupposto dell'applicazione del provvedimento impugnato innanzi al
giudice a quo. Si assume altresì che il quesito sottoposto all'esame
della Corte non sia manifestamente infondato. La norma censurata
testualmente statuisce: "l'indennità di espropriazione per opere di
piano regolatore di edifici o di aree non destinate a strade, piazze e
spazi di uso pubblico sarà determinata sulla media del valore venale e
dell'imponibile netto alla data di pubblicazione del presente decreto,
capitalizzato ad un tasso dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda
delle condizioni dell'edificio e della località".
Simile criterio implica, si osserva, che il momento al quale è
fatto risalire l'accertamento dell'imponibile netto del reddito
fondiario, quello della pubblicazione del citato decreto legge, sia
scisso dal momento dell'esproprio. Tra l'uno e l'altro punto di
riferimento temporale, corre, nel caso in esame, il lungo periodo che
va dal 1931 al 1967, durante il quale il valore della moneta è
costantemente slittato. La liquidazione dell'indennizzo, si soggiunge,
risulta quindi, nel 1967, sensibilmente inferiore a quella che
l'espropriato avrebbe potuto prima di quel momento ricevere, tenuto
conto del divario tra il reddito accertato catastalmente e quello
effettivamente ricavabile dal fondo. Di qui la prospettata lesione sia
dell'art. 42 sia dell'art. 3 Cost. L'entità del sacrifizio, imposto al
privato per la realizzazione delle opere di interesse collettivo,
sarebbe dunque fatto variare in funzione di circostanze - il mutare del
valore della moneta e dell'entità dei redditi - estranee all'ambito di
previsione della norma censurata, e che il legislatore non avrebbe
quindi nemmeno ponderato. Di guisa che la mancata coincidenza tra
l'entità dell'indennizzo e il valore venale del fondo, pur legittima
in sé, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze 61 del
1957; 41 del 1959; 67 del 1959; 91 del 1963), sarebbe tuttavia
ingiustificata, in rapporto agli elementi che vengono in considerazione
per il calcolo dell'indennizzo. Inoltre, la scissione fra la data di
riferimento al valore dell'imponibile e il momento dell'esproprio
potrebbe implicare il pericolo dell'irrisorietà dell'indennizzo (cfr.
sentenza n. 22 del 1965). Infine, restando fermo da un canto il
criterio che fa riferimento al punto fissato nel 1931, ed essendosi
dall'altro verificato il progressivo slittamento del valore della
moneta, ne seguirebbe il diseguale trattamento degli espropriati,
secondo se il momento in cui è liquidato l'indennizzo disti più o
meno dal 1931. Vero è, si precisa, che col passare del tempo, è
mutato anche il valore venale del fondo, di cui si tiene ugualmente
conto nel calcolo dell'indennizzo. Senonché questo aumento del
valore, come considerato dal legislatore, esprimerebbe in termini
monetari la capitalizzazione del reddito ricavabile dal fondo, senza
corrispondere necessariamente all'aumento del valore intrinseco del
bene espropriato. Con il risultato, si conclude, che a valori fondiari
sostanzialmente identici corrispondono indennizzi di differente valore
intrinseco, non importa se espressi in valori monetari progredienti, a
misura che l'esproprio si allontana dal 1931.
3 a) Si sono costituiti nel presente giudizio, per sentir
dichiarare la fondatezza della questione, da un canto i ricorrenti
avanti al Consiglio di Stato. e dall'altro, in persona del sindaco
pro-tempore, il Comune di Roma.
3 b) Afferma la difesa del Comune che, dove la prospettata
questione concerne la normativa del 1966, tornerebbero a proporsi
profili di illegittimità costituzionale già esaminati dalla Corte in
altro giudizio, deciso con sentenza n. 89 del 1968. Anche in
quell'occasione, vien dedotto, si trattava di una pretesa disparità di
discipline. L'esproprio era stato pronunziato in conformità dei piani
particolareggiati del cessato piano regolatore del Comune di Roma; i
suddetti piani particolareggiati venivano tuttavia mantenuti in vigore,
in quanto coincidessero con le previsioni del nuovo piano regolatore;
il trattamento indennitario rimaneva tuttavia quello previgente, ed era
così diversificato dal trattamento previsto a proposito degli espropri
conseguenti ai piani particolareggiati ancora da adottare sulla base
del nuovo piano regolatore. La Corte - si osserva poi - ha tuttavia
escluso la lamentata violazione del principio di eguaglianza,
sull'assunto che il nuovo piano regolatore, nel consentire il
perdurare in vigore delle previsioni particolareggiate adottate in
esecuzione del piano regolatore previgente, non ha inteso novarne
l'efficacia, ed ha anzi presupposto e sancito la diversità delle
situazioni, nelle quali versano rispettivamente i soggetti indennizzati
in conformità dell'uno e dell'altro strumento urbanistico. Le stesse
ragioni condurrebbero a negare la fondatezza delle censure mosse alla
citata disposizione in questa sede. Non fondata, del pari, sarebbe la
questione che concerne l'art. 4 del r.d. 981 del 1931. La scissione tra
la data dello esproprio, e la data alla quale è riferita la
determinazione dell'imponibile, non giungerebbe ad offendere l'art. 42
Cost., sino a quando - nel contesto della disciplina in cui la norma
censurata si inserisce, e delle situazioni di fatto in cui è destinata
ad operare - essa non comporti, con il concorso di sfavorevoli
evenienze, lo scadimento dell'indennizzo a un livello di irrisorietà.
Il che invece rimarrebbe escluso nella specie. La norma impugnata, si
dice infatti, contiene in sé la correzione del fenomeno dissociativo,
dal momento che essa prevede, come uno degli elementi del calcolo della
liquidazione, il valore venale del bene, che ha carattere reale. Si
aggiunge che per questa considerazione la Corte di cassazione ha
ritenuto manifestamente infondata la questione ora sottoposta alla
Corte. Il congegno della norma in esame non differirebbe, del resto,
quanto all'impostazione ed ai pratici effetti, da quello accolto
nell'art. 13 della legge 16 gennaio 1885, n. 2892, di cui questa Corte
ha in altri giudizi riconosciuto la legittimità costituzionale.
Peraltro, l'imponibile catastale, pur correlato al 1931, sarebbe
capitalizzato al saggio di interesse dal 3,50 al 7 per cento, e quindi
non più trascurabile in termini economici e monetari. Anche ammessa,
poi, la totale irrilevanza del valore risultante dall'imponibile
catastale resterebbe pur sempre garantito all'espropriato metà del
valore del bene venale al momento dell'esproprio. La liquidazione non
sarebbe retrodatata né offenderebbe altrimenti il disposto dell'art.
42 Cost.
Nessun fondamento, infine, avrebbe la censura concernente la
violazione dell'art. 3 Cost. L'indennità che è corrisposta per
l'esproprio di beni identici, ma in momenti diversi, non può, si
osserva, non avere varia espressione monetaria, per l'evidente
considerazione che il prezzo del bene espropriato cresce con
l'inflazione, o fluttua comunque, anche indipendentemente dal fenomeno
inflattivo, secondo la legge della domanda o dell'offerta. Non è poi
dato di determinare con certezza, si soggiunge, se, variando
l'ammontare in termini nionetari dell'indennizzo, muti anche
l'effettivo ristoro del sacrifizio sopportato dall'espropriato. Ma ciò
non toccherebbe per alcun verso la legittimità del regime
indennitario. Diversamente, si dovrebbe pervenire all'inammissibile
conseguenza che una disparità di trattamento tra espropriati in tempi
diversi sussiste sempre, ancor quando l'indennità corrisponda per
avventura al valore pieno del terreno.
4. - In prossimità dell'udienza, la difesa della parte privata ha
prodotto una memoria, nella quale si ribadiscono i rilievi esposti
nell'ordinanza di rinvio. A sostegno di tali deduzioni, si aggiunge che
il riferimento al valore dell'imponibile catastale, mantenuto fermo al
1931, rappresenta lo 0,0033 del valore del 1972: e questo, stando solo
al mutato metro monetario, senza perciò tener conto della maggiore
redditività medio tempore acquistata da ogni bene agricolo o urbano.
Non si potrebbe d'altra parte opporre che il valore imponibile sia
soltanto uno dei termini della media prevista dalla legge.
L'incostituzionalità andrebbe considerata con riferimento alla ratio
della disposizione impugnata. Questa, quando è stata in origine
emanata, congegnava il calcolo dell'indennizzo alla stregua di due
elementi da mediare, l'uno e l'altro dei quali avevano allora un
contenuto corrispondente alla realtà, costituendo anche il reddito
catastale, attraverso la capitalizzazione, un indice del valore del
bene espropriato; lo scopo della norma andava salvaguardato: esso
sarebbe stato tuttavia disatteso, una volta che - scisso il momento
dell'esproprio da quello della determinazione del valore imponibile -
questo ultimo valore è stato praticamente posto nel nulla, con la
conseguenza di vuotare del suo razionale ed attuale significato anche
il criterio della media, quale era stato in origine posto dal
legislatore.
Detto ciò, si insiste sulla dedotta violazione del principio di
eguaglianza. La disparità di trattamento sussisterebbe in ordine a
fattispecie che, per quanto possano distare nel tempo, rimangono
assoggettate alla medesima disciplina, senza però che la conseguente
divergenza nell'entità dell'indennizzo sia giustificata da alcun
razionale criterio discretivo. La media tra valore reale e valore
venale rispondeva inizialmente allo intento di assicurare
all'espropriato un congruo risarcimento della perdita del bene: il
progressivo slittamento del valore della moneta avrebbe successivamente
implicato il dimezzamento dell'indennizzo rispetto al valore venale, e,
al tempo stesso, la discriminazione tra chi ha in precedenza ricevuto
una liquidazione più aderente al valore effettivo del fondo, e chi
invece si vedrebbe ora liquidata una somma priva di qualsiasi
rispondenza a detto valore.
5. - Il procedimento discusso all'udienza del 13 febbraio 1980
veniva rinviato a nuovo ruolo con ordinanza n. 145 del 1980 e
ridiscusso all'udienza del 10 dicembre 1980. Considerato in diritto :
1. - La presente questione concerne la legittimità costituzionale
del regime indennitario per gli espropri previsti nel r.d.l. 8 luglio
1931, n. 981 ("Approvazione del piano regolatore della città di Roma e
delle norme per la sua attuazione"). Costituiscono, precisamente,
oggetto di censura l'art. 4 del suddetto decreto legge, l'articolo
unico della relativa legge di conversione (24 marzo 1932, n. 355), ed
altresì, in quanto confermano l'efficacia delle disposizioni or ora
menzionate, le norme successivamente poste con il decreto legge 29
marzo 1966, n. 128, a sua volta convertito nella legge 26 maggio 1966,
n. 311.
Il testo del citato art. 4 del r.d.l. n. 981 è il seguente:
"L'indennità di espropriazione per opere di piano regolatore di
edifici o di aree non destinate a strade, piazze, e spazi di uso
pubblico sarà determinata sulla media del valore venale e
dell'imponibile netto alla data di pubblicazione del presente decreto,
capitalizzato ad un tasso dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda
delle condizioni dell'edificio e della località". Tale disposto
offenderebbe i precetti degli artt. 42 e 3 Cost. per le seguenti
considerazioni:
L'indennizzo di chi ha subito l'esproprio è stato nella specie,
com'è previsto dalla legge, liquidato sulla base di una media fra il
valore venale del fondo e l'imponibile netto del reddito fondiario,
accertato alla data di pubblicazione del decreto legge del 1931. Ora,
si osserva che fra la data alla quale è fatto risalire l'accertamento
dell'imponibile ed il momento in cui, nel 1967, è sopravvenuto il
provvedimento espropriativo corre un lungo periodo, nel corso del quale
il valore della moneta è venuto slittando. Tenuto conto di siffatta
circostanza, nonché del divario fra il reddito accertato catastalmente
e il reddito ricavabile dal fondo, l'indennizzo corrisposto nel 1967 si
assume sensibilmente inferiore a quello che l'espropriato avrebbe, in
conformità ai criteri della stessa normativa censurata, potuto prima
di allora ricevere. La misura del sacrifizio sopportato dal privato
sarebbe così fatta variare secondo evenienze - lo slittamento del
valore della moneta, e la conseguente diminuzione dell'entità dei
redditi - rimaste estranee all'ambito della previsione in esame:
evenienze, che il legislatore non avrebbe, in rapporto alle finalità
perseguite con la realizzazione dell'opera di interesse collettivo,
nemmeno valutato. Ne seguirebbe che la mancata coincidenza fra il
valore venale del fondo e l'ammontare dell'indennità non è nella
specie giustificata, in relazione ai criteri che servono a determinare
la liquidazione. La scissione fra il momento dell'esproprio e l'altro,
al quale è riferito l'accertamento dell'imponibile, giungerebbe,
così, al punto da determinare, sia il rischio di un indennizzo
irrisorio, sia un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli
espropriati, giacché, si dice, il valore dell'indennizzo è andato
scemando, a misura che la corresponsione dell'indennità si allontanava
dal 1931. Vero è, si soggiunge, che col passare del tempo è d'altra
parte mutato il valore venale, di cui si tiene egualmente conto,
secondo legge, nel calcolo dell'indennità. Senonché, l'accrescimento
dei valori monetari, in cui si esprime il reddito ricavabile dal bene
espropriato, non si sarebbe necessariamente adeguato all'aumento del
valore intrinseco del bene stesso. Di qui la sproporzione, che
nell'ordinanza di rinvio si ravvisa fra le somme corrisposte ai
proprietari indennizzati, a seconda di quanto il provvedimento
espropriativo risulti distare dal 1931. Permanendo sostanzialmente
identico il valore intrinseco del fondo - si deduce in conclusione - ad
esso fanno riscontro indennizzi di difforme valore intrinseco, sebbene
espressi in valori monetari progredienti con il trascorrere degli anni.
2. - La questione non è fondata. L'incostituzionalità della
disciplina denunziata starebbe, sostanzialmente, in ciò, che ne deriva
un eccessivo ed ingiustificato distacco fra il momento dell'esproprio e
la data di pubblicazione del decreto legge n. 981 del 1931, alla quale
rimane ancorato l'accertamento dell'imponibile netto. Precisamente su
quest'assunto il giudice a quo ritiene di poter argomentare, da un
canto la violazione dell'art. 42 della Carta fondamentale, in quanto lo
indennizzo sarebbe, diminuendo il valore della moneta, scaduto ad un
livello irrisorio, e comunque non conforme al suddetto disposto
costituzionale; dall'altro, l'illegittima disparità di trattamento fra
gli espropriati, secondo la maggiore o minore distanza del
provvedimento espropriativo da quella certa data, che il legislatore ha
fissato in ordine alla determinazione dell'imponibile.
Così ragionando, tuttavia, non si traggono le dovute conseguenze
dal fatto che la normativa impugnata prevede, ai fini che qui
interessano, un duplice criterio di valutazione. L'indennità per
l'esproprio è infatti determinata sulla base della media fra
l'imponibile netto - sempre riferito alla predetta data, e
capitalizzato ad un tasso dal 3,50 al 7 per cento, secondo le
condizioni dell'edificio e della località - ed il valore venale del
bene; il quale ultimo, occorre ricordare, va calcolato con riguardo al
momento dell'esproprio. La disposizione in esame contiene, dunque, in
sé, un congegno correttivo degli effetti per altro verso prodotti,
lungo l'arco temporale della sua vigenza, dalla scissione fra il
momento dell'esproprio, e quello cui deve risalire l'accertamento
dell'imponibile; e il riferimento al valore venale del fondo fuor di
dubbio consente, sulla base di dati oggettivamente accertabili, che la
liquidazione si avvicini adeguatamente alla realtà ed attualità dei
valori economici. La norma, com'è stata congegnata dal legislatore del
1931, non determina, allora, quel rischio di irrisorietà
dell'indennizzo, che, col mutare delle condizioni economiche, si
sarebbe concretato nella violazione dell'art. 42 Cost. Invero, pur
considerando il crescente fenomeno inflattivo, non può certo dirsi che
la liquidazione assicurata dalla legge sia, nel 1967, divenuta
meramente simbolica, o altrimenti lesiva dell'invocata statuizione
costituzionale. Questa conclusione è, peraltro, confortata dalla
costante giurisprudenza della Corte (cfr. da ultimo la sentenza 15/76).
3. - Posto ciò, resta da vedere se la disposizione in esame esca
indenne anche dalla censura, formulata dal giudice a quo per dedurre,
insieme all'altro vizio di legittimità sopra esaminato, la violazione
del principio costituzionale di eguaglianza. Nel provvedimento di
remissione, e più diffusamente nelle difese della parte privata, si
afferma che, con il vincolare l'accertamento del valore imponibile
alla data di pubblicazione del decreto del 1931, il legislatore
dell'epoca non avrebbe inteso, né potuto, valutare le circostanze
insorte solo successivamente, col progressivo slittamento del valore
della moneta: e, quindi, nemmeno apprezzare l'incidenza di simile
fenomeno sul contributo da addossare al singolo, per il perseguimento
dell'interesse collettivo, connesso con la realizzazione del piano
regolatore. Ma il rilievo è inconferente. La soluzione sancita col
decreto n. 981 del 1931 - è appena il caso di avvertire - è
nuovamente passata al vaglio del legislatore nel 1966; e se ne è
allora disposta la perdurante efficacia, rispetto alle espropriazioni
occorrenti all'attuazione dei piani particolareggiati, già adottati
sulla base del piano regolatore, contemplato nel citato decreto del
1931, e nella relativa legge di conversione. È, dunque, di fronte ad
un'inflazione ormai nettamente dispiegata, che sono state emesse le
norme del 1966, anch'esse denunziate in questa sede. A parte ciò,
l'infondatezza della questione, riguardo sia alle norme del 1931, sia,
ad egual titolo, a quelle successivamente poste nel 1966, discende, in
ogni caso, dalla decisiva considerazione che nella disciplina in esame
non mancava, fin dall'origine, un opportuno accorgimento, atto a
correggere la lamentata inattualità del valore dell'imponibile. Tale,
si è visto, è il criterio della media nel calcolo dell'indennità,
che opera nella specie. Qui deve aggiungersi che esso è idoneo, come a
garantire il rispetto del precetto dell'art. 42 Cost., così ad
escludere l'irrazionalità della normazione censurata, pur in presenza
degli eventi intervenuti tra il 1931 e il 1967.
Del resto non è affatto dimostrato, come vorrebbe la difesa di
parte privata, che il valore dell'imponibile aveva, e debba secondo la
ratio della legge mantenere, un contenuto corrispondente alla realtà:
non diversamente, si assume, dall'altro elemento, che viene in
considerazione ai fini della suddetta media, ossia il valore venale del
bene. Il che conferma la conclusione sopra raggiunta: la norma non ha
con le successive vicende subito quella sostanziale ed evidente
deviazione dallo scopo originario, che si asserisce abbia implicato la
(sia pur sopravvenuta) ingiustificatezza del regime indennitario.
Stabilito per questa via che la disciplina regolatrice della specie non
travalica il razionale esercizio della discrezionalità legislativa,
resta necessariamente escluso che implichino alcun vizio censurabile
dalla Corte le dedotte diversità di trattamento, connesse con il
distacco tra il momento dell'esproprio e la data di pubblicazione del
d.l del 1931: ovvero, sotto altro riguardo, col divario che
residuerebbe tra il valore espresso in termini monetari e il valore
intrinseco dello indennizzo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 4, primo comma, del r.d.l. 8 luglio 1931, n. 981,
convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355 e 1, terzo comma, del d.l.
29 marzo 1966, n. 128, convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 311,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dalla IV Sezione del
Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte