Sentenza n. 160/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/04/1990 · relatore Francesco Greco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, quinto
comma, della legge della Regione Sicilia 30 marzo 1981, n. 37
(Disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna
e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio), promosso con
ordinanza emessa il 4 luglio 1989 dal Pretore di Agrigento nel
procedimento civile vertente tra l'Assessorato Agricoltura e Foreste
della Regione Sicilia e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 627 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di
intervento della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Uditi l'avv. Carlo Monaco per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello
Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 17 giugno 1983, l'Assessorato Agricoltura e
Foreste della Regione Sicilia proponeva opposizione al decreto
ingiuntivo emesso dal Pretore di Agrigento in favore dell'I.N.A.I.L.
per omesso pagamento dei contributi assicurativi, penalità ed
accessori dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni per gli agenti venatori regionali per il periodo 1979-1983.
L'opponente, tra l'altro, deduceva di non dovere nulla in quanto
l'art. 53 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, applicabile
retroattivamente per il suo contenuto interpretativo, non prevede
l'obbligo dell'assicurazione I.N.A.I.L. per gli agenti venatori.
Il Pretore, su eccezione dell'I.N.A.I.L., con ordinanza del 4
luglio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
della predetta disposizione in riferimento agli artt. 116, 3 e 38
della Costituzione, nonché all'art. 17, lett. f, dello Statuto della
Regione Sicilia.
Ha premesso che, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965,
sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione per gli infortuni tutti
i datori di lavoro, compresi lo Stato e gli enti locali, che occupino
personale nelle attività di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., tra
le quali è previsto (n. 24) il servizio di vigilanza privata, anche
se prestato da guardie giurate addette alla sorveglianza delle
riserve di caccia e pesca.
Ha osservato, poi, che la Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 17,
lett. f, dello Statuto, ha attribuzioni in materia di legislazione
sociale con il limite della osservanza dei "minimi" posti dalle leggi
dello Stato e dei principi generali da esse posti.
La potestà normativa regionale, soltanto concorrente e
specificamente limitata, non consente l'esclusione dall'assicurazione
per gli infortuni di una categoria di lavoratori che la legge statale
comprende (contrasto con l'art. 116 della Costituzione).
Inoltre, risultano violati l'art. 3 della Costituzione in quanto
si discriminano irrazionalmente gli agenti venatori regionali
siciliani rispetto a quelli delle altre regioni o di altri enti
pubblici o dipendenti da privati, regolarmente assicurati, nonché
l'art. 38 della Costituzione perché una categoria di lavoratori è
privata dei mezzi di vita in caso di infortunio o di malattia
professionale.
Il giudice a quo ha, poi, ritenuto la questione, oltre che non
manifestamente infondata, anche rilevante.
2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
3. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito
l'I.N.A.I.L. che ha concluso per la fondatezza della questione,
richiamando le argomentazioni svolte dal giudice remittente.
4. - È intervenuta anche l'Avvocatura Generale dello Stato in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, osservando
che la normativa vigente, per costante giurisprudenza della Corte di
cassazione, è interpretata nel senso della insussistenza
dell'obbligo dell'assicurazione presso l'I.N.A.I.L. degli agenti
venatori siciliani, in quanto essi svolgono non tanto compiti di
vigilanza e di custodia di beni appartenenti alla Regione, quanto
mansioni di polizia venatoria in adempimento delle finalità
istituzionali dell'ente immediatamente interessanti la collettività
stanziale. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Agrigento dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 53, quinto comma, della legge della Regione
Sicilia 30 marzo 1981, n. 37, che esclude l'obbligo
dell'assicurazione presso l'I.N.A.I.L per gli agenti venatori
regionali, perché risulterebbero violati:
a) gli artt. 116 della Costituzione e 17, lett. f, dello Statuto
regionale, superandosi i limiti ivi posti alla potestà normativa
regionale nella materia di cui trattasi;
b) l'art. 3 della Costituzione per l'irrazionale disparità di
trattamento che si verifica fra i detti lavoratori e quelli che
svolgono analoghe mansioni presso altre regioni o enti pubblici o
privati e sono obbligatoriamente assicurati presso l'I.N.A.I.L.;
c) l'art. 38 della Costituzione perché la censurata esclusione
priva i lavoratori interessati di adeguati mezzi di sussistenza in
caso di infortunio o malattia professionale.
2. - La questione è fondata.
Il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali) prevede l'obbligo dei datori di lavoro, siano essi
privati, Stato o enti pubblici, di assicurare contro gli infortuni
sul lavoro, presso un apposito Istituto (I.N.A.I.L.), i loro
dipendenti allorché essi, a prescindere dalla qualificazione
giuridica del loro rapporto, svolgano attività lavorative nel corso
delle quali siano soggetti al rischio di infortunio.
Tra le attività a rischio, per le quali sussiste l'obbligo
suddetto, l'art. 1, n. 24, del citato d.P.R. n. 1124 del 1965 prevede
il servizio di vigilanza delle riserve di caccia, il quale importa
sorveglianza e custodia degli ambienti e degli animali che in essi
vivono.
Ora, non si dubita che gli agenti venatori della Regione Sicilia,
secondo la stessa previsione normativa (art. 53 della legge regionale
n. 37 del 1981), hanno il compito della vigilanza venatoria e della
tutela della fauna nonché degli ambienti naturali nel territorio
regionale e sono prevalentemente destinati alla vigilanza delle zone
di ripopolamento e delle oasi.
Trattasi, quindi, certamente di attività nel corso delle quali
gli agenti possono correre rischi di infortuni.
Pertanto, la norma censurata, che prevede l'esclusione
dall'assicurazione obbligatoria antinfortunistica dei suddetti agenti
e, quindi, li priva di adeguati mezzi di vita nel caso in cui un
infortunio abbia effettivamente a verificarsi, importa violazione del
precetto di cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione:
questo, infatti, dispone che i lavoratori hanno diritto a che siano
preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita nel
caso, tra gli altri eventi dannosi, anche di infortunio.
Va, quindi, emessa declaratoria di illegittimità costituzionale
della disposizione in esame, restando assorbite le altre ragioni di
censura relativamente ad essa dedotte (violazione degli artt. 3 e 116
della Costituzione nonché dell'art. 17, lett. f, dello Statuto della
Regione Sicilia).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, quinto
comma, della legge della Regione Sicilia 30 marzo 1981, n. 37
(Disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna
e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990;
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte