Corte costituzionale

Ordinanza n. 160/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1992 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma

quinto, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della

libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio

1990, n. 108 promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Piccin Loris e

s.p.a. COGEI, iscritta al n. 712 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima

serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento per decreto ingiuntivo,

promosso da Loris Piccin contro la COGEI s.p.a., al fine di ottenere

il pagamento della somma risarcitoria del danno per licenziamento

ingiustificato e dell'indennità sostituiva della reintegrazione nel

posto di lavoro prevista dall'art. 18, quinto comma, della legge 20

maggio 1970, n. 300, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11

maggio 1990, n. 108, il Pretore di Milano, con ordinanza del 1 luglio

1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della

disposizione citata per contrasto con gli artt. 3, 24 e 41 della

Costituzione;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata

viola: a) l'art. 3 della Costituzione sia sotto il profilo del

principio di eguaglianza, in quanto sovverte senza giustificazione i

principi del diritto civile in materia di clausola penale, sia sotto

il profilo del principio di razionalità, apparendo esorbitante la

somma risarcitoria di venti mensilità attribuita in ogni caso al

lavoratore che dichiari di non volere la reintegrazione nel posto di

lavoro, indipendentemente dalla prova del danno effettivo e senza

possibilità di prova contraria; b) l'art. 24 della Costituzione

perché, "collegando la scelta del lavoratore alla semplice sentenza

di reintegrazione di primo grado, sembra precludere al datore di

lavoro la possibilità di proseguire il giudizio chiedendo e

ottenendo eventualmente la conferma del licenziamento con la riforma

della sentenza di prime cure "; c) l'art. 41 della Costituzione,

perché da essa la libertà di iniziativa economica privata "sembra

eccessivamente coartata";

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che, in riferimento agli artt. 3 e 41, secondo comma,

della Costituzione., la questione è già stata dichiarata non

fondata da questa Corte con sentenza n. 81 del 1992;

che l'accostamento all'istituto della clausola penale,

prospettato dall'odierna ordinanza di rimessione per sostenere la

natura risarcitoria dell'indennità sostitutiva della reintegrazione

nel posto di lavoro, è ancor meno producente dell'accostamento

all'istituto delle dimissioni indennizzate proposto dalla precedente

ordinanza del Pretore di Varese, onde deve essere richiamata la

motivazione della sentenza citata nel senso che, non avendo

l'indennità in discorso funzione di ristoro di un danno, né di pena

privata, la disciplina della clausola penale non può fornire un

tertium comparationis ai fini dell'art. 3 della Costituzione;

che la norma denunciata non costituisce per se stessa un limite

del potere organizzativo dell'impresa, bensì presuppone il limite

stabilito dal primo comma (non impugnato) dell'art. 18 della legge n.

300 del 1970, concorrendo a determinare, secondo una valutazione

discrezionale del legislatore, le conseguenze dell'accertamento della

sua violazione, onde fuor di proposito è invocato l'art. 41, primo

comma, della Costituzione;

che palesemente priva di consistenza è la pretesa violazione

del diritto di difesa, atteso che la norma non può in alcun modo

essere interpretata come preclusiva del diritto del datore di lavoro

di impugnare la sentenza di primo grado e di pretendere, in caso di

conferma del licenziamento da parte del giudice di appello, la

restituzione delle somme risarcitorie pagate in base alla sentenza

riformata e dell'indennità sostitutiva della reintegrazione nel

posto ulteriormente pretesa dal lavoratore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio

1970, n. 300, (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei

lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei

luoghi di lavoro e norme sul collocamento) nel testo modificato

dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108

(Disciplina dei licenziamenti individuali), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, dal Pretore di

Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte