Sentenza n. 161/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1974 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 109legge 907/1942
citata
- art. 24legge 907/1942
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 31 ottobre
1966, n. 953 (Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio
1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi), promosso con
ordinanza emessa il 21 febbraio 1972 dal tribunale di Varese nel
procedimento penale a carico di Nicoletti Severino, iscritta al n. 18I
del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con rapporto in data 16 giugno 1971, la Guardia di finanza del
Compartimento di Luino denunciava Severino Nicoletti per il reato di
contrabbando di tabacco e per evasione dell'i.g.e. Il reato veniva
accertato durante un'operazione di vigilanza compiuta il 9 settembre
1970. Nel corso della stessa veniva sequestrata un'autovettura
intestata al Nicoletti e abbandonata da alcuni "spalloni", non potuti
identificare, sorpresi mentre stavano caricandola con "bricolle".
Chiusa la sommaria istruzione, il p.m. richiedeva l'emissione del
decreto di citazione a giudizio. Prima che questo venisse emesso, la
circoscrizione doganale di Luino faceva istanza, ai sensi della legge
31 ottobre 1966, n. 953, per l'autorizzazione a vendere l'auto
sequestrata. Sulla richiesta il p.m. esprimeva parere favorevole.
Il tribunale, sospesa ogni decisione sulla richiesta, ha sollevato
d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'articolo
unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953, in riferimento agli artt.
24, comma secondo, e 27, comma secondo, della Costituzione.
Preliminarmente il collegio proponente osserva che il provvedimento
richiesto dalla amministrazione dello Stato avrebbe carattere
giurisdizionale, in quanto non costituirebbe che una "atipica confisca
ante causam", ossia uno "spossessamento legale" di un bene che può
essere deciso solo con un atto della giurisdizione. Il rilievo tende a
dare rilevanza, nel caso di specie, alla legittimazione del collegio a
sollevare la questione di legittimità costituzionale.
Nel merito, il collegio osserva che il nulla osta alla vendita di
un veicolo sequestrato prima della condanna si risolverebbe in un
anticipato giudizio di colpevolezza direttamente vietato dal comma
secondo dell'art. 27 della Costituzione (non colpevolezza prima della
condanna definitiva) oltreché in un giudizio correlativo sulla
necessità o meno di mantenere il sequestro ai fini del futuro
accertamento del reato, realizzandosi, pertanto, una atipica convalida
del sequestro, senza garanzia del contraddittorio, in violazione
dell'art. 24 della Costituzione.
Nella motivazione dell'ordinanza la particolare procedura di cui
trattasi viene prospettata in contrasto anche con i commi secondo e
terzo dell'art. 42 della Costituzione - non richiamato peraltro nel
dispositivo - sotto il profilo che lo spossessato, in caso di
assoluzione, non potrà avere nessun indennizzo per la differenza tra
il valore effettivo del bene al momento del sequestro e la somma
realizzata attraverso la vendita.
Non vi è stata costituzione di parte. È intervenuto, invece, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato che, nei termini, ha presentato le
deduzioni.
L'Avvocatura dello Stato, nel richiedere che siano dichiarate
infondate le sollevate questioni, osserva che:
a) la legge n. 953 del 1966 si sarebbe data carico, come
emergerebbe dalla relazione che accompagna il relativo disegno di
legge, di tutelare gli interessi patrimoniali sia degli aventi diritto
sui mezzi di trasporto, offrendo loro la possibilità di conseguire, in
luogo della restituzione di un bene soggetto, col mantenersi del
sequestro, a notevole e progressiva svalutazione, una somma
corrispondente al valore reale del bene stesso, sia dell'erario e degli
altri eventuali beneficiari;
b) l'art. 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, integrato dalla
legge impugnata, attribuisce all'autorità amministrativa il potere di
disporre la vendita dei mezzi di trasporto sequestrati per contrabbando
di monopolio mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a
favore degli aventi diritto, per cui il previsto nulla osta
dell'autorità giudiziaria sarebbe diretto unicamente al controllo del
presupposto fondamentale della riferibilità del sequestro a un
procedimento sul monopolio dei sali e tabacchi; al controllo che le
esigenze proprie del processo penale non rendano necessario il
protrarsi della disponibilità fisica della cosa sequestrata; e,
infine, ad assicurare la disponibilità del prezzo ricavato dalla
vendita, che sarà oggetto di provvedimenti definitivi da parte
dell'autorità giudiziaria;
c) il decidere se la cosa sequestrata debba essere venduta o non
venduta in pendenza del sequestro prescinderebbe del tutto dalla
decisione definitiva sulla sorte della cosa stessa e non comporterebbe
valutazione alcuna connessa al giudizio di merito sull'imputazione, per
cui rimarrebbe esclusa ogni incidenza della norma impugnata sulla
presunzione di non colpevolezza di cui al secondo comma dell'art. 27
della Costituzione;
d) l'ordinanza di rinvio nulla osserverebbe circa la legittimità
del sequestro dal quale discende la facoltà del giudice di autorizzare
la sostituzione del mezzo di trasporto col suo controvalore, mentre,
d'altra parte, essendo, per prassi giurisprudenziale, concesso il nulla
osta alla vendita con il rito incidentale (artt. 628 e segg. del
c.p.p.) sarebbe garantita a tutti gli interessati la possibilità del
contraddittorio e, quindi, il diritto alla difesa.
In merito alla profilata violazione dei commi secondo e terzo
dell'art. 42 della Costituzione, non ripresa nel dispositivo
dell'ordinanza, l'Avvocatura dello Stato rileva che l'autorizzazione
alla vendita non inciderebbe affatto sul diritto di proprietà, ma,
anzi, tenderebbe a garantire in concreto l'applicazione della misura di
sicurezza della confisca e gli eventuali diritti dei terzi. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di Varese ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo
unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953, che aggiunge dopo il quarto
comma dell'art. 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, un ulteriore
comma in base al quale i mezzi di trasporto che servirono o furono
destinati a commettere il reato di contrabbando e sequestrati vengono
venduti dai competenti organi doganali mediante pubblica gara e con
accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previa
autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato e che
potrà essere negata soltanto se il mantenimento del sequestro sia
strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato.
A fondamento della sollevata questione, il tribunale rileva che la
particolare procedura seguita dall'articolo unico della legge n. 953
del 1966 non solo si risolverebbe, in contrasto con l'art. 27, secondo
comma, della Costituzione, in un anticipato giudizio di colpevolezza,
ma violerebbe, anche, il principio relativo al diritto di difesa
sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
La questione non è fondata.
2. - La disposizione contenuta nell'articolo di legge impugnato si
ricollega direttamente all'art. 625 cod. proc. pen., dal quale trae la
sua logica e naturale derivazione.
Detto articolo rende possibile, infatti, la vendita delle cose
sequestrate, qualunque esse siano, anche immediatamente dopo il
sequestro, qualora esse non possano essere custodite senza pericolo di
deterioramento o senza rilevante dispendio. Disposizione analoga si
trova nell'art. 345, ultimo comma, dello stesso codice di procedura
penale, che prevede espressamente l'alienazione o la distruzione delle
cose sequestrate deteriorabili.
Lo stesso articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul
monopolio dei sali e tabacchi, riproduce, nel comma terzo, la
disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 625 del codice di
procedura penale. Da ciò consegue che anche senza il comma aggiunto
della legge n. 953 del 1966, la vendita dei mezzi di trasporto che
servirono o furono destinati a commettere il reato di contrabbando
sarebbe stata possibile, previa autorizzazione del giudice competente a
decidere del reato, in caso di accertato pericolo di deperimento o di
riconoscimento che la custodia sarebbe difficile e dispendiosa.
Ciò che era possibile, anche nel caso di specie, per l'art. 109
della legge sul monopolio dei sali e tabacchi, è reso tassativo dalla
legge del 1966, nella considerazione, da parte del legislatore, che la
custodia dei mezzi di trasporto sequestrati si presenta sempre per la
pubblica amministrazione difficile e dispendiosa in quanto
richiederebbe impiego di personale e di attrezzature tali da non
compensarla neppure con il ricavato dell'eventuale confisca, atteso
l'inevitabile deprezzamento dei mezzi stessi dovuti sia al non uso,
sia, in particolare, alla fluttuazione del mercato dell'usato in cui la
vetustà del mezzo ha un peso determinante.
Trattasi, pertanto, di una scelta operata dal legislatore che
assolve, per la razionalità dei criteri che l'hanno determinata, ad
una triplice apprezzabile esigenza: garantire, in concreto, il valore
del mezzo al momento del sequestro; sgravare l'amministrazione pubblica
da pesanti oneri di conservazione e manutenzione, in alcun modo
compensabili, per i motivi suesposti, con il ricavato dell'eventuale
confisca; tutelare nel modo più conveniente eventuali diritti dei
terzi e quelli dello stesso imputato.
3. - La procedura di cui trattasi prescinde, d'altra parte, dal
giudizio di merito e, quindi, non solo è ininfluente sulla posizione
processuale dell'imputato, ma è anche priva di una qualsiasi
possibilità di incidere sul principio di presunzione di non
colpevolezza fino alla condanna definitiva sancito dall'articolo 27
della Costituzione.
In sostanza, l'ulteriore svolgimento del processo non dipende, in
alcun modo, dal provvedimento di autorizzazione alla vendita, in quanto
questo non comporta alcuna valutazione dei fatti destinati, in un senso
o nell'altro, a concorrere alla formazione del libero convincimento del
giudice.
Non è altresì esatto sostenere che la modalità del procedimento
instaurato con la procedura impugnata violerebbe il diritto della
difesa in quanto non consentirebbe il contraddittorio e la richiesta
autorizzazione alla vendita si risolverebbe in un provvedimento di
atipica convalida del sequestro o addirittura di confisca ante causam.
La vendita delle cose previste dalla legge sul monopolio dei sali e
tabacchi, integrata dall'articolo unico della legge 1966, n. 953, come,
del resto, la vendita prevista dall'art. 625 cod. proc. pen., e, nel
suo aspetto del tutto particolare e necessitato, dall'art. 345, ultimo
comma, dello stesso codice, si inserisce nell'istituto del sequestro
penale come un aspetto correlativo e conseguenziale che nulla toglie
alle garanzie proprie del sequestro stesso. Per effetto della vendita
si ha solo una sostituzione del mezzo di trasporto con il suo
controvalore, controvalore che non entra nella disponibilità della
pubblica amministrazione, ma è mantenuto sotto sequestro fino al
termine del procedimento penale e del quale il giudice disporrà a
norma del capo terzo del titolo terzo del codice di procedura penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953 (Integrazione
dell'art. 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei
sali e tabacchi), sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 27, comma secondo, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte