Corte costituzionale

Ordinanza n. 161/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1987 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) promosso

con ordinanza emessa il 31 dicembre 1979 dal pretore di Nardò nel

procedimento civile vertente tra, Trotta Antonio e Fidelpol -

Vigilanza, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 dell'anno

1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il pretore di Nardò, con l'ordinanza in epigrafe, ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6

della legge n. 604/1966 in relazione agli artt. 3, 24, 101 e segg.

Cost.;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, stabilendo

che il licenziamento deve essere impugnato, sotto pena di decadenza,

con "qualsiasi atto scritto", nel termine di sessanta giorni dalla

relativa comunicazione, contiene una previsione di eccessiva

genericità, la quale conferisce al giudice poteri interpretativi

esorbitanti dalla sua funzione istituzionale, quale è delineata

dagli artt. 101 e segg. Cost.;

che, invero, nell'ambito di tale previsione, la scrittura non

potrebbe ritenersi richiesta né ad substantiam (difettando espresse

comminatorie di nullità per la mancata osservanza di tale forma) né

ad probationem (posto che la norma non fa menzione di tale esplicita

funzione);

che, di conseguenza, l'apprezzamento della corrispondenza del

caso di specie all'archetipo normativo finisce per essere legato a

criteri sproporzionatamente soggettivi: il che irrazionalmente si

discosta dalla sua maggiore precisione usata dal legislatore

allorché con la stessa legge n. 604/1966 ha stabilito (art. 2) che

il licenziamento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore

sotto pena di inefficacia, ovvero con gli artt. 633 e 634 cod. proc.

civ. e con l'art. 198 cod. proc. pen. ha indicato chiaramente la

forma degli atti rispettivamente necessari per ottenere un decreto

ingiuntivo o per proporre una valida impugnazione nel rito penale;

che le esposte censure si palesano infondate prima facie;

che, in effetti, la norma impugnata ha inteso più che imporre

una forma vincolata per l'atto in questione, semplicemente

assicurare, attraverso la forma richiesta, il controllo

sull'osservanza del termine stabilito, come è reso palese anche

dalla prevista equivalenza dell'intervento dell'organizzazione

sindacale;

che proprio la genericità della previsione tende ad assicurare

idoneità all'impugnativa posta in essere non solo con documenti

sottoscritti dalla parte interessata ma anche con ogni altro scritto

a questa riferibile, con la condizione esplicitamente posta,

dell'idoneità a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare

il licenziamento;

che, pertanto, rispetto a siffatte proposizioni normative, il

giudice può utilizzare i consueti strumenti ermeneutici ed avvalersi

di poteri di valutazione ed apprezzamento non diversi da quelli che

valgono per la generalità dei casi soggetti alla sua cognizione,

stabilendo la norma chiaramente le modalità e la funzione dell'atto

di impugnazione del licenziamento;

che l'evenienza di diverse interpretazioni da parte di giudici

diversi, lungi dal costituire la conseguenza patologica dei termini

in cui la norma è formulata, è fisiologicamente connaturata al

nostro sistema giudiziario;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e segg. Cost., dal

Pretore di Nardò con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte