Sentenza n. 162/2001
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/05/2001 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con
ordinanza emessa il 5 gennaio 2000 dal tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra il Ministero delle finanze, in
persona del Ministro, e il fallimento della Fin.Im s.r.l., iscritta
al numero 697 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48 - 1ª serie speciale - dell'anno
2000.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice
relatore Annibale Marini.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di una procedura fallimentare, l'Amministrazione
finanziaria dello Stato proponeva domanda tardiva di ammissione al
passivo in via privilegiata per imposta ipotecaria e relativi
interessi, soprattasse ed imposte di bollo.
All'udienza di cui all'art. 101 della legge fallimentare, il
giudice delegato riteneva di non poter riconoscere rango privilegiato
alle soprattasse ed agli interessi e, conseguentemente, disponeva il
passaggio della causa alla fase contenziosa.
Rimessa la causa alla decisione del collegio, il tribunale di
Napoli, con ordinanza del 5 gennaio 2000, sollevava, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), "nella parte in cui, non richiamando l'art. 2749
cod. civ., esclude che, nelle procedure concorsuali, possa estendersi
agli interessi maturati sui crediti privilegiati la medesima
disciplina dettata da quest'ultimo articolo".
2. - Afferma il rimettente che, secondo il più recente
orientamento della giurisprudenza di legittimità - dal quale ritiene
di non doversi discostare - il mancato richiamo dell'art. 2749 cod.
civ. da parte della norma impugnata, non essendo imputabile ad una
mera svista del legislatore, preclude l'estensione agli interessi
della causa di prelazione che assiste i crediti privilegiati di
natura tributaria.
Conseguentemente, ad avviso del rimettente, mentre gli interessi
sui crediti privilegiati non godono mai, salve le eccezioni
introdotte dalla Corte costituzionale a proposito dei crediti di
lavoro, della ragione di prelazione che assiste il capitale, gli
interessi sui crediti pignoratizi ed ipotecari godono della medesima
ragione di prelazione che assiste il capitale, sia pur nei limiti
quantitativi e temporali segnati dagli articoli 2788 e 2855, secondo
e terzo comma, del codice civile, richiamati invece dall'art. 54,
ultimo comma, della legge fallimentare.
Il giudice a quo si dice consapevole del fatto che la conseguente
disparità di trattamento tra crediti pignoratizi ed ipotecari da un
lato e crediti privilegiati dall'altro che in tal modo si viene a
determinare è stata già vagliata dalla Corte costituzionale e
ritenuta non contrastante con l'art. 3 Cost., in quanto effetto della
"non irragionevole valutazione discrezionale del legislatore circa la
ontologica diversità intercorrente tra le varie cause di prelazione
considerate".
Ritiene, tuttavia, lo stesso giudice che la norma di cui
all'art. 54, ultimo comma, della legge fallimentare, come
interpretata dal giudice di legittimità, sia in contrasto con il
principio di eguaglianza sotto un diverso profilo, in quanto cioè
introduce una irragionevole disparità di trattamento "tra i limiti
entro i quali gli interessi sui crediti privilegiati possono essere
soddisfatti nell'ambito della liquidazione concorsuale ed i limiti
entro i quali i medesimi interessi possono essere soddisfatti
nell'ambito dell'esecuzione individuale". Considerato in diritto
1. - È sollevata questione di legittimità costituzionale - in
riferimento all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 54, terzo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), "nella parte
in cui, non richiamando l'art. 2749 cod. civ., esclude che, nelle
procedure concorsuali, possa estendersi agli interessi maturati sui
crediti privilegiati la medesima disciplina dettata da quest'ultimo
articolo".
Ritiene, in particolare, il rimettente che la norma impugnata sia
lesiva del principio di eguaglianza per l'irragionevole disparità di
trattamento che comporta tra i limiti entro i quali gli interessi sui
crediti privilegiati possono essere soddisfatti nell'ambito della
liquidazione concorsuale ed i limiti entro i quali i medesimi
interessi possono essere soddisfatti nell'ambito della esecuzione
individuale.
2. - La questione è fondata.
2.1. - La disciplina sostanziale delle cause legittime di
prelazione nel fallimento è modellata su quella dettata in materia
dal codice civile, la quale è dunque unitariamente riferibile ai
diritti dei creditori indipendentemente dalla concorsualità o meno
della esecuzione in cui tali diritti si realizzano.
La norma denunciata, invece, nel regolare l'estensione del
diritto di prelazione agli interessi, mentre richiama gli articoli
2788 e 2855 cod. civ., dettati per il pegno e l'ipoteca, omette
qualsiasi menzione dell'art. 2749 cod. civ. relativo all'estensione
del privilegio. Con la conseguenza che, secondo un costante indirizzo
giurisprudenziale al quale il rimettente dichiara di aderire,
nell'esecuzione concorsuale, l'inapplicabilità dell'art. 2749 cod.
civ. comporta la collocazione semplicemente chirografaria degli
interessi sui crediti privilegiati. Orbene, non esiste una
qualsivoglia ragione giustificativa della deroga in tal modo
apportata alla disciplina civilistica e della disparità di
trattamento che si viene a determinare a danno dei creditori
privilegiati in sede di esecuzione concorsuale rispetto ai creditori
privilegiati ai quali, agendo in sede di esecuzione individuale,
l'art. 2749 cod. civ. si applica. Ed in proposito, non è privo di
significato che in dottrina, prima del consolidarsi dell'orientamento
giurisprudenziale di cui si è detto, il mancato richiamo
dell'art. 2749 cod. civ. fosse a tal punto ritenuto inspiegabile da
essere imputato ad una mera svista del legislatore.
La norma denunciata risulta, dunque, nella parte relativa al
mancato richiamo dell'art. 2749 cod. civ. lesiva dell'art. 3 della
Costituzione, ed entro tali limiti va dichiarata costituzionalmente
illegittima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte
in cui non richiama, ai fini dell'estensione del diritto di
prelazione agli interessi, l'art. 2749 del codice civile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il relatore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte