Sentenza n. 163/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1972 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 106, primo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio
1972 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di
Pitzalis Silvio, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24
maggio 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1972 il Giudice
relatore Costantino Mortati;
udito il vice avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Silvio Pitzalis, il
tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 22 febbraio 1972, dopo
aver rilevato che all'imputato era stata contestata la recidiva
specifica infraquinquennale, per aver riportato una precedente condanna
di cui peraltro era cessata l'esecuzione per amnistia impropria, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del
codice penale, nella parte in cui stabilisce che agli effetti della
recidiva si tiene conto delle condanne per le quali è intervenuta una
causa di estinzione del reato o della pena.
Il tribunale osserva che dalla norma denunziata può derivare una
disparità di trattamento nell'applicazione della recidiva tra imputati
che hanno beneficiato di amnistia impropria e quelli che hanno fruito
di amnistia propria, non per una concreta diversità di situazione, ma
per effetto esclusivo del tempo in cui sia intervenuta la sentenza
definitiva dell'autorità giudiziaria. Tanto apparirebbe più evidente
considerando che recenti provvedimenti di clemenza presuppongono, anche
nell'ipotesi di amnistia pronunziata a seguito di concessioni di
attenuanti o di giudizio di prevalenza di queste su eventuali
aggravanti (art. 8 d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283; art. 5 d.P.R. 4
giugno 1966, n. 392), un accertamento di colpevolezza del soggetto, del
tutto identico a quello che si ha quando il processo si conclude con
una sentenza di condanna.
In particolare, il tribunale ha prospettato l'ipotesi di due
persone imputate di concorso nello stesso reato, ma giudicate in tempi
diversi, in dipendenza di una separazione di giudizio.
Quella tra le due persone che fosse giudicata dopo l'emanazione del
decreto di amnistia, pur essendo ritenuta colpevole, tuttavia fruirà
dell'amnistia propria; l'altra invece, solo perché giudicata prima del
provvedimento di clemenza, riconosciuta colpevole e condannata con
sentenza divenuta irrevocabile, potrà beneficiare solo dell'amnistia
impropria.
A ciò, secondo il tribunale, conseguirebbe una disparità di
trattamento, in quanto colui che abbia beneficiato dell'amnistia
impropria (a differenza di quello che abbia beneficiato dell'amnistia
propria), qualora commetta un nuovo reato dovrà essere considerato
recidivo, in virtù del tassativo disposto del primo comma dell'art.
106 del codice penale. Pertanto, ad avviso del giudice a quo, perché
la predetta disposizione opererebbe un'ingiustificata discriminazione
tra soggetti che si trovano "nell'identica situazione giuridica", la
disposizione medesima violerebbe il principio stabilito dall'art. 3,
primo comma, della Costituzione.
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Questa, negato che in caso di applicazione di amnistia propria il
giudice compia un accertamento di colpevolezza e respinta, quindi, la
relativa pretesa parità di situazione tra sentenza di condanna
irrevocabile e provvedimento di applicazione di amnistia propria,
osserva che l'art. 106 del codice penale costituisce un'applicazione
specifica del primo comma dell'art. 151 del codice penale che limita
gli effetti del provvedimento di clemenza, in caso di condanna già
intervenuta, alla cessazione dell'esecuzione di questa o delle pene
accessorie. Razionale giustificazione di simile limitazione dovrebbe
rinvenirsi nell'insopprimibile fatto storico dell'avvenuta condanna
irrevocabile, documentazione giuridica di una reità che non può non
continuare a sussistere e che, per sé stesso, può formare la base di
effetti penali ulteriori. Dopo aver ricordato che con sentenza n. 30
del 1964 la Corte costituzionale ha respinto, proprio in riferimento
all'art. 3 Cost., una eccezione relativa all'art. 151, primo comma,
del codice penale, l'Avvocatura conclude chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza in oggetto denuncia il primo comma dell'art. 106
del codice penale, nella parte in cui dispone che, agli effetti
dell'applicazione della recidiva, si tiene conto anche delle condanne
per le quali sia intervenuta amnistia, nella considerazione che incorre
in violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. in quanto dà luogo ad
una differenza di trattamento rispetto al caso in cui l'amnistia
intervenga prima che sia stata pronunziata una condanna; differenza non
giustificata tanto più quando si tenga presente che anche per
l'applicazione dell'amnistia propria, cioè anteriore alla condanna, il
giudice deve effettuare un giudizio di colpevolezza, tenendo conto
delle circostanze che influiscono sulla pena, tutte le volte in cui il
decreto di amnistia condizioni la sua applicazione alla valutazione di
tali circostanze.
2. - La questione così proposta deve ritenersi infondata.
Deve preliminarmente essere contestata l'affermazione
dell'ordinanza per ultimo riferita, non essendo esatto che nel caso di
amnistia propria si debba effettuare un vero e proprio giudizio di
colpevolezza, sia pure al limitato fine della determinazione
dell'entità della pena, poiché, invece, una volta intervenuta
l'amnistia, non compete al giudice compiere un effettivo accertamento
di sussistenza del reato, dovendosi egli limitare ad ipotizzare tale
sussistenza in quanto necessario all'applicazione del provvedimento di
clemenza, salvo nel caso previsto dall'art. 152 cod. proc. pen. della
non punibilità del fatto imputato quando risulti di piena evidenza che
esso non sussiste o non è previsto come reato o non è addebitabile
all'indiziato. Si è pertanto in presenza di una obiettiva disparità
tra le due situazioni prospettate, dato che in una di esse, mancando
ogni accertamento definitivo di colpevolezza, non si rende possibile
far derivare alcun effetto penale, mentre nell'altra l'ammissibilità
di tali effetti trova fondamento nell'avvenuta e non più contestabile
qualificazione di illecito penale del fatto di cui si è chiamati a
rispondere. Sicché l'art. 151 cod. pen., quando dispone che
l'amnistia sopravvenuta alla condanna fa cessare la sua esecuzione e le
pene accessorie ma non gli altri effetti ad essa riconducibili, non
induce lesione dell'art. 3 della Costituzione. In questo senso si è
pronunciata la Corte con sentenza n. 30 del 1964 che, riguardo ad uno
di tali effetti, quale quello dell'obbligo del condannato poi
amnistiato al pagamento delle spese processuali, ebbe a ritenere la
razionalità della differenziazione di disciplina, in corrispondenza
alla diversità obiettiva costituita dall'esistenza o non esistenza di
una sentenza di condanna al sopravvenire dell'amnistia. Pertanto la
norma dell'art. 106 cod. pen., secondo cui, in caso di amnistia
sopravvenuta alla condanna, si tiene conto di questa agli effetti della
recidiva, appare in piena concordanza con l'art. 151 cod. pen. e, come
questo, giustificata dalla sussistenza del presupposto del definitivo
accertamento della colpevolezza, che manca nell'altro caso.
3. - L'incongruenza fatta presente dall'ordinanza del diverso
trattamento riservato a colpevoli dello stesso reato in dipendenza
della circostanza del tutto fortuita dell'essere stati giudicati prima
o dopo dell'applicazione del provvedimento di amnistia, in realtà non
sussiste perché, come si è detto, non è vero che nei due casi si
verifichi, secondo si asserisce, una identica situazione processuale.
Quanto poi alla diversità che può nascere fra i trattamenti a
riguardo di due soggetti imputati dello stesso reato per la circostanza
fortuita del sopravvenire del decreto di amnistia in un momento
anteriore o posteriore al passaggio in giudicato della sentenza di
condanna, è da osservare come essa sia espressione di una mera
disparità di fatto, cui è estranea la legge e quindi rimanga
irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
sollevata con l'ordinanza del tribunale di Milano, dell'art. 106, prima
parte, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTTSTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte