Corte costituzionale

Ordinanza n. 163/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1980 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 264

del codice penale militare di pace, promossi con le seguenti ordinanze:

1. - Ordinanza emessa il 16 ottobre 1979 dal Tribunale militare

territoriale di Roma (Sezione autonoma di Cagliari) nel procedimento

penale a carico di Russo Salvatore ed altro, iscritta al n. 987 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 64 del 5 marzo 1980;

2. - Ordinanza emessa il 19 ottobre 1979 dal Tribunale militare

territoriale di Palermo nel procedimento penale a carico di Muscia

Rosario, iscritta al n. 1024 del registro ordinanze 1979 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 12 marzo 1980;

3. - Ordinanza emessa il 2 ottobre 1979 dal Tribunale di Genova nel

procedimento penale a carico di Bernini Sergio ed altri, iscritta al n.

55 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 85 del 26 marzo 1980;

4. - Ordinanza emessa il 20 febbraio 1980 dal Tribunale militare

territoriale di Napoli nel procedimento penale a carico di Bove

Francesco ed altro, iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 18

giugno 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il Tribunale

militare territoriale di Roma (sezione autonoma di Cagliari), il

Tribunale militare territoriale di Palermo, il Tribunale di Genova ed

il Tribunale militare territoriale di Napoli hanno sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 264 del codice penale militare

di pace, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

e che nei giudizi instaurati dal Tribunale militare territoriale di

Roma (sezione autonoma di Cagliari) e dal Tribunale di Genova è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la

Corte dichiari l'infondatezza della proposta questione.

Considerato che i quattro giudizi vanno riuniti e congiuntamente

decisi, poiché in tutte le ordinanze di rimessione si prospetta la

violazione del principio di eguaglianza, nella parte in cui la norma

impugnata esclude il caso del concorso formale fra reati militari e

reati comuni dalle ipotesi di connessione e di conseguente competenza

dell'autorità giudiziaria ordinaria;

che tale questione è già stata decisa dalla Corte, nel senso

dell'infondatezza, con la sentenza 20 maggio 1980, n. 73;

che le ordinanze in esame non adducono motivi che possano indurre

la Corte a modificare la propria giurisprudenza (ed anzi invocano

esplicitamente, fatta eccezione per l'ordinanza 20 febbraio 1980 del

Tribunale militare territoriale di Napoli, le ordinanze emesse il 23

ottobre 1976 ed il 17 giugno 1977 dalle sezioni unite penali e dalla

prima sezione penale della Corte di cassazione, su cui questa Corte si

è già pronunciata con la predetta sentenza n. 73 del 1980).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 264 del codice penale militare di pace,

sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale militare

territoriale di Roma (sezione autonoma di Cagliari), dal Tribunale

militare territoriale di Palermo, dal Tribunale di Genova e dal

Tribunale militare territoriale di Napoli, con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte