Sentenza n. 163/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/06/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 10r.d.l. 636/1939
- art. 24legge 160/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10
r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle
assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la
tubercolosi e per la disoccupazione involontaria), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 ottobre 1976 dal Tribunale di Venezia nel
procedimento civile vertente tra l'INPS e Perini Rina, iscritta al n.
747 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 31 del 2 febbraio 1977;
2) ordinanza emessa il 26 novembre 1976 dal Tribunale di Bolzano
nel procedimento civile vertente tra Egger Franz e l'INPS, iscritta al
n. 63 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1977.
Visti l'atto di costituzione di Egger Franz e gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1983 il Giudice relatore
Francesco Saja;
uditi l'avv. Ugo Novelli per l'Egger e l'avvocato dello Stato
Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento civile tra l'INPS e l'assicurata
Perini Rina, avente per oggetto la corresponsione del trattamento
pensionistico di invalidità, il Tribunale di Venezia, con ordinanza
del 18 ottobre 1976 (in G.U. n. 31 del 2 febbraio 1977; reg. ord. n.
747 del 1976), sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (modificato dall'art. 24 l.
3 giugno 1975 n. 160), il quale, ai fini del diritto alla pensione di
invalidità, richiede una riduzione della capacità di guadagno a meno
di un terzo.
Il Tribunale rilevava che la norma suddetta era interpretata dalla
giurisprudenza ordinaria nel senso che il lavoratore, già invalido
oltre il suddetto limite nel momento della costituzione del rapporto
assicurativo, non aveva diritto alla pensione; così intesa, la norma
stessa sembrava in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto
determinava un'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti
che, pur egualmente in possesso di tutti i requisiti per la pensione di
invalidità, venivano diversamente considerati a seconda del momento in
cui si era verificata la riduzione della capacità di guadagno; ed
appariva inoltre in contrasto con l'art. 38, secondo comma, Cost., che
assicura la tutela previdenziale ai lavoratori in caso di invalidità.
La stessa questione di legittimità costituzionale veniva sollevata
dal Giudice unico del lavoro presso il Tribunale di Bolzano, con
ordinanza del 26 novembre 1976 (in G.U. n. 94 del 6 aprile 1977; reg.
ord. n. 63 del 1977), emessa nel procedimento civile tra Egger Franz e
l'INPS.
2. - L'Egger si costituiva aderendo alle argomentazioni del giudice
rimettente.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta nelle cause
relative ad entrambe le ordinanze, chiedeva che venisse dichiarata
l'infondatezza della sollevata questione, deducendo in relazione
all'art. 3 la diversità delle situazioni messe a confronto, e
rilevando in relazione all'art. 38 Cost. che a coloro i quali fossero
invalidi già prima dell'inizio del rapporto di lavoro spettava la
tutela assistenziale prevista dal primo comma e non quella di cui al
secondo comma della stessa norma.
Nell'imminenza dell'udienza pubblica l'Egger ha tempestivamente
presentato ampia memoria illustrativa. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze, emesse dal Tribunale di Bolzano e da quello
di Venezia, concernono la medesima questione e pertanto i relativi
giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - Con i predetti provvedimenti i giudici a quibus dubitano della
legittimità costituzionale dell'art. 10 primo comma r.d.l. 14 aprile
1939 n. 636 (il cui testo risulta ora dall'art. 24 l. 3 giugno 1975 n.
160) in base al quale "si considera invalido l'assicurato la cui
capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini,
sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico
o mentale, a meno di un terzo". La norma viene impugnata nella parte in
cui implicitamente esclude dalla sua previsione, secondo
l'interpretazione corrente, l'ipotesi dell'assicurato che, già al
momento dell'inizio del rapporto di lavoro e del conseguente automatico
insorgere del rapporto assicurativo, abbia la capacità di guadagno
diminuita oltre il detto limite, anche se subisca un'ulteriore
riduzione della stessa. Ciò, secondo detta interpretazione, discende
dalla mancanza di un "rischio" preesistente, considerato come requisito
essenziale comune alle assicurazioni private e a quelle sociali,
sicché il rapporto relativo all'assicurazione contro l'invalidità
risulta inefficace; con la ulteriore impossibilità da parte
dell'assicurato di acquisire il diritto alla pensione.
Tale conseguenza costituisce appunto il presupposto da cui muovono
le due ordinanze per denunciare la norma sopra riportata in relazione
agli artt. 3 e 38 secondo comma della Costituzione.
3. - Il problema non è nuovo e di esso si è già occupata questa
Corte sotto altra angolazione.
Invero, al diniego della pensione di invalidità nell'ipotesi sopra
indicata la giurisprudenza ordinaria era pervenuta anche in base ad una
diversa prospettazione e precisamente in base all'art. 1895 cod.
civile, il quale espressamente esige per la validità della
costituzione del rapporto di assicurazione (privata) un rischio
preesistente, norma ritenuta applicabile, per il rinvio contenuto
nell'art. 1886 stesso codice, anche alle assicurazioni sociali.
Da parte di alcuni giudici si dubitò della legittimità
costituzionale di queste norme sostanzialmente per le medesime ragioni
ora addotte dalle ordinanze di rimessione dei tribunali di Bolzano e di
Venezia, ma questa Corte ritenne che il diniego della pensione di
invalidità nella fattispecie considerata non derivava dalle norme
predette, bensì dall'art. 10 r.d.l. n. 636 del 1939, sicché ritenne
non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale
(sent. 12 aprile 1976 n. 91; ord. 5 aprile 1978 n. 31).
Ed è proprio nel solco delle ora indicate pronunzie di questa
Corte che ora è stato impugnato il cit. art. 10 del r.d.l. n. 636 del
1939.
4. - La questione prospettata dalle ordinanze di rimessione, come
si è accennato, concerne l'ipotesi di chi, pur avendo una capacità di
guadagno ridotta oltre il limite stabilito dalla legge per ottenere la
pensione di invalidità (alla quale però non ha in concreto diritto a
causa della mancanza di una contribuzione assicurativa per il periodo
di tempo minimo), non si arrenda a vivere in maniera passiva e
parassitaria, ma si inserisca nel mondo del lavoro, operando così
attivamente nel settore della produzione. Con l'inizio della
prestazione lavorativa sorge automaticamente, in base alla precisa e
inderogabile disposizione normativa, l'obbligo relativo alle
assicurazioni sociali, tra cui quella concernente l'invalidità, con il
conseguente onere del versamento dei contributi da parte del datore di
lavoro e del lavoratore. Senonché in base al cit. art. 10 r.d.l. n.
636 del 1939, come interpretato dalla giurisprudenza ordinaria, il
rapporto assicurativo non diventa mai operante per la mancanza di un
requisito fondamentale dell'assicurazione-cioè la preesistenza del
rischio - risalendo la diminuita capacità di guadagno ad un momento
anteriore all'inizio della prestazione lavorativa e del connesso
rapporto assicurativo.
Ciò posto, si tratta di stabilire se la norma in esame
legittimamente escluda la sussistenza di un rapporto assicurativo
valido, impedendo così la tutela previdenziale prevista dall'art. 38
secondo comma della Costituzione, la quale ha in detto rapporto il suo
indispensabile presupposto.
5. - La risposta, ad avviso della Corte, deve essere negativa.
A parte tutte le riserve, che pur sono state da più parti
formulate sulla pretesa di equiparare il rischio delle assicurazioni
sociali a quello delle assicurazioni private, va osservato che la
ricordata disciplina normativa, come intesa dalla giurisprudenza
ordinaria, non trova adeguata giustificazione.
Invero, un'alea è pur sempre presente nell'ipotesi in esame, e
consiste precisamente nella eventuale modificazione della situazione
preesistente per effetto di un'ulteriore riduzione della capacità di
guadagno. È possibile, in altri termini, un fatto nuovo che aggravi la
condizione in cui si trovava il lavoratore all'inizio del rapporto e
renda, a seconda dei casi, insostenibile ovvero ancor più onerosa la
già delicata situazione del lavoratore minorato.
Quando ciò avvenga non è certo rilevante l'entità
dell'aggravamento, dato che comunque la capacità di guadagno
risulterà ridotta oltre il limite stabilito dalla legge e pertanto
ricorrerà necessariamente la condizione a cui la legge stessa
subordina l'acquisto del diritto a pensione.
In proposito è appena il caso di osservare che la riduzione della
capacità di guadagno non è qualche cosa di fisso ed immutabile, ma ha
una propria dinamica, per cui può variare in meglio o in peggio, e la
stessa legge (nel secondo comma del cit. art. 10) prevede appunto la
perdita della pensione in caso di miglioramento se la capacità di
guadagno cessi di essere inferiore al lirnite stabilito dalla norma
predetta.
Naturalmente l'aggravamento dovrà essere accertato dall'Istituto
previdenziale e dagli organi giudiziari con il necessario rigore in
modo da evitare inganni e frodi, come altrettanto rigorosamente dovrà
essere accertata allo stesso fine la reale sussistenza del rapporto di
lavoro.
6. - In proposito non sembra cogliere nel segno il rilievo della
Avvocatura dello Stato secondo cui, nel caso prospettato, il
lavoratore, che ha già subito una riduzione della capacità di
guadagno a meno di un terzo, dovrebbe trovare la sua tutela non già
nel secondo, bensì nel primo comma dell'art. 38 della Costituzione, a
norma del quale rientra tra i compiti primari dello Stato quello della
pubblica assistenza verso tutti coloro che si trovino in condizioni di
indigenza per ragioni di inabilità allo svolgimento di un'attività
remunerativa.
In contrario va però rilevato che l'art. 3 della Costituzione
attribuisce ad ogni cittadino il diritto fondamentale di realizzare lo
sviluppo della sua personalità, il quale viene attuato, come è stato
generalmente avvertito, principalmente attraverso il lavoro, a cui
pertanto deve essere garantito il libero accesso da parte di tutti.
Principio questo energicamente ribadito nel successivo art. 4, per cui
"la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto".
Nella specifica materia considerata trova applicazione altresì
l'art. 38 terzo comma della Costituzione medesima, secondo cui gli
inabili ed i minorati hanno diritto, tra l'altro, "all'avviamento
professionale" e va ricordato che tale disposizione ha un preciso
riscontro nell'art. 15 della Carta sociale europea (sottoscritta a
Torino il 18 ottobre 1961 ed entrata in vigore il 26 febbraio 1965), il
quale, anzi, contiene una previsione normativa più compiuta e
puntuale.
Di conseguenza non sono costituzionalmente, oltre che moralmente,
ammissibili esclusioni e limitazioni dirette a relegare su un piano di
isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente
colpiti nella loro efficienza fisica o mentale, hanno invece pieno
diritto di inserirsi nel mondo del lavoro. Se così è, non è
consentito rifiutare poi le conseguenze che alla prestazione di lavoro
immediatamente o mediatamente si ricollegano, ritenendo esclusa
dall'obbligatorio e connesso rapporto assicurativo quella tutela
previdenziale, la quale, invece, logicamente e ineluttabilmente da esso
scaturisce.
7. - L'irrazionalità di una disciplina, come quella della norma
denunziata, è stata da tempo rilevata in sede comunitaria ed appunto
la Commissione delle Comunità economiche europee, su conforrne parere
del Comitato economico-sociale, nella Raccomandazione del 27 settembre
1966 ha ritenuto ingiustificata l'esclusione della pensione in
conseguenza di un aggravamento di un'infermità preesistente.
Tale sollecitazione è stata raccolta dal Governo, il quale nel
presentare un Disegno di legge in subiecta materia, si è richiamato ad
essa, nella relazione che l'accompagna, per inserire un'espressa
previsione del diritto alla pensione anche quando la ridotta capacità
di guadagno oltre il terzo preesista all'insorgere del rapporto
assicurativo (vedasi Disegno di legge n. 464 "Revisione della
disciplina dell'invalidità pensionabile" presentato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro
al Senato della Repubblica nella seduta del 14 novembre 1979). E va
aggiunto che il ricordato Disegno di legge con la disposizione suddetta
è stato già approvato dal Senato e trasmesso alla Camera il 17 marzo
1982 - Atto parlamentare n. 3266A, ove in data 10 novembre 1982 ha
avuto l'approvazione in sede referente dalla XIII Commissione
permanente lavoro e previdenza sociale.
8. - Poiché la sollevata questione risulta fondata, per quanto
sopra detto, in relazione all'art. 38 secondo comma della Costituzione,
diviene superfluo ogni ulteriore esame sulla denuncia dei giudici a
quibus con riferimento al vizio di disparità di trattamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma,
del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (secondo il testo risultante ora
dall'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160) nella parte in cui non
prevede che si considera invalido anche l'assicurato la cui capacità
di guadagno sia ridotta a meno di un terzo precedentemente alla
costituzione del rapporto assicurativo e subisca una ulteriore
riduzione nel corso del rapporto stesso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte