Sentenza n. 163/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 463/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo
comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con
ordinanza emessa il 23 giugno 1989 dal Consiglio di Stato, sul
ricorso proposto da Palmieri Roberta contro l'Istituto tecnico di
Stato per il turismo "C. Colombo" di Roma ed altro, iscritta al n.
513 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Palmieri Roberta, nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Uditi l'avv. Claudio Rossano per Palmieri Roberta e l'Avvocato
dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Consiglio di Stato, sezione VI, con ordinanza del 23
giugno 1989, emessa sul ricorso proposto da Palmieri Roberta contro
l'Istituto tecnico di Stato per il turismo "C. Colombo" di Roma ed
altro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 23, terzo
comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, "nella parte in
cui esclude che competa fino alla fine dell'anno scolastico il
trattamento economico al supplente temporaneo nominato dal capo
dell'istituto prima del 31 dicembre e la cui supplenza è
effettivamente durata fino alla ultimazione delle operazioni di
scrutinio".
Ricorda il giudice a quo che la norma impugnata introduce una
deroga alla operatività dell'art. 5, secondo comma, del regio
decreto-legislativo 1° giugno 1946, n. 539, in base al quale il
trattamento economico del docente non di ruolo, il cui servizio sia
iniziato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine
delle operazioni di scrutinio finale, è attribuito sino alla fine
dell'anno scolastico. Eccezioni a tale deroga sono previste dalla
norma qui impugnata in riferimento alle supplenze temporanee che i
capi di istituto conferiscano: a) su cattedre o posti già conferiti
in supplenza annuale dal provveditore agli studi (ex art. 15, terzo
comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270), rimasti disponibili dopo
il 31 dicembre per rinuncia o decadenza dell'attributario; b) su
cattedre o posti conferibili in supplenza annuale dal provveditore
agli studi (ex art. 15, primo e secondo comma, della legge 20 maggio
1982, n. 270), vacanti entro il 31 dicembre e non conferiti per
mancanza di aspiranti nelle graduatorie o per esaurimento delle
stesse.
Il diverso trattamento - previsto dalla norma impugnata per quei
docenti che abbiano mantenuto ininterrottamente fino al termine delle
operazioni di scrutinio la supplenza conseguita per nomina del capo
d'istituto anteriore al 31 dicembre - sarebbe, secondo il giudice
rimettente, irragionevole e lesivo dei princip/' di cui agli artt. 3
e 36 della Costituzione, in quanto la diversità di retribuzione, a
parità (qualitativa e quantitativa) di prestazione lavorativa, non
si giustificherebbe né col richiamo al criterio della potenziale
durata della supplenza per l'intero anno scolastico nei casi in cui,
come nella specie, gli effetti di una tale stabilità fino ad
esaurimento delle operazioni di scrutinio si siano in concreto
prodotti, né col riferimento ad una stabilità presunta e non anche
ad una stabilità effettivamente dispiegata. Inoltre, secondo il
giudice rimettente, l'eguaglianza delle prestazioni lavorative
oggettivamente rese dalle due categorie di supplenti (quelli per cui
è prevista la retribuzione estiva e quelli a cui non è riconosciuto
tale diritto) non può incontrare un limite nelle diversità
procedimentali e di competenza inerenti il conferimento della
supplenza.
2. - È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque non fondata.
Secondo l'Avvocatura, la norma impugnata, dettata nel quadro di
misure urgenti in materia previdenziale, sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, ha inteso ovviare all'aggravio di
spesa determinato dal sommarsi di supplenze sullo stesso posto di
insegnamento, riconducendo il sistema - entro canoni di razionalità
oltre che di giustizia perequativa - all'originario principio
sinallagmatico, per cui ciascuno viene retribuito solo in
corrispondenza del tempo in cui ha effettivamente svolto la propria
attività. Ciò peraltro non ha impedito che si prevedesse una
eccezione a favore delle supplenze annuali (per la loro sostanziale
assimilazione ad altri rapporti di lavoro annuali), che ha trovato
spazio nella seconda parte del terzo comma dell'art. 23 e poi nel
comma aggiunto della legge di conversione. Tale eccezione, sottolinea
l'Avvocatura, non si fonda sull'autorità scolastica che conferisce
la supplenza ma sul carattere annuale della stessa, per cui il
supplente assume una situazione del tutto conforme all'insegnante di
ruolo dal punto di vista della prestazione, destinata a protrarsi
oltre la fine dell'anno scolastico; viceversa il supplente
temporaneo, non assumendo un posto vacante, ma coprendo una
temporanea carenza per il tempo strettamente corrispondente
all'assenza del titolare (o del supplente annuale) non può
rivendicare una retribuzione che altrimenti l'Amministrazione
pagherebbe due volte, una al titolare in congedo ed un'altra al
supplente, mentre l'impegno di lavoro, cessata la ragione del
congedo, fa capo soltanto al primo.
3. - Si è costituita la parte privata aderendo alle
argomentazioni del giudice a quo e depositando altresì nella
imminenza dell'udienza una memoria in cui, tra l'altro, si osserva
che "il preteso carattere "annuale" della supplenza, rispetto alla
c.d. supplenza temporanea, non è (...) una qualità intrinseca della
supplenza, non essendovi in realtà alcuna differenza, quanto alla
eventuale durata protrattasi per un intero anno scolastico, tra le
due supplenze, ma solo una differenza di provenienza originaria della
nomina". Considerato in diritto
1. - Il Consiglio di Stato, sezione VI, con ordinanza del 23
giugno 1989 (R.O. n. 513/1989), solleva, in riferimento agli artt. 3
e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 23, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.
638,.nella parte in cui esclude che competa fino alla fine dell'anno
scolastico il trattamento economico al supplente temporaneo nominato
dal capo dell'istituto prima del 31 dicembre e la cui supplenza è
effettivamente durata fino alla ultimazione delle operazioni di
scrutinio/.
2. - La questione non è fondata.
La norma impugnata, "in deroga alle vigenti disposizioni e fino a
quando non sarà diversamente stabilito", prevede che le supplenze
temporanee siano retribuite in ragione della loro effettiva durata.
Sono escluse da tale limitazione, invece, le supplenze conferite dai
capi d'istituto, nelle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo
dell'art. 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, supplenze che
comportano, pertanto, retribuzione anche per i mesi estivi dell'anno
scolastico.
Non è riscontrabile in questa disciplina trattamento
discriminatorio in violazione dei princip/' di eguaglianza e di
proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del
lavoro prestato, rispettivamente contenuti negli artt. 3 e 36 della
Costituzione, perché le situazioni comparate non sono omogenee.
La limitazione della retribuzione alla effettiva durata della
prestazione è infatti disposta per le supplenze temporanee; le altre
sono supplenze annuali.
Non è possibile superare tali qualificazioni legislative perché,
lungi dall'essere nominalistiche, esprimono sostanziale diversità di
durata e di presupposti.
Le supplenze annuali previste dai primi due commi dell'art. 15
della legge n. 270 del 1982 sono conferite dal provveditore agli
studi per la copertura di cattedre o posti di insegnamento e di posti
di personale non docente "vacanti entro il 31 dicembre e per la
intera durata dell'anno scolastico".
Le supplenze, di cui al terzo comma, conferite dal direttore
didattico o preside, coprono non già posti vacanti, ma posti rimasti
disponibili per rinuncia o decadenza del personale già nominato per
supplenza annuale dal provveditore.
La norma impugnata, oltre a richiamare l'ipotesi di cui al
riferito terzo comma della legge n. 270 del 1982, esclude dalla
limitazione della retribuzione alla durata effettiva anche le
supplenze assegnate dai capi d'istituto su cattedre o posti
conferibili dai provveditori agli studi per supplenza annuale ai
sensi del primo e secondo comma dell'art. 15 della legge n. 270 del
1982, vacanti entro il 31 dicembre e non conferiti dai provveditori
per mancanza di aspiranti nelle graduatorie o esaurimento delle
stesse.
Come è evidente, non ha alcuna rilevanza la diversa autorità
conferente, provveditore o capo d'istituto, dato che la omogeneità
del gruppo di tali supplenze consiste nel funzionare esse a copertura
di cattedre o posti vacanti o disponibili per l'intera durata
dell'anno scolastico. Laddove le supplenze temporanee hanno diverso
presupposto, quale la provvisoria assenza del titolare o assegnatario
della cattedra o posto d'insegnamento.
Si aggiunga che la norma impugnata, essendo collocata in
provvedimento legislativo di contenimento della spesa pubblica a
carattere urgente e transitorio, denota la natura non definitiva
della scelta del legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 23, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal
Consiglio di Stato, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990;
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte