Corte costituzionale

Ordinanza n. 163/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1992 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, punto 53,

della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo

della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura

penale) e degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura

penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 novembre 1991 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento

penale a carico di Ghilleri Maria Loreta ed altro iscritta al n. 53

del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 29 novembre 1991 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento

penale a carico di Pontillo Gioacchino iscritta al n. 60 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 aprile 1992 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di due distinti procedimenti penali,

entrambi concernenti reati di omicidio aggravato, il Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha sollevato - con

ordinanza in data 22 novembre 1991, (r.o. n. 53 del 1992), in

riferimento al solo art. 3 della Costituzione, e con ordinanza in

data 29 novembre 1991 (r.o. n. 60 del 1992), anche agli artt. 24, 25,

primo comma e 101 - questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, punto 53, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81,

nonché degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura

penale;

che, in entrambi gli atti di rimessione, le norme impugnate

vengono censurate, nella parte in cui non prevedendo che - a seguito

della sentenza di questa Corte n. 176 del 1991 - possano essere

definiti con giudizio abbreviato anche i processi per reati punibili

con la pena dell'ergastolo, si porrebbero in contrasto con l'art. 3

della Costituzione, sia perché l'ammissibilità del rito verrebbe

irragionevolmente a dipendere dalla possibilità di applicare la

relativa riduzione di pena che non ne costituisce connotato

essenziale, sia per l'ingiustificata disparità di trattamento che si

determinerebbe rispetto a reati di pari gravità e di altrettanto

allarme sociale per i quali il giudizio abbreviato è invece

ammissibile;

che le predette norme, peraltro, nella parte in cui non

ammettono al giudizio abbreviato gli imputati di reati punibili con

la pena edittale dell'ergastolo, ma che in concreto (per una diversa

qualificazione giuridica del fatto, per esclusione di un'aggravante,

o per concessione di un'attenuante) potrebbero essere condannati ad

una pena detentiva temporanea, violerebbero:

a) l'art. 3 della Costituzione:

- per la disparità di trattamento che si verrebbe

ingiustificatamentea creare rispetto a quei reati non punibili con

l'ergastolo e quindi ammessi al rito abbreviato e alla riduzione

della pena, ma che, di fatto, potrebbero risultare puniti con una

pena anche superiore a quella concretamente irrogata per i primi;

- in quanto l'ammissibilità del rito verrebbe esclusivamente ed

insindacabilmente a dipendere dalla configurazione del reato fornita

dal pubblico ministero all'atto della formulazione

dell'imputazione, con evidente sperequazione rispetto a quegli

imputati che, pur avendo commesso lo stesso tipo di reato, sono

tratti a giudizio senza contestazione dell'aggravante che ha effetti

preclusivi del rito speciale;

- ancora, per l'ingiustificata disparità di trattamento che si

determinerebbe tra accusa e difesa, dal momento che, mentre le

ragioni di quest'ultima sarebbero sempre e comunque sottoposte al

vaglio del giudice, quelle del pubblico ministero non

consentirebbero, nella specie, alcuna verifica;

b) l'art. 24 della Costituzione, in quanto, rappresentando la

richiesta di giudizio abbreviato un vero e proprio diritto

soggettivo, l'impossibilità di ricorrere a tale rito finirebbe per

privare l'imputato di un'importante opzione difensiva;

c) l'art. 25, primo comma, della Costituzione, giacché i

predetti imputati verrebbero sottratti al giudice dell'udienza

preliminare e, cioè, al loro giudice naturale, qualora il pubblico

ministero decida, mediante la contestazione del reato, di evitare che

il processo sia definito con il giudizio abbreviato;

d) l'art. 101 secondo comma, della Costituzione, in quanto

consentirebbero al pubblico ministero - attraverso la contestazione

del reato - di imporre un preciso rito processuale ed una

determinazione sanzionatoria (che impedisce la riduzione di pena),

così sconfinando nell'attività decisoria esclusivamente riservata

al giudice;

che nel giudizio promosso con l'ordinanza di rinvio in data 29

novembre 1991 è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato

chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che i giudizi vanno riuniti per la identità e

analogia delle questioni sollevate;

che l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili

con la pena dell'ergastolo, non è in sé irragionevole, né

l'esclusione di alcune categorie di reati, come attualmente quelli

punibili con l'ergastolo, in ragione della maggiore gravità di essi,

determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli

altri reati, trattandosi di situazioni non omogenee;

che, peraltro, l'ammissibilità del giudizio abbreviato,

risultando inscindibilmente collegata alla possibilità di ottenere

la riduzione della pena (sentt. nn. 277 del 1990, 176 del 1991 e 92

del 1992), non appare irragionevolmente esclusa per quei reati per i

quali tale riduzione non sia possibile;

che, pertanto, la questione sotto tali profili, va dichiarata

manifestamente infondata;

che, per quanto attiene alle censure rivolte alle norme

impugnate nella parte in cui farebbero dipendere l'ammissibilità del

rito e la conseguente riduzione di pena dall'applicabilità in

"astratto", e non in "concreto", della pena dell'ergastolo - e,

quindi, dalla configurazione del reato fornita dal pubblico ministero

all'atto della formulazione dell'imputazione, piuttosto che dalla

successiva qualificazione giuridica del fatto ritenuta dal giudice,

che potrebbe, in ipotesi, risultare diversa e quindi non preclusiva

del rito - va rilevato che la questione è sollevata ritenendosi

possibile l'attribuzione al giudice per le indagini preliminari, in

sede di verifica dell'ammissibilità di detto rito, di un potere di

apprezzamento dei fatti materiali dai quali può emergere una diversa

qualificazione giuridica della fattispecie criminosa;

che l'attribuzione di siffatto potere non è configurabile in

quanto, nella predetta sede, il potere proprio del giudice per le

indagini preliminari è solo quello di verificare - sempre che ne

sussistano i presupposti, vale a dire che non si tratti di reato

punibile in astratto con l'ergastolo, che vi sia la richiesta

dell'imputato e il consenso del pubblico ministero - la decidibilità

allo stato degli atti, mentre, avendo questa Corte ritenuto (sentt.

nn. 23 del 1992 e 81 del 1991) che, attese le conseguenze che sul piano sostanziale possono derivare dalla rituale richiesta di giudizio

abbreviato, la valutazione definitiva in ordine ad essa spetta al

giudice del dibattimento, il che comporta, ovviamente, anche il

potere di controllo su tutti i presupposti che condizionano il

beneficio della riduzione della pena;

che questa possibilità esclude le lamentate violazioni degli

artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, in quanto il beneficio

della riduzione di pena non dipende dalla valutazione del pubblico

ministero, come sostenuto dai giudici remittenti, bensì dalla

successiva verifica del giudice del dibattimento;

che pertanto la questione, anche sotto tale profilo, va

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, punto 53, della

legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della

repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e

degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale,

sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 25 primo comma, e 101 della

Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte