Sentenza n. 164/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionalità dell'art. 20, comma
2-bis della legge della regione Umbria 17 maggio 1994, n. 14 (Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio) come modificato dall'art. 2 della legge regionale 19
luglio 1996, n. 18 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso con ordinanza emessa
il 30 settembre 1998 dal tribunale amministrativo regionale
dell'Umbria sul ricorso proposto dal Consorzio "Azienda
faunistico-venatoria Pietramelina" contro l'amministrazione
provinciale di Perugia ed altre, iscritta al n. 895 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 52 - prima serie speciale - dell'anno 1998;
Visto l'atto di costituzione della regione Umbria;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Udito l'avvocato Giovanni Tarantini per la regione Umbria.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio diretto all'annullamento del
provvedimento di rinnovo della concessione per la gestione di una
azienda faunistico-venatoria, limitatamente all'importo
dell'indennità dovuta dal concessionario ai proprietari dei terreni
inclusi coattivamente nel territorio dell'azienda, il tribunale
amministrativo regionale dell'Umbria, con ordinanza del 30 settembre
1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20, comma 2-bis, della legge della regione Umbria 17 maggio
1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio) come modificato dall'art. 2 della legge
regionale 19 luglio 1996, n. 18 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) in riferimento agli
articoli 3, 42, secondo comma, e 44, primo comma, della Costituzione.
Premette il rimettente che le aziende faunistico-venatorie sono
previste dall'art. 16 della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio) che consente alle regioni di autorizzarne
l'istituzione per "prevalenti finalità naturalistiche".
L'art. 20 della legge regionale umbra n. 14 del 1994 prevede che
le province hanno il potere di rilasciare le concessioni per aziende
faunistico-venatorie la cui estensione non può essere inferiore a
trecento ettari; che in esse possono esservi inclusi anche i terreni
dei proprietari e conduttori che non vi abbiano aderito, purché la
superficie relativa non superi il massimo del cinque per cento di
quella totale dell'azienda. Nei territori inclusi vige il divieto
assoluto di caccia ed operano le garanzie e le procedure di rimborso
dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica alla produzione
agricola, con oneri derivanti a carico dell'azienda. Inoltre ai
proprietari o conduttori dei terreni inclusi va riconosciuta una
indennità pari a quattro volte il reddito dominicale, che deve
essere corrisposta dal titolare della concessione entro il 31 gennaio
di ciascun anno. Osserva il rimettente che la misura dell'indennità
sarebbe sproporzionata rispetto alla esiguità del vincolo imposto ai
proprietari e ai conduttori dei terreni inclusi, tenuto conto che in
tali ambiti la legge regionale non consente l'attività venatoria e
riconosce il diritto del proprietario o del conduttore al
risarcimento dei danni causati dalla selvaggina. Di contro, in capo
ai soggetti da ultimo indicati, incomberebbero soltanto i vincoli
(particolarmente lievi) inerenti alla protezione della fauna
selvatica. Ora, l'inclusione di un terreno nell'azienda
faunisticovenatoria non ne diminuirebbe la redditività e anzi
potrebbe essere vantaggiosa, per cui l'indennità si configurerebbe
come un arricchimento esente da imposte.
Ciò premesso, la disposizione censurata violerebbe l'art. 3
della Costituzione, sia sotto il profilo dell'uguaglianza, sia per
quello del ragionevole equilibrio negli aspetti patrimoniali che
ispira le disposizioni civilistiche in materia di rapporti di
vicinato, di servitù coattive e di acquisto della proprietà per
accessione.
Sarebbero altresì violati gli artt. 42, secondo comma, e 44,
primo comma, della Costituzione con specifico riferimento al
principio della funzione sociale della proprietà che comporterebbe
la necessità di mantenere entro i limiti dell'equità e della
ragionevolezza l'indennizzo dovuto al titolare di una proprietà
parzialmente incisa.
Quanto alla rilevanza, il rimettente osserva che la disposizione
impugnata non lascia margini alla discrezionalità nel trattamento
del caso di specie.
2. - Si è costituita in giudizio la regione dell'Umbria, in
persona del presidente della giunta regionale pro-tempore chiedendo
che la questione sia dichiarata infondata.
Si rileva che l'inclusione dei terreni per i quali non sia stato
prestato il consenso dai proprietari risponde all'esigenza di
garantire la continuità dei territori dell'azienda
faunistico-venatoria. Ciò avviene sia per il perseguimento delle
finalità naturalistiche e faunistiche sia perché, ove non fosse
possibile ricorrere all'inclusione coattiva, sorgerebbero gravi
difficoltà per la costituzione ed il rinnovo delle aziende in aree
dove la proprietà fondiaria è molto frammentata ed il consenso
volontario di tutti i proprietari dei fondi è di difficile
conseguimento. Va anche considerato in proposito che la costituzione
di un'azienda faunistico-venatoria può avvenire nei ristretti limiti
territoriali previsti dalle leggi statali e regionali e, nella
specie, l'ambito territoriale utilizzabile non può superare il 12%
di tutto il territorio regionale.
Al vantaggio del concessionario corrisponde lo svantaggio del
proprietario o del conduttore del fondo incluso che deve tollerare la
presenza, lo stanziamento ed il passaggio della fauna selvatica
immessa dal primo che, a parte gli eventuali danni, creano una
servitù, spesso duratura, che diminuisce il valore commerciale del
bene.
Secondo la regione, quindi, sarebbe stato individuato un criterio
di calcolo dell'indennità che, oltre ad eliminare passate
incertezze, non sarebbe irragionevole, bensì conforme al criterio di
proporzionalità.
3. - In prossimità dell'udienza, la regione umbra ha depositato
memorie insistendo nelle conclusioni precisate nell'atto di
costituzione. Considerato in diritto
1. - Il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 44,
primo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, comma 2-bis, della legge regionale umbra
17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio) come modificato dall'art. 2
della legge regionale 19 luglio 1996, n. 18 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) nella
parte in cui riconosce una indennità pari a quattro volte il reddito
dominicale da corrispondere dal titolare della concessione ai
proprietari o conduttori dei terreni inclusi, senza il consenso di
costoro, nel territorio dell'azienda faunistico-venatoria atteso che,
in tale ambito, l'attività venatoria non è consentita ed è
riconosciuto altresì il diritto del proprietario o del conduttore
dei fondi predetti al risarcimento dei danni causati dalla
selvaggina.
Osserva il rimettente che la disposizione censurata violerebbe il
principio di uguaglianza sotto il profilo del ragionevole equilibrio
nei rapporti patrimoniali che ispira le disposizioni civilistiche in
materia di rapporti di vicinato, di servitù coattive e di acquisto
della proprietà per accessione. Sarebbero inoltre violati i principi
costituzionali sulla funzione sociale della proprietà privata.
2. - La questione non è fondata.
Giova premettere che le aziende faunistico-venatorie, già note
al legislatore statale in quanto previste dall'art. 36 della legge
n. 968 del 1977, sono state ridisciplinate dalla nuova legge quadro
sulla caccia dell'11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che,
all'art. 16, demanda alle regioni l'autorizzazione e la
regolamentazione delle stesse, dirette a perseguire "prevalenti
finalità naturalistiche e faunistiche" e sempre che siano correlate
all'adozione di precisi "programmi di conservazione e di ripristino
ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e
faunistico".
L'art. 20 della legge regionale dell'Umbria n. 14 del 1994
attribuisce alle province il potere di rilasciare le concessioni
quinquennali per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, la
cui estensione non può essere inferiore a trecento ettari.
Stabilisce inoltre che possono esservi inclusi anche i terreni dei
proprietari e conduttori che non vi abbiano aderito, purché la
superficie relativa non superi il massimo del cinque per cento di
quella totale dell'azienda. Nei territori inclusi vige "il divieto
assoluto di caccia" ed "operano le garanzie e le procedure di
rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica alla
produzione agricola", il cui onere è a carico dell'azienda.
La legge umbra riconosce inoltre ai proprietari o conduttori dei
territori inclusi una indennità e fissa l'ammontare della stessa in
quattro volte il reddito dominicale, che il titolare della
concessione deve corrispondere "entro il 31 gennaio di ciascun anno".
Dall'esame dei lavori preparatori alla legislazione regionale
umbra (deliberazione della giunta regionale del 27 febbraio 1996,
n. 1077 e atti allegati) si ricava la ratio sia dell'istituto
dell'inclusione coattiva dei fondi sia della determinazione del
quantum dell'indennità in contestazione. La prima consiste
nell'agevolare la costituzione delle aziende faunistico-venatorie "in
aree dove la proprietà è molto frammentata e il consenso volontario
di tutti i proprietari o conduttori dei fondi è di difficile
conseguimento"; la seconda risiede nell'individuare "con precisione
la determinazione dell'indennità" onde "evitare l'incertezza
verificatasi in passato e il relativo contenzioso".
3. - Orbene, dall'esame delle fonti normative sopra citate, si
evince che il proprietario o il conduttore del fondo incluso se da un
lato è tenuto a subire un vincolo al suo diritto (nel dover
tollerare la presenza, lo stanziamento ed il passaggio della fauna
dell'azienda nel suo territorio) in nome del superiore interesse
pubblico alla tutela ambientale e faunistica, che comporta una
diminuzione del valore commerciale del bene, dall'altro riceve, a
compenso di detto sacrificio, a parte il disposto divieto di caccia
in deroga a quanto previsto dall'art. 842 cod. civ. un indennizzo a
carico del concessionario e l'eventuale risarcimento dei danni ai
suoi fondi a causa della fauna selvatica.
Come risulta dai lavori preparatori sopra citati e come è
esattamente osservato dalla regione costituita, la previsione
dell'indennità si pone quale prestazione sinallagmatica al
sacrificio imposto al proprietario o al conduttore del fondo, tenendo
conto dei vantaggi che la previsione dell'istituto dell'inclusione
coattiva offre ai soggetti interessati alla costituzione dell'azienda
faunistico-venatoria. Senza i territori inclusi, infatti, non sarebbe
possibile costituire l'azienda, e così rimarrebbero frustrate le
finalità ambientali perseguite dal legislatore statale e regionale,
nonché l'interesse venatorio. L'insieme delle proposizioni che
precedono, quindi, porta a ritenere che il criterio indicato dalla
disposizione censurata non sia in contrasto con i principi di
ragionevolezza e di proporzionalità insiti nell'art. 3 della
Costituzione.
4. - La norma denunciata è ritenuta dal giudice a quo
contrastante altresì con gli artt. 42, secondo comma e 44, primo
comma, della Costituzione perché il principio della funzione sociale
della proprietà previsto in tali articoli comporterebbe che fosse
contenuto entro i limiti dell'equo e del ragionevole il corrispettivo
o l'indennizzo dovuto al titolare di una proprietà parzialmente
incisa per il soddisfacimento di interessi ritenuti prevalenti dal
legislatore.
La censura, limitata alla misura dell'indennità per i vincoli di
cui non si contesta la legittimità, non è fondata.
Ed invero, come ha già affermato questa Corte (sentenza n. 391
del 1989), la funzione sociale della proprietà può giustificare per
l'interesse pubblico anche ragionevoli limiti ablatori di certe
utilità economiche, purché non assumano carattere espropriativo
(nel qual caso, peraltro, la questione di legittimità si porrebbe in
relazione al terzo comma dell'art. 42 della Costituzione, non
richiamato nell'ordinanza di rimessione).
In ogni caso, poiché l'interesse faunistico non è estraneo alla
presente fattispecie né al principio della funzione sociale della
proprietà, può richiamarsi quanto affermato nella sentenza ora
citata, secondo cui "per quanto attiene (...) alla normazione
conformativa del contenuto dei diritti di proprietà allo scopo di
assicurarne la funzione sociale, la riserva di legge stabilita
dall'art. 42 della Costituzione può trovare attuazione anche in
leggi regionali, nell'ambito, si intende, delle materie indicate
dall'art. 117".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20, comma 2-bis della legge della regione Umbria 17 maggio
1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio) come modificato dall'art. 2 della legge
regionale 19 luglio 1996, n. 18 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata dal
tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, in riferimento agli
artt. 3, 42, secondo comma, e 44, primo comma, della Costituzione,
con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte