Sentenza n. 164/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/2001 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 3,
34, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni) e 12, comma 3-bis del
decreto legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria
nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento
degli immobili urbani), convertito, con modificazioni, in legge
13 maggio 1988, n. 154, promosso con ordinanza emessa il 14 maggio
1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Bari sui ricorsi
riuniti proposti da Di Molfetta Carmela ed altri contro l'Ufficio del
registro di Trani, iscritta al numero 708 del registro ordinanze 2000
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1a
serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice
relatore Annibale Marini.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 14 maggio 1999 la Commissione
tributaria provinciale di Bari ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 3, 34,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni) e 12, comma 3-bisdel decreto
legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per
la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili
urbani), convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988,
n. 154.
Il rimettente premette che i giudizi a quibus hanno ad oggetto
impugnative tempestivamente proposte da diversi coeredi avverso
avvisi di liquidazione e cartelle di pagamento relativi ad imposta
principale di successione ed imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili (INVIM), oltre interessi e sanzioni pecuniarie
per il ritardato pagamento, liquidate dall'Ufficio del registro di
Trani in base al valore venale di un immobile, quale dichiarato dai
medesimi coeredi in sede di denuncia di successione, con riserva di
volersi avvalere del disposto dell'art. 12 del decreto legge n. 70
del 1988.
I ricorrenti si dolgono del fatto che l'Ufficio non abbia tenuto
conto della rettifica del valore del suddetto cespite, da ".
1.070.000.000 a ". 670.000.000, presentata da essi coeredi, dopo la
scadenza del termine per la presentazione della denuncia di
successione, a seguito di determinazione della rendita effettuata
dall'Ufficio tecnico erariale (UTE) di Bari.
La Commissione rimettente osserva che, in base al combinato
disposto degli artt. 31, comma 3, e 34, commi 5 e 6, del decreto
legislativo n. 346 del 1990, i ricorsi risulterebbero privi di
fondamento, in quanto la modifica della dichiarazione di successione
è consentita solamente fino alla scadenza del termine semestrale
previsto per la presentazione della dichiarazione medesima, salva la
sola possibilità di pagamento della maggiore imposta, senza
sanzioni, nel caso in cui il valore dichiarato risulti inferiore a
cento volte la rendita successivamente attribuita o aggiornata.
Il medesimo giudice ritiene tuttavia che il "sistema" delineato
da tali norme - oltre che, per quanto riguarda l'INVIM, dall'art. 12,
comma 3-bis del decreto legge n. 70 del 1988 - sia in contrasto con i
principi enunciati dagli artt. 3, 53, primo comma, e 97, primo comma,
Cost.
Risulterebbe, infatti, violato in primo luogo il principio di
eguaglianza, per la disparità di trattamento esistente tra coloro
che abbiano attribuito al cespite immobiliare un valore superiore a
quello successivamente stimato dall'UTE e coloro che abbiano invece
indicato un valore inferiore.
Le norme impugnate sarebbero inoltre in contrasto con il
principio di capacità contributiva, in quanto consentirebbero
l'assoggettamento all'imposta di cespiti immobiliari per valori
sovrastimati.
La disciplina denunciata sarebbe infine lesiva del principio di
buon andamento dell'amministrazione, con riferimento al corretto
esercizio del potere impositivo.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di
infondatezza della questione.
Ad avviso dell'Avvocatura, la motivazione dell'ordinanza sarebbe
innanzitutto carente in punto di rilevanza, non dandosi conto
dell'eccezione di inammissibilità, per tardiva impugnazione, dei
ricorsi relativi all'avviso di liquidazione, sollevata
dall'amministrazione finanziaria.
nel merito la questione sarebbe comunque priva di fondamento.
Nessuna disparità di trattamento potrebbe infatti configurarsi
tra gli obbligati tributari che abbiano rappresentato nella
dichiarazione un valore superiore a quello determinato applicando al
cespite immobiliare la cosiddetta "valutazione automatica" - ai quali
è inibito di modificare tale dichiarazione successivamente alla
scadenza del termine - e quei contribuenti che abbiano invece
indicato un valore inferiore.
Sotto altro aspetto dovrebbe poi considerarsi che la "valutazione
automatica" - come la stessa Corte ha affermato nella sentenza n. 463
del 1995 - non introduce un nuovo sistema di determinazione dei
valori imponibili ma costituisce esclusivamente un limite al potere
di accertamento degli uffici finanziari, impedendo loro di procedere
ad una maggiore valutazione allorché il valore dei beni stessi sia
dichiarato in misura non inferiore a quello automatico. Considerato in diritto
1. - La Commissione tributaria provinciale di Bari dubita, in
riferimento agli artt. 3, 53, primo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 31, comma
3, 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni) e 12, comma 3-bis del
decreto legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria
nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento
degli immobili urbani), convertito, con modificazioni, in legge
13 maggio 1988, n. 154, in quanto - nel caso di denuncia di
successione relativa ad immobili non censiti - non consentono al
contribuente, il quale abbia dichiarato un valore superiore a quello
successivamente stimato dall'UTE, di modificare la propria
dichiarazione in conformità a tale stima, dopo la scadenza del
termine previsto per la presentazione della dichiarazione.
2. - L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce preliminarmente
l'inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla
rilevanza, in quanto il rimettente non avrebbe dato conto di una
eccezione di tardività dei ricorsi avverso gli avvisi di
liquidazione, sollevata nel giudizio a quo dall'amministrazione
finanziaria, la cui fondatezza - secondo la stessa Avvocatura -
emergerebbe dal preambolo della stessa ordinanza.
L'eccezione è priva di fondamento. Il rimettente qualifica
infatti esplicitamente come tempestivi i ricorsi proposti dai
contribuenti, il che è sufficiente ad escludere il prospettato vizio
di difetto di motivazione sulla rilevanza.
Va ad ogni buon conto chiarito che le date che compaiono nel
preambolo dell'ordinanza si riferiscono, con ogni evidenza, non alla
presentazione dei ricorsi - come l'Avvocatura mostra di ritenere,
traendone argomento a sostegno della eccezione di tardività dei
ricorsi stessi - bensì alla spedizione degli atti dalla Commissione
tributaria di primo grado di Trani (ove i giudizi erano stati
originariamente incardinati) alla Commissione tributaria provinciale
di Bari.
3. - Nella memoria illustrativa l'Avvocatura generale dello Stato
eccepisce altresì l'inammissibilità della questione "perché
prospettata "alternativamente" nei confronti di più disposizioni
legislative".
L'Avvocatura intende presumibilmente riferirsi al fatto che il
rimettente ha impugnato sia la norma secondo la quale la
dichiarazione di successione può essere modificata solo fino alla
scadenza del termine (art. 31, comma 3, del decreto legislativo
n. 346 del 1990), sia la norma che, in riferimento agli immobili non
ancora iscritti in catasto al momento della dichiarazione, prevede la
riliquidazione dell'imposta nella sola ipotesi in cui il valore
dichiarato risulti inferiore a quello stimato dall'UTE (art. 34,
commi 5 e 6).
Anche tale eccezione è infondata.
La questione sollevata investe effettivamente entrambe le norme,
atteso che il medesimo rimettente in buona sostanza invoca una
pronuncia che consenta al contribuente, nel caso di immobili non
ancora censiti previsto dall'art. 34, comma 6, del decreto
legislativo, di modificare la dichiarazione tributaria anche dopo la
scadenza dei termini di cui all'art. 31, comma 3, quando il valore
dichiarato risulti superiore a quello successivamente attribuito
dall'UTE.
4. - Va invece dichiarata inammissibile, per difetto di
rilevanza, la questione relativa all'art. 12, comma 3-bis del decreto
legge 14 marzo 1988, n. 70.
La disposizione specificamente censurata riguarda infatti la
dichiarazione e l'eventuale accertamento del valore iniziale dei
cespiti immobiliari ai fini INVIM, mentre risulta inequivocamente
dall'ordinanza di rimessione che i giudizi a quibus hanno ad oggetto
una controversia in tema di determinazione del valore finale di un
immobile caduto in successione.
5. - Nel merito, la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 31, comma 3, e 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346, è infondata.
5.1. - Il rimettente ritiene che il sistema delineato dalle norme
denunciate sia innanzitutto lesivo del principio di eguaglianza, in
quanto discriminerebbe, riguardo alla tassazione degli immobili non
censiti, i contribuenti i quali abbiano dichiarato nella denuncia di
successione un valore superiore a quello successivamente stimato
dall'UTE, rispetto a coloro i quali abbiano invece dichiarato un
valore inferiore. Ciò in quanto, mentre questi ultimi, rispettando
l'iter procedimentale previsto dall'art. 34, comma 6, possono senza
alcuna sanzione adeguarsi al valore catastale con gli effetti
previsti dal precedente comma 5, pagando la maggiore imposta, gli
altri non possono all'inverso giovarsi della (per loro) più
favorevole valutazione effettuata dall'UTE, così da ridurre
l'ammontare di imposta dovuto.
La questione, posta in tali termini, è in realtà frutto di un
evidente equivoco riguardo al significato ed alla ratio delle norme
denunciate.
Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, la valutazione
automatica dei beni immobili - secondo l'opinione prevalente in
dottrina e giurisprudenza - non introduce un nuovo sistema di
determinazione dei valori imponibili, ma semplicemente limita il
potere di rettifica che gli uffici finanziari hanno nel caso in cui
non ritengano congruo il valore dei beni dichiarati, impedendo loro
di procedere ad una maggiore valutazione allorché il valore dei beni
stessi sia stato dichiarato in misura non inferiore all'ammontare
determinato in modo automatico (v. sentenze n. 463 del 1995 e n. 78
del 1991).
Il beneficio che la norma di cui all'art. 34, comma 5, offre al
contribuente è dunque rappresentato esclusivamente dalla non
rettificabilità del valore dichiarato, quando questo sia uguale o
superiore a quello determinato in via automatica. E proprio al fine
di evitare possibili disparità di trattamento tra contribuenti, in
dipendenza del fatto che gli immobili cui l'imposta si riferisce
siano o meno accatastati, il legislatore, al successivo comma 6, ha
previsto, riguardo agli immobili non censiti, il cui valore catastale
non è evidentemente noto al momento della dichiarazione, la
possibilità di godere di detto beneficio anche nel caso in cui tale
valore si riveli poi superiore a quello dichiarato dal contribuente.
Con conseguente ed ovvio vantaggio anche per l'amministrazione,
rappresentato dalla riscossione della maggiore imposta.
Nessuna disparità di trattamento sussiste, pertanto, tra i
contribuenti che abbiano dichiarato un valore uguale o superiore a
quello successivamente stimato dall'UTE ed i contribuenti che abbiano
invece dichiarato un valore inferiore, essendo anche a questi ultimi
riconosciuta la possibilità di rendere la propria dichiarazione non
rettificabile da parte dell'ufficio finanziario.
La circostanza che il contribuente, il quale abbia dichiarato un
valore superiore a quello stimato dall'UTE, venga a pagare
un'imposta maggiore di quella astrattamente dovuta in base a tale
stima, senza possibilità di modificare la propria dichiarazione dopo
la scadenza del relativo termine, giusta il disposto dell'art. 31,
comma 3, del decreto legislativo n. 346 del 1990, non può d'altro
canto addursi a violazione del principio di eguaglianza, essendo il
pagamento della maggiore imposta conseguenza di una autonoma
valutazione dello stesso contribuente riguardo al valore del cespite.
D'altra parte, il sistema delineato dalle norme impugnate pone al
riparo il dichiarante - che manifesti la volontà di avvalersi della
disposizione dei cui all'art. 34, comma 5 - dal rischio di
qualsivoglia sanzione nel caso in cui il valore da lui indicato
risulti anche sensibilmente inferiore a quello successivamente
stimato dall'organo tecnico.
5.2. - Tanto meno sussiste violazione, nella specie, dei principi
di capacità contributiva e di buon andamento della pubblica
amministrazione, sotto il profilo del corretto esercizio del potere
impositivo.
Se si muove dalla premessa che la valutazione automatica dei beni
immobili non introduce un sistema legale di determinazione dei valori
imponibili, deve ritenersi allora che resti fermo il principio
sancito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 346 del 1990, secondo
cui, ai fini dell'imposta di successione, la base imponibile,
relativamente ai beni immobili in piena proprietà, è determinata
assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura
della successione.
La previsione di liquidazione dell'imposta sulla base del valore
venale dichiarato dallo stesso contribuente - pur se in ipotesi
superiore a quello successivamente stimato dall'UTE - non può
perciò ritenersi in contrasto né con l'art. 53 della Costituzione
né con l'art. 97 Cost., essendo del tutto coerente con la ratio
dell'imposta medesima.
È appena il caso di sottolineare che, qualora invece il
rimettente ritenesse di conformarsi al diverso indirizzo
giurisprudenziale secondo il quale il valore derivante dal calcolo
automatico rappresenta un valore convenzionale ai fini fiscali che
sostituisce quello reale, dovrebbe allora coerentemente accogliere i
ricorsi dei contribuenti, indipendentemente dalla tempestività o
meno della dichiarazione modificativa e senza necessità alcuna di
una declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme
denunciate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12, comma 3-bis del decreto legge 14 marzo
1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la
semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili
urbani), convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988,
n. 154, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53, primo comma, e
97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Bari con l'ordinanza in epigrafe;
b) Dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 31, comma 3, e 34, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53, primo comma,
e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Bari con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte