Art. 31
[1](Art. 39 D.P.R. n. 637/1972) Termine per la presentazione della dichiarazione
[2]1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione. 25 2. Il termine decorre:
- a)per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredita' giacenti e per gli esecutori testamentari ((e i trustee)) dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina;50
- b)((nel caso di liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarata entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura della relativa procedura;)) 50
- c)nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi e' stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui e' divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;
- d)dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredita' e' accettata con beneficio d'inventario entro il termine di cui al comma 1;
- e)dalla data della rinunzia o dell'evento di cui all'art. 28, commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia;
- f)dalla data delle sopravvenienze di cui all'art. 28, comma 7;
- g)per gli enti che non possono accettare l'eredita' o il legato senza la preventiva autorizzazione, purche' la relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall'apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell'autorizzazione;
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 2006, n. 296
25La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 78, lettera c)) che "all'articolo 31, comma 1, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"."
D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
50Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Testo vigente dal 3 ottobre 2024 al 1 gennaio 2027 · versione 52 su Normattiva