Corte costituzionale

Ordinanza n. 165/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/06/1997 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice

penale, promossi con ordinanze emesse il 9 febbraio 1996 dal pretore

di Verbania - sezione distaccata di Domodossola - nel procedimento

penale a carico di Maffei Guerrino Settimo ed altri, iscritta al n.

1196 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno

1996 ed il 13 novembre 1996 dalla Corte d'appello di Messina nel

procedimento penale a carico di Finocchiaro Domenico ed altro,

iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,

dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Maffei

Guerrino, Colombo Pierluigi e Dapoto Nicola, imputati della

contravvenzione di cui all'art. 707 del codice penale, perché colti

in possesso, non giustificato, di attrezzi atti a forzare serrature,

il difensore ha sollevato questione di legittimità costituzionale

della disposizione in esame per contrasto con gli artt. 3 e 27 della

Costituzione;

che il pretore di Verbania - sezione distaccata di Domodossola -

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 707 del codice penale, nella parte in cui prevede la pena

minima edittale di mesi sei di arresto, anziché quella generale di

cui all'art. 25 dello stesso codice (giorni cinque);

che con una previsione generale, valida qualora specificatamente

non derogata, l'art. 25 del codice penale stabilisce che la pena

dell'arresto ha una soglia minima di cinque giorni, e l'art. 708, che

ha in comune con la incriminazione de qua il presupposto soggettivo,

statuisce che il minimo non superi la pena di tre mesi di arresto;

che il furto semplice viene punito con un minimo di quindici

giorni di pena detentiva di fatto applicata, attraverso il giudizio

di equivalenza fra le circostanze di reato, anche quando sia stato

ipotizzato un furto aggravato ai sensi dell'art. 625 dello stesso

codice;

che, pertanto, conseguirebbe un trattamento più severo per

coloro che pongono in essere quei semplici atti preparatori, in

quanto tali non punibili, ma sottoposti a sanzione dall'art. 707 in

considerazione dei soli precedenti penali dell'imputato;

che si tratterebbe, certo, di una sanzione detentiva più grave

di quella normalmente irrogabile nel caso dell'esecuzione di un furto

semplice (quand'anche commesso mediante l'uso di piccole pinze, o

strumenti analoghi, o con l'asportazione della piastra magnetica

applicata agli oggetti esposti sui banchi dei grandi magazzini);

che il possesso anche di un unico attrezzo, in sé non

significativo di alcuna particolare pericolosità del soggetto,

sarebbe sottoposto a una sanzione sproporzionata, tale da vanificare

la finalità rieducativa della pena (sentenza n. 341 del 1994, ove si

riferisce l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, pure alla fase

cognitiva del processo);

che nel corso di un altro procedimento penale la Corte di appello

di Messina ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 27

della Costituzione, identica questione di legittimità costituzionale

dell'art. 707 del codice penale;

che, ad avviso del collegio rimettente, la disposizione

denunciata riserverebbe un trattamento sanzionatorio minimo, per un

reato contravvenzionale di mero pericolo, più grave di quello

stabilito per il delitto di furto consumato (ove è prevista una pena

minima di 15 giorni di reclusione), con lesione dei principi di

uguaglianza e ragionevolezza, nonché con violazione del principio

della finalità rieducativa della pena stabilito dall'art. 27 della

Costituzione;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per la non

fondatezza;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 707 del codice penale, nella parte in cui prevede la pena

minima edittale di mesi sei di arresto, anziché quella generale di

cui all'art. 25 dello stesso codice (giorni cinque), addirittura più

grave della pena stabilita per il furto consumato (e, in concorso di

circostanza attenuante, anche del reato di furto aggravato),

sollevata dai giudici a quibus in relazione agli artt. 3, primo

comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, ha già formato oggetto

di pronuncia di non fondatezza da parte di questa Corte con la

sentenza n. 370 del 1996;

che rientra nella discrezionalità del legislatore la

determinazione della quantità o qualità della sanzione, purché si

osservi il limite della ragionevolezza, non violata, nel caso di

specie, per la diversità delle situazioni comparate;

che, pertanto, riuniti i giudizi, la questione va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice

penale, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione,

dal pretore di Verbania - sezione distaccata di Domodossola - e dalla

Corte d'appello di Messina, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte