Sentenza n. 166/1974
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/06/1974 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 77d.P.R. 162/1965
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77, primo
comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione
delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed
aceti), e dell'articolo unico, primo comma, della legge 5 aprile 1961,
n. 322 (Misura delle compartecipazioni alle pene pecuniarie per gli
scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti
agrari e delle sostanze di uso agrario), promosso con ordinanza emessa
il 3 maggio 1972 dal pretore di Cingoli nel procedimento penale a
carico di Sforza Giuseppe, iscritta al n. 318 del registro ordinanze
1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del
25 ottobre 1972.
udito nella camera di consiglio del 30 aprile 1974 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 3 maggio 1972, emessa nel procedimento penale a
carico di Sforza Giuseppe, il pretore di Cingoli ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, primo comma, del
d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, e dell'articolo unico della legge 5
aprile 1961, n. 322, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma,
27, terzo comma, 53, primo comma, 97, primo comma, e 98, primo comma,
della Costituzione.
Nel giudizio avanti a questa Corte non vi è stata costituzione di
parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Cingoli ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 77, primo comma, del d.P.R. 12
febbraio 1965, n. 162, e dell'articolo unico, primo comma, della legge
5 aprile 1961, n. 322, assumendo che tali norme sono in contrasto: con
gli artt. 97, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione per il
fatto che gli agenti ed i funzionari che prelevano i campioni ed
eseguono le analisi partecipano alla suddivisione delle pene pecuniarie
inflitte per violazioni di leggi penali, e quindi sorge il sospetto di
un interesse privato in atti di ufficio e di una non completa
imparzialità nell'adempimento dei loro compiti; con l'art. 27, terzo
comma, della Costituzione per il quale le pene devono tendere alla
rieducazione del condannato mentre la pena devoluta in parte agli
agenti ed ai tecnici accertatori della contravvenzione esula da tale
funzione; con la inviolabilità del diritto di difesa e col principio
di uguaglianza in quanto taluni cittadini sarebbero inquisiti da parte
di soggetti non posti dall'ordinamento in condizioni di imparzialità;
e con l'art. 53, primo comma, della Costituzione in quanto la normativa
impugnata fa gravare la spesa della retribuzione dei suindicati
pubblici ufficiali non su tutti i cittadini, ma soltanto sugli
inquisiti condannati, prescindendo per altro dalla loro capacità
contributiva.
2. - In merito alla questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico della legge n. 322 del 1961, questione già
sollevata in riferimento agli artt. 97 e 98 della Costituzione dalle
ordinanze 26 maggio 1969 del pretore di Torino e 10 dicembre 1969 del
pretore di Campobasso, questa Corte, con la sentenza n. 110 del 1971 ha
dichiarato la mancanza di rilevanza in quanto - anche a seguito di una
eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma
impugnata - gli atti compiuti dai verbalizzanti e dagli analisti
conserverebbero la loro efficacia, mentre la legge offre al giudice i
mezzi per controllare l'attendibilità delle prove. Nel riproporre la
identica questione, il giudice a quo non prospetta nuovi profili, ma
critica la suindicata sentenza, adducendo argomenti che non hanno alcun
fondamento e che, comunque, non inducono la Corte a modificare la
precedente decisione.
3. Ma il suindicato pretore, non considerando che il giudizio di
rilevanza impone al giudice a quo il limite segnato dalla necessità di
definire il processo principale, ha impugnato, oltre all'articolo unico
della legge n. 322 del 1961, anche l'art. 77 della legge n. 162 del
1965 in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 53 della Costituzione.
Ma la Corte deve rilevare ancora che, anche se esistesse l'asserita
illegittimità della normativa relativa al diritto degli agenti e degli
analisti di percepire una percentuale sulle multe inflitte ai
condannati, siffatto vizio sarebbe sempre irrilevante rispetto ai
poteri concessi agli uffici per i necessari accertamenti, secondo le
norme dell'art. 77.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la inammissibilità, per mancanza di rilevanza, della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, primo comma, del
d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi
nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), e
dell'articolo unico, primo comma, della legge 5 aprile 1961, n. 322
(Misura delle compartecipazioni alle pene pecuniarie per gli scopritori
delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle
sostanze di uso agrario), questione sollevata con ordinanza 3 maggio
1972 del pretore di Cingoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte