Corte costituzionale

Ordinanza n. 166/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1987 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334

del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni) modificati dall'art. 45 della legge 14 aprile

1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e

televisiva), promossi con ordinanze emesse il 24 settembre 1985 dal

Tribunale di Prato, il 14 marzo 1986 e il 24 ottobre 1985 dal Pretore

di Mezzolombardo, il 15 giugno 1986 dal Pretore di Torino, il 13

giugno 1986 dal Tribunale di Macerata, il 25 e il 24 ottobre 1985 dal

Pretore di Pontecorvo (n. 3 ordd.), l'11 luglio 1986 dal Pretore di

Ancona (n. 3 ordd.), iscritte ai nn. 5, 532, 533, 537, 672, 744, 745,

746, 800, 801 e 802 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21, 47, 56 e 60, prima serie

speciale, dell'anno 1986 e n. 4, prima serie speciale, dell'anno

1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto:

che, con le ordinanze indicate in epigrafe i Tribunali di Prato

e Macerata ed i Pretori di Torino, Mezzolombardo, Pontecorvo e Ancona

denunciano l'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo

sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

che tutti i Pretori denunciano, inoltre, l'art. 183 del medesimo

d.P.R. - nel testo sostituito col citato art. 45

l. n. 103 del 1975 - ed i primi due di essi anche l'art. 334 stesso

d.P.R.;

che tutti i giudici a quibus - salvo il Pretore di Torino -

prospettano la violazione dell'art. 3 della Costituzione assumendo

che le predette disposizioni contrastino col principio di eguaglianza

in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza

concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici di debole

potenza, laddove (a seguito della sentenza n. 202 del 1976 di questa

Corte) nessuna pena è prevista per l'esercizio senza concessione o

autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere

in ambito locale: e ciò, nonostante quest'ultima sia attività di

gran lunga più rilevante, il cui abusivo esercizio dovrebbe

conseguentemente essere ritenuto più grave;

che il Tribunale di Prato propone la medesima censura anche in

riferimento all'art. 21 Cost.;

che il Pretore di Torino denuncia le medesime disposizioni in

quanto assoggettano a concessione e autorizzazione - la cui mancanza

è penalmente sanzionata dal citato art. 195 - l'installazione e

l'esercizio di impianti di telecomunicazione, assumendo che darebbe

luogo ad irragionevole disparità di trattamento la circostanza che,

per i soli impianti di radiodiffusione circolare già in funzione

alla data del 1° ottobre 1984, gli artt. 3 e 4 del d.l. 6 dicembre

1984, n. 807 - convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio

1985, n. 10 - consentano, invece, l'esercizio sulla base della mera

comunicazione di determinati dati ed elementi afferenti all'impianto

e ricolleghino alla sua presentazione in termini la non punibilità

per i reati di cui all'art. 195 d.P.R. cit. commessi anteriormente

alla data di entrata in vigore del d.l. n. 807 del 1984;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

tutti i predetti giudizi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o

l'infondatezza della questione sollevata dal Pretore di Torino, e la

manifesta infondatezza di tutte le altre;

Considerato:

che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal

Pretore di Mezzolombardo (r.o. 532 e 533/86) è motivata

esclusivamente per relationem;

che quella prospettata dal Tribunale di Prato è, in punto di

non manifesta infondatezza, motivata solo in riferimento all'art. 3

Cost., mentre manca il benché minimo accenno alle ragioni che

sorreggerebbero il contrasto, meramente enunciato, con l'art. 21

Cost.;

che l'ordinanza del Pretore di Torino non fornisce precisazioni

circa la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, ed in

particolare su quale tipo di impianto di telecomunicazioni si tratti,

sicché l'incertezza in ordine ad una delle due situazioni da porre a

raffronto impedisce la proposta valutazione alla stregua del

principio di eguaglianza;

che pertanto le predette questioni vanno dichiarate

manifestamente inammissibili;

che la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dai

Tribunali di Prato e Macerata e dai Pretori di Pontecorvo e Ancona è

stata già dichiarata infondata con la sentenza n. 237 del 1984, in

base all'assorbente rilievo che il principio di eguaglianza "viene

invocato dai giudici a quibus in senso inverso a quello naturale,

assumendo la situazione anomala e, ci si augura, temporanea

determinata dalla inerzia del legislatore dopo la sentenza n. 202 del

1976 di questa Corte come metro di legittimità della regola

generale, di cui alla normativa denunziata, che vuole l'installazione

e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla

concessione o all'autorizzazione governativa";

che la medesima questione è stata poi dichiarata manifestamente

infondata con le ordd. nn. 23, 77, 294 del 1985, 91 del 1986 e 53 del

1987;

che, non essendo state prospettate argomentazioni o profili

nuovi, anche la questione sollevata dai predetti giudici va

dichiarata manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29

marzo 1973, n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45

della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevate in riferimento

all'art. 3 Cost. dai Pretori di Mezzolombardo e Torino con le

ordinanze indicate in epigrafe (r.o. 532, 533, 537/1986);

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del predetto art. 195 del d.P.R. n. 156

del 1973 - nel testo sostituito con l'art. 45 della legge n. 103 del

1975 - sollevata in riferimento all'art. 21 Cost. dal Tribunale di

Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. 5/1986);

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dei citati artt. 183 e 195 del d.P.R. n. 156 del 1973,

nonché del solo art. 195 dello stesso d.P.R., sollevate in

riferimento all'art. 3 Cost., rispettivamente, dai Pretori di

Pontecorvo e Ancona e dai Tribunali di Prato e Macerata con le

ordinanze indicate in epigrafe (r.o. 744, 745, 746, 800, 801,

802/1986; 5, 672/1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte