Sentenza n. 166/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1994 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 360/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8
novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 luglio 1993 dal Pretore di Venezia nel
procedimento civile vertente tra la s.r.l. Antico Panada e Marineo
Francesca ed altra, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
2) ordinanza emessa il 3 luglio 1993 dal Pretore di Venezia nel
procedimento civile vertente tra Gambirasio Giuseppe ed altro e
Pappalardo Gioacchino ed altra, iscritta al n. 677 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Nel corso di un procedimento civile di opposizione agli
atti esecutivi il Pretore di Venezia, con ordinanza emessa il 3
luglio 1993 (R.O. 676/93), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3
e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti
per Venezia e Chioggia), nella parte in cui non prevede che le
persone giuridiche possano disporre degli immobili in proprietà, pur
in presenza "di una documentata necessità di disporre degli stessi a
fini residenziali". La norma censurata dispone, tra l'altro, la
sospensione dei titoli di rilascio degl'immobili adibiti ad uso
abitativo per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della stessa legge (prorogabili fino ad un massimo
di ulteriori tre anni con decreto del Ministro dei lavori pubblici),
eccezion fatta per "i casi di documentate necessità abitative del
locatore".
Osserva il giudice a quo che la norma in oggetto - col prevedere
"anche la possibilità di richiedere al giudice dell'esecuzione la
declaratoria di non soggezione dell'esecuzione alla sospensione -
regolamenta il blocco delle esecuzioni, in modo tale da far emergere
i casi reali di necessità e gli altri casi nei quali la posizione
dell'ex conduttore, occupante di fatto, non appare degna di
particolare tutela da parte del legislatore". La norma non consente
però - prosegue il rimettente - alla categoria dei proprietari
costituita dalle persone giuridiche di ottenere la disponibilità del
proprio patrimonio immobiliare, pur avendo necessità di utilizzarlo
a fini residenziali per i propri dipendenti, per un periodo di tempo
non strettamente determinato.
Il Pretore di Venezia ritiene, pertanto, che la norma de qua,
così disponendo, integri "un blocco del diritto di proprietà, in
violazione dell'art. 42 della Costituzione, sotto il triplice profilo
di cui ai commi primo, secondo e terzo, mancando di fatto una
possibilità di godimento della proprietà"; e produca, altresì, una
irragionevole disparità di trattamento tra le persone fisiche e le
persone giuridiche, nel caso in cui entrambe dimostrino di avere
necessità di disporre dell'immobile ad uso abitativo residenziale.
1.2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile sotto il profilo della discrezionalità legislativa o
comunque infondata. Al riguardo l'Avvocatura ritiene legittima la
prevalenza delle esigenze della famiglia rispetto a necessità
puramente economiche, in virtù di un razionale bilanciamento tra i
due valori.
Infatti, conclude l'Avvocatura, l'interesse abitativo diretto ed
indiretto della persona fisica e di quella giuridica sono
assimilabili unicamente per quanto attiene all'uso del bene a scopo
professionale e quindi non nel caso in esame.
2.1. - Il medesimo Pretore, con ordinanza emessa in pari data
(R.O. 677/93), ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 42 della
Costituzione, e "in via gradata" anche all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del citato art. 3 nella
parte in cui non equipara le esigenze abitative residenziali a quelle
di un uso stabile e ripetuto del bene immobile.
L'ordinanza è stata emessa nel corso di un procedimento civile,
qualificato come opposizione agli atti esecutivi, promosso per
usufruire dell'immobile quale dimora saltuaria (risiedendo l'attore
in Bergamo, ma dovendo svolgere un incarico di insegnamento presso
l'Università di Venezia).
Secondo il giudice a quo - che richiama anche la sentenza n. 89
del 1984 di questa Corte - la norma in oggetto violerebbe, in primo
luogo, il disposto dell'art. 24 della Costituzione, in ragione del
lungo periodo di sospensione, che paralizzerebbe sine die un diritto
già proclamato come tale; in secondo luogo risulterebbe vulnerato
anche l'art. 42 della Costituzione, essendo configurabile
un'espropriazione di fatto.
Afferma inoltre il Pretore rimettente che, comunque, la norma
violerebbe l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole
disparità di trattamento tra i locatori che intendono adibire
l'immobile a propria residenza e quelli che intendono, invece,
usufruirne per esigenze abitative stabili, pur se per periodi
limitati nel tempo.
2.2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile in ragione della discrezionalità legislativa o
comunque infondata.
Ben diversa - risulterebbe a parere dell'Avvocatura - l'esigenza
di colui che deve rientrare nella disponibilità dell'alloggio di cui
è proprietario, per stabilirvi la residenza per sé o per il proprio
nucleo familiare, da quella del proprietario che voglia, invece,
stabilirvi - anche se per giustificate esigenze di lavoro - una
dimora temporanea.
L'Avvocatura generale dello Stato ritiene, inoltre, non pertinente
il richiamo all'art. 24 della Costituzione, in quanto il presunto
congelamento del diritto di adire l'autorità giudiziaria
rappresenterebbe l'effetto di una volontà legislativa che incide sul
piano sostanziale degli interessi e non su quello processuale del
diritto di azione.
Non si ravviserebbe inoltre la denunziata violazione dell'art. 42
della Costituzione, dal momento che l'impossibilità di rientrare in
possesso dell'alloggio locato per il limite massimo di sei anni non
presenterebbe i caratteri di una espropriazione, ma piuttosto quelli
di una misura temporanea, giustificabile con la particolare
situazione del patrimonio edilizio urbano di Venezia e delle esigenze
della popolazione, alla cui tutela la norma de qua appare
indirizzata. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Venezia, con due ordinanze emesse entrambe il 3
luglio 1993, dubita della legittimità costituzionale - in
riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione - dell'art. 3
della legge 8 novembre 1991, n. 360, nella parte in cui, accordando
una proroga dell'esecuzione dei titoli di rilascio d'immobili urbani
adibiti ad uso abitativo nei centri storici di Venezia e Chioggia,
comprimerebbe il diritto di proprietà e pregiudicherebbe la
possibilità di far valere un diritto già riconosciuto, ed inoltre:
a) nella parte in cui non estende la deroga alla sospensione
dell'esecuzione dei titoli di rilascio, ivi prevista in favore delle
necessità abitative del locatore e dei suoi familiari, anche alle
società-persone giuridiche per fini residenziali dei loro
dipendenti; b) là dove non prevede, come eccezione ulteriore al
citato regime di sospensione, anche l'ipotesi di utilizzo
dell'immobile da parte del locatore onde soddisfare "esigenze
abitative stabili e serie, anche se per periodi limitati di tempo".
2. - Per l'analogia dei profili dedotti e l'identità della norma
impugnata i giudizi possono essere trattati congiuntamente e decisi
con un'unica sentenza.
3. - Le questioni non sono fondate.
La legge in esame accorda una speciale tutela al particolarissimo
ambito territoriale costituito dai centri storici di Venezia e
Chioggia, prevedendo una sospensione dell'esecuzione dei titoli di
rilascio degli immobili ad uso abitativo per tre anni, salvo un
ulteriore periodo da fissarsi, nel limite massimo di altri tre anni,
da parte del Ministro dei lavori pubblici.
Il solo profilo attualmente rilevante è quello del primo
triennio, incidente sulle situazioni dedotte nei giudizi a quibus. Al
riguardo va osservato che si è in presenza di una scelta
legislativa, dalla quale esula chiaramente ogni profilo
d'irrazionalità poiché il legislatore, privilegiando la popolazione
residente in zone soggette ad un particolare degrado edilizio - e
tuttavia uniche per pregio artistico - si è proposto di diluire nel
tempo l'abbandono degl'immobili con l'impoverimento culturale e la
perdita delle caratteristiche tradizionali di tali insediamenti
abitativi, che inevitabilmente ne conseguirebbero.
3.1. - La ratio legis, rinvenibile nella specificità della
descritta situazione, esclude altresì il denunziato vulnus dell'art.
42 della Costituzione da parte della norma, stante l'eccezionalità e
temporaneità dell'intervento, che attua un bilanciamento tra la
tutela della proprietà e quella dei valori del patrimonio artistico,
oltre che degl'interessi dei conduttori, facendo comunque salvi i
"casi di documentate necessità del locatore" di disporre
dell'immobile "per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o
dei figli", (oltre che i casi di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, recante "misure urgenti per
fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative",
convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61).
3.2. - Strumentale a detto bilanciamento è poi da considerare la
limitazione dell'azione esecutiva conseguente al prescelto mezzo
della sospensione dell'esecuzione dei titoli di rilascio, la quale
dunque, siccome semplice riflesso della rilevata volontà
legislativa, incidente sul piano sostanziale degli interessi, non
può affatto risolversi nella denunziata violazione dell'art. 24
della Costituzione, che concerne il diritto alla tutela
giurisdizionale.
3.3. - Quanto infine alle censure riguardanti l'art. 3 della
Costituzione sotto il profilo del principio d'eguaglianza, si osserva
che la valutazione del legislatore circa la salvaguardia delle sole
esigenze abitative del locatore e dei suoi familiari, esprime un
giudizio di meritevolezza già sotteso alla legislazione vincolistica
e successivamente tradottosi, proprio con riguardo alla fase
esecutiva dei titoli di rilascio, nell'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, norma che ha
codificato la necessità accanto alle ipotesi di abbandono
dell'immobile, di morosità o di disponibilità di altro alloggio.
Trattasi, com'è evidente, di situazione che non può essere messa
a confronto con altre, incentrate su esigenze diverse o più
limitate, suscettibili di soddisfazione attraverso le varie utilità
che il locatore possa e voglia trarre dall'immobile.
Ciò spiega e giustifica la lamentata disparità di trattamento,
non solo nei confronti della persona fisica che non ha la necessità
di utilizzare il bene come "residenza" per sé e/o per il proprio
nucleo familiare, ma anche nei confronti della società-persona
giuridica che intende farvi abitare i propri dipendenti. L'uso del
bene da parte della società-persona giuridica, infatti, in via
diretta come in via indiretta, è sempre in connessione con lo
svolgimento di una soggettività che rimane comunque nell'àmbito
delle relazioni economiche, rispetto alle quali il legislatore ha
inteso dare prevalenza ai diritti della persona umana e della
famiglia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione dal Pretore di
Venezia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte