Sentenza n. 166/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1998 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto
comma, del codice civile e del combinato disposto degli artt. 151,
primo comma, e 155 stesso codice promossi con ordinanze emesse il 29
ottobre 1996 dal Tribunale di Como sul reclamo proposto da Butti
Patrizia contro Negrini Valerio, iscritta al n. 1333 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1997 ed il 27 dicembre 1996 dal
pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Zecchino Maria
e Moriondo Francesco, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Como, adi'to con reclamo avverso un
provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare di sequestro
giudiziario, con la quale era stata chiesta l'assegnazione della casa
familiare di proprietà esclusiva del convenuto, dal genitore
naturale affidatario di figlio minore, nato durante un rapporto di
convivenza more uxorio e riconosciuto da entrambi i genitori, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma,
del codice civile, nella parte in cui non prevede la possibilità di
assegnare in godimento la casa familiare al genitore naturale
affidatario di un minore, o convivente con prole maggiorenne ma non
economicamente autosufficiente, anche se lo stesso genitore
affidatario non sia titolare di diritti reali o di godimento
sull'immobile.
Il giudice rimettente premette anzitutto di non aderire a
quell'orientamento giurisprudenziale e dottrinario, che reputa
applicabile per analogia alla famiglia di fatto la disciplina
normativa della famiglia legittima ed in particolare il provvedimento
di assegnazione della casa familiare di cui all'art. 155, quarto
comma, del codice civile, in quanto la emanazione di tale
provvedimento si fonda sul necessario presupposto del matrimonio,
come, del resto, si desume dallo stesso tenore letterale della
disposizione in oggetto, che fa riferimento al "coniuge cui vengono
affidati i figli", non già al "genitore".
Inoltre, ad avviso del rimettente, l'applicazione analogica della
norma censurata e l'interpretazione estensiva di essa devono
ritenersi escluse dalla circostanza che il potere del giudice di
attribuire il godimento della casa familiare ad un soggetto che su di
essa non vanti alcun diritto, estromettendone il titolare, ha natura
eccezionale e non è configurabile al di fuori delle fattispecie
espressamente previste.
Ciò premesso, il giudice a quo ravvisa un contrasto tra la norma
censurata, che non consente di disporre l'assegnazione della casa
familiare al genitore naturale affidatario di figlio minore, e gli
artt. 3 e 30 della Costituzione, per violazione del principio di
uguaglianza e del principio di tutela dei figli naturali.
2. - Nel corso di un procedimento cautelare, nel quale la
ricorrente, proprietaria esclusiva di un immobile, ove abitava con il
convivente more uxorio e con il figlio minore, nato durante la
stessa convivenza e riconosciuto da entrambi i genitori, aveva
chiesto, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile,
l'emissione di un provvedimento avente ad oggetto l'ordine di
allontanamento del convivente, essendo divenuta intollerabile la
prosecuzione del detto rapporto di fatto, il pretore di Torino ha
sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 151, primo comma, e 155 del codice civile, nella
parte in cui non prevede che la separazione giudiziale e i
provvedimenti riguardanti i figli e l'assegnazione della casa
familiare possano essere richiesti al giudice dal convivente more
uxorio con il procedimento disciplinato dagli artt. 706, 707, 708 e
709 del codice di procedura civile.
Il giudice rimettente osserva, in primo luogo, come la cessazione
della convivenza more uxorio non possa essere trattata alla stregua
della cessazione di un qualunque rapporto obbligatorio (prospettato,
nella specie, quale comodato), senza che da ciò derivi la lesione di
diritti costituzionalmente garantiti, a meno che ad essa non vengano
applicati alcuni strumenti di tutela previsti per il matrimonio, come
l'assegnazione della casa di abitazione e l'affidamento dei figli,
allorché vi sia prole naturale.
Ad avviso del giudice a quo la differenziazione, in relazione agli
strumenti di tutela, tra la convivenza more uxorio e la famiglia
legittima determina una violazione:
a) dell'art. 2 della Costituzione, in quanto il diritto
all'abitazione deve essere garantito anche al convivente more uxorio
che abbia contribuito, a proprie spese, all'acquisizione di un
diritto reale o di godimento sull'immobile, nel quale si è
esercitata la convivenza con la prole naturale, potendo tale diritto
essere sacrificato solo se questo sia in conflitto con altri diritti
della persona, della prole e della famiglia;
b) dell'art. 24 della Costituzione, poiché il diritto
all'abitazione del convivente more uxorio con prole naturale non
riceve le medesime garanzie processuali previste dagli artt. 706 e
seguenti del codice di procedura civile in relazione alla separazione
dei coniugi;
c) dell'art. 30 della Costituzione, in quanto il diritto-dovere
dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli non è
ugualmente garantito rispetto ai figli nati fuori del matrimonio,
essendo consentito al convivente more uxorio che sia titolare del
diritto reale o di godimento sulla casa familiare, di instaurare il
processo innanzi al pretore, competente ai sensi dell'art. 8, cod.
proc. civ., senza obbligo alcuno, da parte del giudice, di valutare i
diritti dell'altro convivente e della prole;
d) dell'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole disparità
di trattamento, in caso di separazione dei genitori, di situazioni
giuridiche omogenee, relative al diritto all'abitazione e ai doveri
dei genitori nei confronti dei figli, secondo che esse traggano
origine dal matrimonio o dalla convivenza more uxorio. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Como dubita, in riferimento agli artt. 3 e 30
della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 155,
quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la
possibilità di assegnare in godimento la casa familiare al genitore
naturale affidatario di un minore, o convivente con prole maggiorenne
non economicamente autosufficiente, anche se lo stesso genitore
affidatario non sia titolare di diritti reali o di godimento
sull'immobile.
Il pretore di Torino ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 151, primo comma, e
155 del codice civile, nella parte in cui non prevede che la
separazione giudiziale e i provvedimenti riguardanti i figli e
l'assegnazione della casa familiare possano essere richiesti al
giudice dal convivente more uxorio con il procedimento disciplinato
dagli artt. 706, 707, 708 e 709 del codice di procedura civile.
Poiché le dette ordinanze sollevano questioni di legittimità
costituzionale connesse, i relativi giudizi possono essere riuniti e
vengono decisi con un'unica sentenza.
2. - La questione prospettata dal Tribunale di Como è infondata
nei sensi appresso precisati. Essa involge profili di serio ed
indubbio rilievo giuridico-sociale in ordine alla concreta ed
effettiva equiparazione tra filiazione legittima e filiazione
naturale, che non di rado, in assenza di specifiche previsioni
normative, risulta affidata all'opera interpretativa della
giurisprudenza.
Gli interventi legislativi succedutisi in materia, tra cui,
particolarmente, le disposizioni della legge n. 431 del 1967
sull'adozione speciale, la riforma del diritto di famiglia del 1975 e
la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, di cui
alla legge n. 184 del 1983, dimostrano come sia stata riconosciuta
all'interesse del minore una posizione preminente. L'espresso
riconoscimento del diritto del minore ad essere educato nell'ambito
della propria famiglia e le norme dirette a garantire concreta
assistenza e cura ai minori privi di un idoneo ambiente familiare
sono elementi sintomatici della inversione di tendenza verificatasi
nella valutazione comparativa dei diversi interessi, che situa in
posizione nitidamente sopraordinata le esigenze dei minori; del pari,
l'effettiva attuazione dei principi costituzionali a tutela della
filiazione naturale può ritenersi una delle principali
caratteristiche della riforma del diritto di famiglia, evidenziata
dall'attribuzione di specifici contenuti al canone della
equiparazione dei figli - naturali e legittimi - e dalla connotazione
di assolutezza riferita al valore della procreazione.
3. - La questione proposta dal Tribunale rimettente concerne la
regolamentazione della cessazione del rapporto di convivenza di fatto
nello specifico profilo inerente all'assegnazione della casa
familiare al genitore naturale affidatario di figli minori, o
convivente con prole maggiorenne non ancora economicamente
autosufficiente. Si lamenta, in particolare, l'assenza di una
disciplina corrispondente a quella dettata dall'art. 155 del codice
civile in relazione alla separazione dei coniugi, che il rimettente
stesso ritiene non applicabile analogicamente, per difetto del
presupposto consistente nel matrimonio.
Ed in effetti, attesa la collocazione della norma nel capo relativo
allo scioglimento del matrimonio e alla separazione dei coniugi,
correttamente viene escluso il ricorso all'analogia, in quanto essa
presuppone la similarità delle situazioni, la quale, oltre a non
essere presente tra il rapporto coniugale e quello di mera convivenza
in sé considerati, non è voluta dalle stesse parti, che nel
preferire un rapporto di fatto hanno dimostrato di non voler assumere
i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio; onde la imposizione di
norme, applicate in via analogica, a coloro che non hanno voluto
assumere i diritti e i doveri inerenti al rapporto coniugale si
potrebbe tradurre in una inammissibile violazione della libertà di
scelta tra matrimonio e forme di convivenza.
Di fronte a tale corretta interpretazione è necessario muovere da
una diversa prospettiva ed affrontare la questione ponendosi sul
piano del rapporto di filiazione e delle norme ad esso relative.
Tra le disposizioni della legge di riforma del diritto di famiglia
maggiormente incisive in subiecta materia particolare importanza
assume l'art. 317-bis secondo comma, del codice civile, che, nella
evidente finalità di assicurare una pari tutela dei figli naturali
rispetto a quelli legittimi, disciplina l'esercizio della potestà
dei genitori sui figli naturali in modo corrispondente a quello
previsto in relazione alla famiglia legittima: infatti, qualora il
riconoscimento sia fatto da entrambi i genitori e questi siano
conviventi, l'esercizio della potestà sui figli naturali è regolato
mediante espresso rinvio all'art. 316 del codice civile, relativo
appunto alla potestà dei genitori sui figli legittimi.
Ed ancora, l'art. 261, cod. civ., enuncia il fondamentale principio
in forza del quale il riconoscimento comporta da parte del genitore
l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei
confronti dei figli legittimi, il che attesta l'assoluta preminenza
attribuita al rapporto di filiazione in quanto tale.
Nello spirito della riforma del 1975, il matrimonio non costituisce
più elemento di discrimine nei rapporti tra genitori e figli -
legittimi e naturali riconosciuti - identico essendo il contenuto dei
doveri, oltre che dei diritti, degli uni nei confronti degli altri.
La condizione giuridica dei genitori tra di loro, in relazione al
vincolo coniugale, non può determinare una condizione deteriore per
i figli, poiché quell'insieme di regole, che costituiscono l'essenza
del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di
mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, derivante
dalla qualità di genitore, trova fondamento nell'art. 30 della
Costituzione che richiama i genitori all'obbligo di responsabilità.
4. - Il valore costituzionale di tutela della filiazione trova
concreta specificazione nelle disposizioni previste dagli artt. 147 e
148 del codice civile, che, in quanto complessivamente richiamate dal
successivo art. 261, devono essere riguardate nel loro contenuto
effettivo, indipendentemente dalla menzione legislativa della
qualità di coniuge, trattandosi dei medesimi doveri imposti ai
genitori che abbiano compiuto il riconoscimento dei figli naturali.
Il primo obbligo enunciato dall'art. 147 del codice civile consiste
in quello di mantenimento della prole: è questo un dovere
inderogabile, che nella sua concreta attuazione è commisurato in
proporzione alle rispettive sostanze dei genitori e alle capacità di
lavoro di ciascuno. Procede per necessità da ciò che i
provvedimenti giudiziali inerenti all'entità dell'obbligo, poiché
questa è rapportata ad elementi variabili nel tempo, sono soggetti a
modifica in conseguenza del mutamento della situazione di fatto.
L'assolutezza dell'obbligo in esame e l'indissolubilità del suo
legame con il rapporto di filiazione sono confermati dall'intervento
imposto dal legislatore agli altri ascendenti legittimi o naturali,
che sono tenuti, quando i genitori siano privi di mezzi sufficienti,
a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano
adempiere al loro dovere di cura nei confronti dei figli, il quale
dovere resta inderogabilmente a carico dei genitori.
Ora, il concetto di mantenimento comprende in via primaria il
soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente
alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto
sviluppo psicologico e fisico del figlio, e segnatamente tra queste,
in ordine all'effettivo adempimento del predetto obbligo, assumono
profonda rilevanza la predisposizione e la conservazione
dell'ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, di
interessi e di consuetudini di vita, che contribuisce in misura
fondamentale alla formazione armonica della personalità del figlio.
La tutela dell'interesse della prole rappresenta infatti la ratio in
forza della quale il legislatore, prevedendo la disciplina circa
l'assegnazione della casa familiare in sede di separazione dei
coniugi, ha introdotto il criterio preferenziale, ancorché non
assoluto, indicato dal quarto comma dell'art. 155 del codice civile,
la cui applicazione è rimessa alla valutazione del giudice in
relazione alla situazione concreta. Sotto questo profilo l'obbligo di
mantenimento si sostanzia quindi nell'assicurare ai figli l'idoneità
della dimora, intesa quale luogo di formazione e sviluppo della
personalità psico-fisica dei medesimi; onde l'attuazione di detto
dovere non può in alcun modo essere condizionata dalla assenza del
vincolo coniugale tra i genitori, poiché la fonte dell'obbligo de
quo agitur è unica, ma sufficiente: quella del rapporto di
filiazione.
La mancanza di una specifica norma che regoli le conseguenze,
riguardo ai figli, della cessazione del rapporto di convivenza di
fatto dei genitori non impedisce allora di trarre da una
interpretazione sistematica delle norme in tema di filiazione la
regula iuris da applicare in concreto, senza necessità di ricorrere
all'analogia, né ad una declaratoria di incostituzionalità.
L'interprete è infatti al cospetto di un sistema perfettamente
coerente con i principi costituzionali, nel quale è già contenuta
la norma che gli consente di regolamentare, ex latere filii le
conseguenze della cessazione della convivenza di fatto: la linea di
guida cui egli deve attenersi è l'interesse del figlio alla
abitazione, come al mantenimento, correlato alla posizione di dovere
facente capo al genitore.
L'assegnazione della casa familiare nell'ipotesi di cessazione di
un rapporto di convivenza more uxorio allorché vi siano figli minori
o maggiorenni non economicamente autosufficienti, deve quindi
regolarsi mediante l'applicazione del principio di responsabilità
genitoriale, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace
soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere
dalla qualificazione dello status (sentenza n. 99 del 1997).
La disposizione impugnata si sottrae pertanto alle dedotte censure
di incostituzionalità, in quanto il principio invocato dal giudice a
quo - la tutela del minore attraverso l'assegnazione in godimento
dell'abitazione, oltre che la determinazione di una somma dovuta per
il suo mantenimento - è immanente nell'ordinamento e deve essere
attuato sulla base di una interpretazione sistematica degli artt.
261, 147 e 148 del codice civile in correlazione con l'art. 30 della
Costituzione, senza necessità dell'intervento caducatorio di questa
Corte.
5. - Il pretore di Torino prospetta la illegittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 151, primo comma, e
155 del codice civile, il quale non prevede la possibilità di
applicare il procedimento previsto dagli artt. 706 e seguenti del
codice di procedura civile ai conviventi more uxorio con prole.
La questione è manifestamente infondata.
L'impossibilità di disciplinare la convivenza di fatto con le
stesse regole previste per la famiglia legittima deriva dalla
considerazione che il fondamento dei diritti e dei doveri indicati
nel capo IV del titolo VI del codice civile è costituito
dall'istituto stesso del matrimonio, sì che la cessazione della
convivenza matrimoniale richiede necessariamente una regolamentazione
specifica di tutti gli effetti conseguenti. Tale regolamentazione è
disciplinata nel profilo sostanziale dagli artt. 150-158 del codice
civile e nell'aspetto processuale dagli artt. 706-709 del codice di
procedura civile.
Si è già detto al punto 3) che la convivenza more uxorio
rappresenta l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che
il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio: da ciò
deriva che l'estensione automatica di queste regole alla famiglia di
fatto potrebbe costituire una violazione dei principi di libera
determinazione delle parti. La inapplicabilità della disciplina
della separazione dei coniugi alla cessazione delle convivenze di
fatto, nel cui ambito sia nata prole, non equivale tuttavia ad
affermare che la tutela dei minori, nati da quelle unioni, resti
priva di disciplina, essendo invocabile l'intervento del giudice,
che, nella pronuncia dei provvedimenti concernenti i figli, è tenuto
alla specifica valutazione dell'interesse di questi. Come questa
Corte ha già avuto modo di affermare proprio in relazione alla
cessazione delle convivenze di fatto e alle diverse competenze
rispettivamente attribuite al tribunale per i minorenni e al
tribunale ordinario per la emanazione dei provvedimenti riguardo
all'affidamento e al mantenimento dei figli naturali (sentenza n. 23
del 1996), "manca un processo necessariamente unitario che coinvolga
il momento della separazione, quello della sorte dei figli comuni e
quello del regolamento dei rapporti patrimoniali sia tra loro che
relativamente al mantenimento della prole".
L'assenza di un procedimento specularmente corrispondente a quello
di separazione dei coniugi involge questioni di politica legislativa,
ma certamente non determina la violazione dei principi costituzionali
invocati dal rimettente, in considerazione della diversità delle
situazioni poste a raffronto, che non ne consente la reductio ad
unitatem.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 30 della Costituzione, dal tribunale di Como con
l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 151, primo comma, e
155 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24
e 30 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte