Corte costituzionale

Sentenza n. 166/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1998 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto

comma, del codice civile e del combinato disposto degli artt. 151,

primo comma, e 155 stesso codice promossi con ordinanze emesse il 29

ottobre 1996 dal Tribunale di Como sul reclamo proposto da Butti

Patrizia contro Negrini Valerio, iscritta al n. 1333 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1997 ed il 27 dicembre 1996 dal

pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Zecchino Maria

e Moriondo Francesco, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Como, adi'to con reclamo avverso un

provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare di sequestro

giudiziario, con la quale era stata chiesta l'assegnazione della casa

familiare di proprietà esclusiva del convenuto, dal genitore

naturale affidatario di figlio minore, nato durante un rapporto di

convivenza more uxorio e riconosciuto da entrambi i genitori, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma,

del codice civile, nella parte in cui non prevede la possibilità di

assegnare in godimento la casa familiare al genitore naturale

affidatario di un minore, o convivente con prole maggiorenne ma non

economicamente autosufficiente, anche se lo stesso genitore

affidatario non sia titolare di diritti reali o di godimento

sull'immobile.

Il giudice rimettente premette anzitutto di non aderire a

quell'orientamento giurisprudenziale e dottrinario, che reputa

applicabile per analogia alla famiglia di fatto la disciplina

normativa della famiglia legittima ed in particolare il provvedimento

di assegnazione della casa familiare di cui all'art. 155, quarto

comma, del codice civile, in quanto la emanazione di tale

provvedimento si fonda sul necessario presupposto del matrimonio,

come, del resto, si desume dallo stesso tenore letterale della

disposizione in oggetto, che fa riferimento al "coniuge cui vengono

affidati i figli", non già al "genitore".

Inoltre, ad avviso del rimettente, l'applicazione analogica della

norma censurata e l'interpretazione estensiva di essa devono

ritenersi escluse dalla circostanza che il potere del giudice di

attribuire il godimento della casa familiare ad un soggetto che su di

essa non vanti alcun diritto, estromettendone il titolare, ha natura

eccezionale e non è configurabile al di fuori delle fattispecie

espressamente previste.

Ciò premesso, il giudice a quo ravvisa un contrasto tra la norma

censurata, che non consente di disporre l'assegnazione della casa

familiare al genitore naturale affidatario di figlio minore, e gli

artt. 3 e 30 della Costituzione, per violazione del principio di

uguaglianza e del principio di tutela dei figli naturali.

2. - Nel corso di un procedimento cautelare, nel quale la

ricorrente, proprietaria esclusiva di un immobile, ove abitava con il

convivente more uxorio e con il figlio minore, nato durante la

stessa convivenza e riconosciuto da entrambi i genitori, aveva

chiesto, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile,

l'emissione di un provvedimento avente ad oggetto l'ordine di

allontanamento del convivente, essendo divenuta intollerabile la

prosecuzione del detto rapporto di fatto, il pretore di Torino ha

sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 151, primo comma, e 155 del codice civile, nella

parte in cui non prevede che la separazione giudiziale e i

provvedimenti riguardanti i figli e l'assegnazione della casa

familiare possano essere richiesti al giudice dal convivente more

uxorio con il procedimento disciplinato dagli artt. 706, 707, 708 e

709 del codice di procedura civile.

Il giudice rimettente osserva, in primo luogo, come la cessazione

della convivenza more uxorio non possa essere trattata alla stregua

della cessazione di un qualunque rapporto obbligatorio (prospettato,

nella specie, quale comodato), senza che da ciò derivi la lesione di

diritti costituzionalmente garantiti, a meno che ad essa non vengano

applicati alcuni strumenti di tutela previsti per il matrimonio, come

l'assegnazione della casa di abitazione e l'affidamento dei figli,

allorché vi sia prole naturale.

Ad avviso del giudice a quo la differenziazione, in relazione agli

strumenti di tutela, tra la convivenza more uxorio e la famiglia

legittima determina una violazione:

a) dell'art. 2 della Costituzione, in quanto il diritto

all'abitazione deve essere garantito anche al convivente more uxorio

che abbia contribuito, a proprie spese, all'acquisizione di un

diritto reale o di godimento sull'immobile, nel quale si è

esercitata la convivenza con la prole naturale, potendo tale diritto

essere sacrificato solo se questo sia in conflitto con altri diritti

della persona, della prole e della famiglia;

b) dell'art. 24 della Costituzione, poiché il diritto

all'abitazione del convivente more uxorio con prole naturale non

riceve le medesime garanzie processuali previste dagli artt. 706 e

seguenti del codice di procedura civile in relazione alla separazione

dei coniugi;

c) dell'art. 30 della Costituzione, in quanto il diritto-dovere

dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli non è

ugualmente garantito rispetto ai figli nati fuori del matrimonio,

essendo consentito al convivente more uxorio che sia titolare del

diritto reale o di godimento sulla casa familiare, di instaurare il

processo innanzi al pretore, competente ai sensi dell'art. 8, cod.

proc. civ., senza obbligo alcuno, da parte del giudice, di valutare i

diritti dell'altro convivente e della prole;

d) dell'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole disparità

di trattamento, in caso di separazione dei genitori, di situazioni

giuridiche omogenee, relative al diritto all'abitazione e ai doveri

dei genitori nei confronti dei figli, secondo che esse traggano

origine dal matrimonio o dalla convivenza more uxorio. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Como dubita, in riferimento agli artt. 3 e 30

della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 155,

quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la

possibilità di assegnare in godimento la casa familiare al genitore

naturale affidatario di un minore, o convivente con prole maggiorenne

non economicamente autosufficiente, anche se lo stesso genitore

affidatario non sia titolare di diritti reali o di godimento

sull'immobile.

Il pretore di Torino ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 151, primo comma, e

155 del codice civile, nella parte in cui non prevede che la

separazione giudiziale e i provvedimenti riguardanti i figli e

l'assegnazione della casa familiare possano essere richiesti al

giudice dal convivente more uxorio con il procedimento disciplinato

dagli artt. 706, 707, 708 e 709 del codice di procedura civile.

Poiché le dette ordinanze sollevano questioni di legittimità

costituzionale connesse, i relativi giudizi possono essere riuniti e

vengono decisi con un'unica sentenza.

2. - La questione prospettata dal Tribunale di Como è infondata

nei sensi appresso precisati. Essa involge profili di serio ed

indubbio rilievo giuridico-sociale in ordine alla concreta ed

effettiva equiparazione tra filiazione legittima e filiazione

naturale, che non di rado, in assenza di specifiche previsioni

normative, risulta affidata all'opera interpretativa della

giurisprudenza.

Gli interventi legislativi succedutisi in materia, tra cui,

particolarmente, le disposizioni della legge n. 431 del 1967

sull'adozione speciale, la riforma del diritto di famiglia del 1975 e

la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, di cui

alla legge n. 184 del 1983, dimostrano come sia stata riconosciuta

all'interesse del minore una posizione preminente. L'espresso

riconoscimento del diritto del minore ad essere educato nell'ambito

della propria famiglia e le norme dirette a garantire concreta

assistenza e cura ai minori privi di un idoneo ambiente familiare

sono elementi sintomatici della inversione di tendenza verificatasi

nella valutazione comparativa dei diversi interessi, che situa in

posizione nitidamente sopraordinata le esigenze dei minori; del pari,

l'effettiva attuazione dei principi costituzionali a tutela della

filiazione naturale può ritenersi una delle principali

caratteristiche della riforma del diritto di famiglia, evidenziata

dall'attribuzione di specifici contenuti al canone della

equiparazione dei figli - naturali e legittimi - e dalla connotazione

di assolutezza riferita al valore della procreazione.

3. - La questione proposta dal Tribunale rimettente concerne la

regolamentazione della cessazione del rapporto di convivenza di fatto

nello specifico profilo inerente all'assegnazione della casa

familiare al genitore naturale affidatario di figli minori, o

convivente con prole maggiorenne non ancora economicamente

autosufficiente. Si lamenta, in particolare, l'assenza di una

disciplina corrispondente a quella dettata dall'art. 155 del codice

civile in relazione alla separazione dei coniugi, che il rimettente

stesso ritiene non applicabile analogicamente, per difetto del

presupposto consistente nel matrimonio.

Ed in effetti, attesa la collocazione della norma nel capo relativo

allo scioglimento del matrimonio e alla separazione dei coniugi,

correttamente viene escluso il ricorso all'analogia, in quanto essa

presuppone la similarità delle situazioni, la quale, oltre a non

essere presente tra il rapporto coniugale e quello di mera convivenza

in sé considerati, non è voluta dalle stesse parti, che nel

preferire un rapporto di fatto hanno dimostrato di non voler assumere

i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio; onde la imposizione di

norme, applicate in via analogica, a coloro che non hanno voluto

assumere i diritti e i doveri inerenti al rapporto coniugale si

potrebbe tradurre in una inammissibile violazione della libertà di

scelta tra matrimonio e forme di convivenza.

Di fronte a tale corretta interpretazione è necessario muovere da

una diversa prospettiva ed affrontare la questione ponendosi sul

piano del rapporto di filiazione e delle norme ad esso relative.

Tra le disposizioni della legge di riforma del diritto di famiglia

maggiormente incisive in subiecta materia particolare importanza

assume l'art. 317-bis secondo comma, del codice civile, che, nella

evidente finalità di assicurare una pari tutela dei figli naturali

rispetto a quelli legittimi, disciplina l'esercizio della potestà

dei genitori sui figli naturali in modo corrispondente a quello

previsto in relazione alla famiglia legittima: infatti, qualora il

riconoscimento sia fatto da entrambi i genitori e questi siano

conviventi, l'esercizio della potestà sui figli naturali è regolato

mediante espresso rinvio all'art. 316 del codice civile, relativo

appunto alla potestà dei genitori sui figli legittimi.

Ed ancora, l'art. 261, cod. civ., enuncia il fondamentale principio

in forza del quale il riconoscimento comporta da parte del genitore

l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei

confronti dei figli legittimi, il che attesta l'assoluta preminenza

attribuita al rapporto di filiazione in quanto tale.

Nello spirito della riforma del 1975, il matrimonio non costituisce

più elemento di discrimine nei rapporti tra genitori e figli -

legittimi e naturali riconosciuti - identico essendo il contenuto dei

doveri, oltre che dei diritti, degli uni nei confronti degli altri.

La condizione giuridica dei genitori tra di loro, in relazione al

vincolo coniugale, non può determinare una condizione deteriore per

i figli, poiché quell'insieme di regole, che costituiscono l'essenza

del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di

mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, derivante

dalla qualità di genitore, trova fondamento nell'art. 30 della

Costituzione che richiama i genitori all'obbligo di responsabilità.

4. - Il valore costituzionale di tutela della filiazione trova

concreta specificazione nelle disposizioni previste dagli artt. 147 e

148 del codice civile, che, in quanto complessivamente richiamate dal

successivo art. 261, devono essere riguardate nel loro contenuto

effettivo, indipendentemente dalla menzione legislativa della

qualità di coniuge, trattandosi dei medesimi doveri imposti ai

genitori che abbiano compiuto il riconoscimento dei figli naturali.

Il primo obbligo enunciato dall'art. 147 del codice civile consiste

in quello di mantenimento della prole: è questo un dovere

inderogabile, che nella sua concreta attuazione è commisurato in

proporzione alle rispettive sostanze dei genitori e alle capacità di

lavoro di ciascuno. Procede per necessità da ciò che i

provvedimenti giudiziali inerenti all'entità dell'obbligo, poiché

questa è rapportata ad elementi variabili nel tempo, sono soggetti a

modifica in conseguenza del mutamento della situazione di fatto.

L'assolutezza dell'obbligo in esame e l'indissolubilità del suo

legame con il rapporto di filiazione sono confermati dall'intervento

imposto dal legislatore agli altri ascendenti legittimi o naturali,

che sono tenuti, quando i genitori siano privi di mezzi sufficienti,

a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano

adempiere al loro dovere di cura nei confronti dei figli, il quale

dovere resta inderogabilmente a carico dei genitori.

Ora, il concetto di mantenimento comprende in via primaria il

soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente

alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto

sviluppo psicologico e fisico del figlio, e segnatamente tra queste,

in ordine all'effettivo adempimento del predetto obbligo, assumono

profonda rilevanza la predisposizione e la conservazione

dell'ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, di

interessi e di consuetudini di vita, che contribuisce in misura

fondamentale alla formazione armonica della personalità del figlio.

La tutela dell'interesse della prole rappresenta infatti la ratio in

forza della quale il legislatore, prevedendo la disciplina circa

l'assegnazione della casa familiare in sede di separazione dei

coniugi, ha introdotto il criterio preferenziale, ancorché non

assoluto, indicato dal quarto comma dell'art. 155 del codice civile,

la cui applicazione è rimessa alla valutazione del giudice in

relazione alla situazione concreta. Sotto questo profilo l'obbligo di

mantenimento si sostanzia quindi nell'assicurare ai figli l'idoneità

della dimora, intesa quale luogo di formazione e sviluppo della

personalità psico-fisica dei medesimi; onde l'attuazione di detto

dovere non può in alcun modo essere condizionata dalla assenza del

vincolo coniugale tra i genitori, poiché la fonte dell'obbligo de

quo agitur è unica, ma sufficiente: quella del rapporto di

filiazione.

La mancanza di una specifica norma che regoli le conseguenze,

riguardo ai figli, della cessazione del rapporto di convivenza di

fatto dei genitori non impedisce allora di trarre da una

interpretazione sistematica delle norme in tema di filiazione la

regula iuris da applicare in concreto, senza necessità di ricorrere

all'analogia, né ad una declaratoria di incostituzionalità.

L'interprete è infatti al cospetto di un sistema perfettamente

coerente con i principi costituzionali, nel quale è già contenuta

la norma che gli consente di regolamentare, ex latere filii le

conseguenze della cessazione della convivenza di fatto: la linea di

guida cui egli deve attenersi è l'interesse del figlio alla

abitazione, come al mantenimento, correlato alla posizione di dovere

facente capo al genitore.

L'assegnazione della casa familiare nell'ipotesi di cessazione di

un rapporto di convivenza more uxorio allorché vi siano figli minori

o maggiorenni non economicamente autosufficienti, deve quindi

regolarsi mediante l'applicazione del principio di responsabilità

genitoriale, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace

soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere

dalla qualificazione dello status (sentenza n. 99 del 1997).

La disposizione impugnata si sottrae pertanto alle dedotte censure

di incostituzionalità, in quanto il principio invocato dal giudice a

quo - la tutela del minore attraverso l'assegnazione in godimento

dell'abitazione, oltre che la determinazione di una somma dovuta per

il suo mantenimento - è immanente nell'ordinamento e deve essere

attuato sulla base di una interpretazione sistematica degli artt.

261, 147 e 148 del codice civile in correlazione con l'art. 30 della

Costituzione, senza necessità dell'intervento caducatorio di questa

Corte.

5. - Il pretore di Torino prospetta la illegittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 151, primo comma, e

155 del codice civile, il quale non prevede la possibilità di

applicare il procedimento previsto dagli artt. 706 e seguenti del

codice di procedura civile ai conviventi more uxorio con prole.

La questione è manifestamente infondata.

L'impossibilità di disciplinare la convivenza di fatto con le

stesse regole previste per la famiglia legittima deriva dalla

considerazione che il fondamento dei diritti e dei doveri indicati

nel capo IV del titolo VI del codice civile è costituito

dall'istituto stesso del matrimonio, sì che la cessazione della

convivenza matrimoniale richiede necessariamente una regolamentazione

specifica di tutti gli effetti conseguenti. Tale regolamentazione è

disciplinata nel profilo sostanziale dagli artt. 150-158 del codice

civile e nell'aspetto processuale dagli artt. 706-709 del codice di

procedura civile.

Si è già detto al punto 3) che la convivenza more uxorio

rappresenta l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che

il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio: da ciò

deriva che l'estensione automatica di queste regole alla famiglia di

fatto potrebbe costituire una violazione dei principi di libera

determinazione delle parti. La inapplicabilità della disciplina

della separazione dei coniugi alla cessazione delle convivenze di

fatto, nel cui ambito sia nata prole, non equivale tuttavia ad

affermare che la tutela dei minori, nati da quelle unioni, resti

priva di disciplina, essendo invocabile l'intervento del giudice,

che, nella pronuncia dei provvedimenti concernenti i figli, è tenuto

alla specifica valutazione dell'interesse di questi. Come questa

Corte ha già avuto modo di affermare proprio in relazione alla

cessazione delle convivenze di fatto e alle diverse competenze

rispettivamente attribuite al tribunale per i minorenni e al

tribunale ordinario per la emanazione dei provvedimenti riguardo

all'affidamento e al mantenimento dei figli naturali (sentenza n. 23

del 1996), "manca un processo necessariamente unitario che coinvolga

il momento della separazione, quello della sorte dei figli comuni e

quello del regolamento dei rapporti patrimoniali sia tra loro che

relativamente al mantenimento della prole".

L'assenza di un procedimento specularmente corrispondente a quello

di separazione dei coniugi involge questioni di politica legislativa,

ma certamente non determina la violazione dei principi costituzionali

invocati dal rimettente, in considerazione della diversità delle

situazioni poste a raffronto, che non ne consente la reductio ad

unitatem.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in

motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 30 della Costituzione, dal tribunale di Como con

l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 151, primo comma, e

155 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24

e 30 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte