Sentenza n. 167/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/06/1974 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 322,
secondo comma, e 323, primo comma, del codice penale militare di pace,
promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1973 dal tribunale supremo
militare nel procedimento penale a carico di Smoglian Umberto, iscritta
al n. 14 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974.
Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Umberto Smoglian,
il tribunale supremo militare, con ordinanza 26 ottobre 1973, ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondato, in riferimento
all'art. 3, primo comma, della Costituzione, il dubbio di legittimità
costituzionale degli artt. 322, secondo comma, e 323, primo comma, del
codice penale militare di pace, a motivo della loro ingiustificata
difformità rispetto alle corrispondenti norme contenute negli artt.
277, primo comma, e 278 del codice di procedura penale, nel testo
attualmente vigente.
Sulla prima norma denunziata - che esclude la facoltà del giudice
militare di concedere la libertà provvisoria nei casi in cui è
obbligatoria l'emissione del mandato di cattura - il tribunale, nel
prospettare l'allegata violazione, fa presente, tra l'altro, che nella
giurisdizione militare si palesa, in modo ancor più incidente, il
criterio di affidare la concessione della libertà provvisoria alla
valutazione di tutti gli elementi relativi alla concreta
responsabilità penale.
Quanto al divieto di concedere il suddetto beneficio durante il
giudizio davanti al tribunale supremo militare, di cui alla seconda
norma denunziata, il giudice a quo, dopo aver negato che possano
estendersi al rito militare le modificazioni apportate dalla legge 18
giugno 1955, n. 517, all'art. 278 cod. proc. pen., osserva che la
sostanziale difformità che ne è derivata non potrebbe trovare alcun
fondamento nella specialità del rito e darebbe, pertanto, luogo ad una
ingiustificata sperequazione.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione
della parte privata, né intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale supremo militare ha sollevato due distinte
questioni di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3,
primo comma, della Costituzione: l'una concernente l'art. 322, secondo
comma, del codice penale militare di pace sul divieto della concessione
della libertà provvisoria nei casi previsti dall'art. 313 dello stesso
codice (cioè in quelli in cui il mandato di cattura è obbligatorio);
l'altra concernente l'articolo 323, primo comma, nella parte in cui
esclude la facoltà di concedere la libertà provvisoria durante il
giudizio dinanzi al tribunale supremo militare.
2. - La questione relativa al denunziato art. 322, secondo comma,
è stata già risolta da questa Corte con sentenza n. 68 del 1974, che
ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma, dato che "la
carcerazione preventiva, che è giustificata da esigenze eminentemente
processuali, non si atteggia in modo diverso, quanto alla sua funzione
e alla sua finalità, nel rito ordinario e nel rito militare".
3. - Nuova è la questione relativa all'art. 323, primo comma, ma
le stesse ragioni che sorreggono la sentenza n. 68 del 1974, valgono -
anzi, valgono a fortiori - per una pronunzia di illegittimità
dell'inciso "escluso il giudizio dinanzi al tribunale supremo
militare".
È da premettere che il divieto di concedere la libertà
provvisoria durante il giudizio dinanzi al tribunale supremo militare
fu disposto per adeguare pienamente, sul punto, la disciplina del rito
militare a quella del rito ordinario, che, nel testo originario
dell'art. 278 del codice di procedura penale, non consentiva la
concessione della libertà provvisoria durante il giudizio di
cassazione.
Orbene, mentre nel rito ordinario, a seguito dell'innovazione
introdotta con la legge 18 giugno 1955, n. 517 - che ha soppresso
nell'art. 278 cod. proc. pen. le parole "escluso il giudizio di
cassazione" -, la libertà provvisoria può essere concessa in ogni
stato dell'istruzione o grado del giudizio, e perciò anche durante il
giudizio di cassazione; nel rito militare permane l'eccezione, la quale
comporta una rilevante difformità tra legge penale militare e legge
penale comune: difformità che - come è detto nell'ordinanza di
rimessione - "non trova alcun fondamento nella specialità di
giurisdizione" e "determina ingiuste sperequazioni". Divario che, da un
lato, non è superabile per via di interpretazione (estensiva),
dappoiché la norma generale (del codice di procedura penale) non può
avere valore abrogativo della norma speciale (del codice penale
militare di pace); dall'altro, si palesa incongrua anche tenendo conto
che, alla stregua dell'art. 261, n. 3, cod. pen. mil. di pace, il
ricorso per annullamento al tribunale supremo militare ha lo stesso
carattere del ricorso per cassazione (vedasi la sentenza n. 116 del
1974 di questa Corte), almeno sino a che non avrà avuto attuazione la
VI disposizione transitoria della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'inciso "escluso il
giudizio dinanzi al tribunale supremo militare", contenuto nell'art.
323, primo comma, del codice penale militare di pace;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 322, secondo comma, del codice penale militare
di pace, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.
68 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte