Art. 278 c.p.p.Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure

Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione (( della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e)) della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonche' delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.PERIODO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 332.

Testo vigente dal 4 maggio 2001, tuttora in vigore · versione 122 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art278 · fonte su Normattiva