Art. 278 c.p.p. — Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure
Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione (( della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e)) della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonche' delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.PERIODO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 332.
Testo vigente dal 4 maggio 2001, tuttora in vigore · versione 122 su Normattiva