Corte costituzionale

Ordinanza n. 167/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1975 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, terzo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre

1973 dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Santa Maria

Capua Vetere nel procedimento per revoca di misure di sicurezza nei

confronti di Nieddu Francesco, iscritta al n. 428 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 15 del 16 gennaio 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che il giudice di sorveglianza presso il tribunale di

Santa Maria Capua Vetere con ordinanza del 23 ottobre 1973 ha

sollevato, in riferimento all'art. 102, comma primo, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo

207, terzo comma, del codice penale, che attribuisce al Ministro di

grazia e giustizia il potere di revocare le misure di sicurezza "anche

prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima

fissata dalla legge";

che non vi è stata costituzione di parte né intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 110 del 1974, ha già

dichiarato l'illegittimità dell'art. 207, terzo comma, del codice

penale, nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e

giustizia - anziché al giudice di sorveglianza - il potere di revocare

le misure di sicurezza, nonché, ai sensi dell'art. 27 della legge n.

87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del secondo comma dello

stesso art. 207 del codice penale, che esclude la revoca delle misure

di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata

minima stabilita dalla legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, dell'art. 207,

terzo comma, del codice penale, già dichiarato costituzionalmente

illegittimo con la sentenza n. 110 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte