Corte costituzionale

Ordinanza n. 167/2000

Altra decisione · depositata il 31/05/2000 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 2-bisd.lgs. 270/1999
  • art. 1legge 274/1998

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 203 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il

24 novembre 1998 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla

Achille Lauro Lines S.r.l. in amministrazione straordinaria contro

Montalbetti Bruna ed altri, iscritta al n. 170 del registro ordinanze

1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima

serie speciale - n. 13 dell'anno 1999;

Visti gli atti di costituzione della Achille Lauro Lines S.r.l.

in amministrazione straordinaria e della Finadan S.p.a.;

Udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2000 il giudice relatore

Annibale Marini;

Udito l'avvocato Michele Roma per la Finadan S.p.a.;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la

revocatoria fallimentare delle vendite poste in essere dai soci

illimitatamente responsabili di società assoggettate ad

amministrazione straordinaria, la Corte di cassazione, con ordinanza

del 24 novembre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 203 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), richiamato

dall'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti

urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in

crisi), convertito in legge, con modificazioni, con legge 3 aprile

1979, n. 95, "in quanto non consente, nei confronti dei soci a

responsabilità illimitata di società assoggettata ad

amministrazione straordinaria, tutela revocatoria per gli atti di

disposizione dagli stessi posti in essere successivamente all'inizio

della procedura concorsuale";

che la Corte rimettente, premessa la sicura inapplicabilità

alle vendite in oggetto dell'art. 44 della legge fallimentare che

dispone la inefficacia rispetto ai creditori di tutti gli atti

compiuti dal fallito e dei pagamenti da lui eseguiti dopo la

dichiarazione di fallimento, osserva che, in base al combinato

disposto dell'art. 203 della stessa legge e dell'art. 1 del

decreto-legge n. 26 del 1979, la revocatoria fallimentare, di cui

all'art. 67 del regio decreto n. 267 del 1942, è esperibile anche

nei confronti dei soci illimitatamente responsabili di società

assoggettata ad amministrazione straordinaria, limitatamente tuttavia

agli atti di disposizione compiuti anteriormente alla dichiarazione

dello stato di insolvenza ed alla conseguente apertura della

procedura concorsuale nei confronti della società;

che l'esclusione della tutela revocatoria per gli atti di

disposizione posti in essere successivamente all'inizio della

procedura concorsuale sarebbe - ad avviso della Corte rimettente -

priva di ragionevolezza, per la maggiore gravità di tali atti

rispetto a quelli compiuti anteriormente, ed inoltre lesiva del

diritto del creditore, tutelato dall'art. 24 della Costituzione, di

perseguire il proprio debitore per ottenere l'adempimento

dell'obbligazione;

che si è costituita in giudizio la Achille Lauro Lines

S.r.l. in amministrazione straordinaria, attrice nel giudizio a quo

concludendo per l'accoglimento della questione;

che si è altresì costituita la Finadan S.p.a., convenuta

nel medesimo giudizio, la quale ha concluso per la declaratoria di

infondatezza della questione, sull'assunto, essenzialmente, della non

comparabilità della disciplina dell'amministrazione straordinaria

con quella del fallimento, quanto agli strumenti di tutela del ceto

creditorio;

che in prossimità dell'udienza pubblica entrambe le parti

hanno depositato fuori termine memoria congiunta con allegata

documentazione;

Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione il

decreto-legge n. 26 del 1979 è stato abrogato, ad eccezione del solo

art. 2-bis e sostituito dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

(Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi

imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30

luglio 1998, n. 274);

che è pertanto opportuno restituire gli atti al giudice a

quo, affinché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della

questione alla luce del mutato quadro normativo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte