Sentenza n. 168/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40, primo
comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari),
promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1983 dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere nel procedimento civile vertente tra Marinelli
Carmela ed altri e Egizio Maria ed altri, iscritta al n. 307 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 246 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1985 il Giudice relatore
Francesco Saja;
udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento civile tra Marinelli Carmela ed
altri, proprietari di un fondo rustico, ed Egizio Maria ed altri
convenuti, in parte affittuari ed in parte coloni parziari, avente ad
oggetto la cessazione della proroga legale chiesta dai proprietari al
fine di effettuare sul fondo trasformazioni agrarie immediate, radicali
e "incompatibili con la prosecuzione del rapporto" (d.l.C.P.S. 1 aprile
1947 n. 273, art. 1, lett. b, modif. dall'art. un. l. 13 giugno 1961
n. 527), sopravveniva la legge 3 maggio 1982 n. 203, il cui art. 40,
primo comma, stabilisce l'abrogazione delle disposizioni di legge sulla
proroga dei contratti agrari e di quelle che disciplinano le eccezioni
alla proroga stessa.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, davanti al quale pendeva
il giudizio, con ordinanza 3 marzo 1983 (reg. ord. n. 307 del 1983)
osservava che la sopravvenienza della norma ultimamente citata
eliminava la proroga (i proprietari, però, affermavano che la
determinazione legale della durata del contratto, di cui all'art. 2 l.
ult. cit., equivaleva ad una proroga sostanziale) nonché l'eccezione
consistente nel diritto del concedente di far cessare anticipatamente
il rapporto per l'intenzione di eseguire trasformazioni agrarie sul
fondo. Questo diritto, già attribuito dal citato art. 1, lett. b
d.l.C.P.S. n. 273 del 1947, era stato però abolito dall'art. 32 l. 11
febbraio 1971 n. 11 e dall'art. 5 ter l. 4 agosto 1971 n. 592. La Corte
costituzionale tuttavia, con sentenza n. 107 del 1974, aveva dichiarato
l'illegittimità di queste norme abrogative, ritenendo che la detta
causa di cessazione della proroga legale corrispondesse ad un interesse
pubblico, oltre che a quello privato del concedente: l'abrogazione in
questione pertanto, secondo la Corte, era illegittima perché in
contrasto con l'art. 44 Cost., nelle parti in cui esso impone al
legislatore ordinario di perseguire il razionale sfruttamento dei suoli
e lo stabilimento di equi rapporti sociali nell'economia agricola.
Ciò premesso, il Tribunale dubitava che la rinnovata abolizione
della detta causa di cessazione della proroga da parte dell'art. 40 l.
n. 203 del 1982 contrastasse con il diritto di iniziativa economica
privata del concedente (art. 41) nonché con l'art. 44 Cost. per le
ragioni già indicate dalla Corte costituzionale nella suddetta
decisione.
2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva
osservando che il diritto di iniziativa economica privata ben poteva
essere limitato, secondo una costante giurisprudenza costituzionale, ex
art. 41 Cost., per fini di utilità sociale: e nel caso dell'impugnato
art. 40 l. 203 del 1982, l'utilità sociale era data dal fine,
perseguito con la stessa legge, di offrire ai coltivatori la
possibilità di diventare imprenditori, con la sicurezza di poter
programmare la propria attività per un congruo periodo di tempo, non
abbreviabile per volontà del concedente. L'equilibrio dei rapporti
sociali di cui all'art. 44 Cost., del resto, rimaneva salvaguardato
dalla possibilità, per il concedente stesso, di effettuare interventi
migliorativi sul fondo (art. 16 l. cit.), conseguendo un aumento del
canone (art. 17 st. l.) ed usufruendo, secondo i casi, del c.d.
diritto di ripresa (art. 42 st. l.). Considerato in diritto :
1. - L'esame della questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere esige un breve cenno
preliminare per chiarire i termini di essa.
Il d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, nel disporre la proroga dei
contratti di mezzadria, colonia ed affitto a coltivatore diretto,
statuì che essa non si applicava se il concedente volesse compiere nel
fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione
fosse incompatibile con la continuazione del contratto (art. 1). Detta
eccezione venne riprodotta con lievissime modificazioni, che non ne
alterarono il contenuto, nell'articolo unico della legge 13 giugno 1961
n. 527; per contro, essa venne soppressa dall'art. 32 l. 11 febbraio
1971 n. 11 (autenticamente interpretato dall'art. 5 ter, terzo comma,
l. 4 agosto 1971 n. 592), il quale abrogò le citate disposizioni
dell'art. 1 d.l.C.P.S. n. 273/1947 nonché dell'articolo unico l. n.
527/1961. Ma questa Corte con la sentenza 5 aprile 1974 n. 107
dichiarò l'illegittimità costituzionale della norma abrogatrice, di
talché la ricordata eccezione continuò ad essere operante.
Infine, è sopravvenuta la l. 3 maggio 1982 n. 203, la quale, come
è noto, ha profondamente modificato l'intero regolamento dei contratti
agrari.
2. - Qui interessa ricordare che la materia delle suindicate
trasformazioni è stata regolata da detta legge in maniera del tutto
diversa rispetto alla normativa anteriore - sopra richiamata - in
quanto il legislatore ha optato per il mantenimento in ogni caso del
rapporto agrario preesistente e ha stabilito una dettagliata disciplina
diretta a contemperare gli interessi eventualmente contrastanti delle
parti; in relazione a ciò ha previsto un aumento del canone, se
l'esecuzione delle opere necessarie è stata effettuata dal concedente,
e un'adeguata indennità, oltre al diritto di ritenzione, se le stesse
sono state eseguite dal concessionario (artt. 16, 17, 18 e 20).
Da altro angolo visuale, va osservato che, in dipendenza dal
radicale mutamento dell'assetto normativo, la nuova legge ha abrogato
le preesistenti disposizioni che disponevano la proroga dei contratti
agrari (fissando però per i contratti in corso la durata legale
indicata nell'art. 2) e conseguentemente ha abolito altresì tutte le
eccezioni alla suddetta proroga, che intuitivamente non avevano più
ragione d'essere (art. 40, primo comma, l. cit.). È venuta così meno
anche la ricordata eccezione relativa alle trasformazioni agrarie ed è
proprio contro tale disposizione transitoria che si appunta la critica
dell'ordinanza di rimessione. La quale osserva che, essendo stata
fissata per i contratti in corso una durata legale, di notevole
entità, doveva essere mantenuta la ricordata causa di cessazione del
rapporto, che conferiva al concedente la facoltà di riavere
immediatamente il fondo per eseguirvi le trasformazioni indicate dal
ricordato art. 1 d.l.C.P.S. n. 273 del 1947 e dall'articolo unico l. n.
527 del 1961. La soppressione di tale facoltà, con il conseguente
assoggettamento della materia alla disciplina dettata dalla nuova
legge, si pone, secondo il giudice a quo, in contrasto con l'art. 41
Cost. perché viene a comprimere ingiustificatamente il potere di
iniziativa economica del concedente; e viola altresì - sempre secondo
detto giudice - l'art. 44 Cost. in quanto, da un lato, impedisce il
razionale sfruttamento del suolo e, dall'altro, sacrificando la
posizione del concedente stesso a esclusivo beneficio del
concessionario, non regola in maniera equa il rapporto tra loro
esistente.
3. - La proposta questione non è fondata.
Con essa in realtà viene impugnata la disciplina transitoria delle
trasformazioni agrarie rispetto ai contratti in corso, deducendosi che
per essi doveva essere mantenuta la vecchia disciplina e non si poteva
estendere, come invece è stato fatto attraverso gli artt. 40, primo
comma, e 53, primo comma, l. cit., il nuovo regolamento.
In linea generale rileva al riguardo la Corte che, relativamente al
passaggio da una precedente normativa a quella sopravvenuta, dev'essere
riconosciuto al legislatore un ampio potere discrezionale sulla base di
valutazioni e scelte socio-economiche che possono consigliare, secondo
i casi, la immediata applicazione delle nuove norme ovvero
l'ultrattività delle disposizioni abrogate. Indubbiamente detto potere
non è illimitato, e quindi, se esso è stato esercitato in maniera
assolutamente irrazionale o arbitraria, ne deriva l'illegittimità
costituzionale della disposizione transitoria, come qualche volta
questa Corte ha ritenuto (cfr. sent. n. 7 del 1963 e n. 64 del 1982).
Ma il limite di razionalità non può dirsi superato se la disposta
applicabilità della disciplina sopravvenuta ai rapporti preesistenti
sia in linea con le finalità che il legislatore ha inteso perseguire
con la nuova normativa, la cui operatività venga considerata, per
esigenze di carattere sociale, non ulteriormente procrastinabile (cfr.
sull'argomento la sent. n. 121 del 1976).
In siffatta ipotesi è evidente infatti come trattisi di una scelta
rimessa alla valutazione politica del legislatore ed estranea, come
tale, all'oggetto del giudizio di costituzionalità.
4. - Ciò precisato in termini generali, osserva la Corte, quanto
ai due parametri a cui fa riferimento l'ordinanza di rimessione, che
non sembra appropriatamente richiamato l'art. 41 Cost., trovando la
proprietà terriera, come più volte è stato osservato, la sua
specifica tutela nel successivo art. 44, in base al quale perciò deve
essere condotto esclusivamente l'esame della censura formulata dal
giudice a quo. Tale norma esige da parte del legislatore ordinario una
disciplina che assicuri il razionale sfruttamento del suolo e sia
diretta altresì a instaurare equi rapporti sociali: funzione
quest'ultima che si concreta, come è stato già ritenuto nella sent.
n. 138 del 1984, nella attuazione di un superiore fine di giustizia e
nella realizzazione di un equilibrio sostanziale fra le diverse
categorie interessate. Dal precetto costituzionale così inteso si
ricava agevolmente come la ricordata applicabilità della normativa
sopravvenuta ai rapporti preesistenti non può essere considerata
arbitraria e irrazionale, in quanto la nuova legge, pur tenendo in
considerazione l'interesse superiore della produzione (e permettendo
quindi l'esecuzione, oltre che di miglioramenti e di addizioni, anche
di trasformazioni di qualsiasi dimensione), risulta tendenzialmente
finalizzata, con il mantenimento del rapporto agrario in corso, a
tutelare entrambe le parti (senza costringere il concessionario a
rilasciare il fondo) e quindi a instaurare tra loro una situazione più
rispondente ad un sostanziale criterio equitativo.
5. - Né in senso contrario può addursi la suindicata sentenza n.
107 del 1974 con cui questa Corte dichiarò l'illegittimità
costituzionale degli artt. 32 l. 11 febbraio 1971 n. 11 e 5 ter, ultimo
comma, l. 4 agosto 1971 n. 592, che avevano abolito la più volte
richiamata eccezione alla proroga, consistente nella facoltà del
locatore di riavere il fondo per eseguirvi radicali e immediate
trasformazioni.
La realtà giuridica attuale presenta, invero, sensibili elementi
di diversità rispetto a quella considerata nella predetta decisione.
Questa, infatti, fu pronunciata nel periodo in cui vigeva, per i
contratti agrari, il regime vincolistico senza limite di tempo (art. 14
l. 15 settembre 1964 n. 756), mentre tale regime con la nuova legge è
venuto a cessare, ancorché sia stata imposta una durata legale dei
rapporti in corso (art. 2 l. n. 203 del 1982), onde risulta determinato
il momento in cui, spirato il termine finale del rapporto fissato dalla
legge, il concedente riavrà la disponibilità del fondo e potrà
eseguire tutte le trasformazioni che riterrà opportune. Ancor più
importante è il rilievo che, secondo la legislazione vigente (art. 16
e segg. l. cit.), sussiste per la realizzazione delle trasformazioni in
pendenza del rapporto agrario un meccanismo accuratamente articolato,
diretto all'effettiva attuazione dei principi espressi dall'art. 44
Cost., meccanismo che si distingue nettamente dall'incerta e lacunosa
disciplina della l. 11 febbraio 1971 n. 11 (art. 10 e segg.), vigente
al momento della pronuncia della ricordata sentenza n. 107 del 1974 e
peraltro dichiarata in parte costituzionalmente illegittima da questa
Corte (sent. n. 153/1977).
Né può tralasciarsi di considerare che la nuova legge,
ispirandosi a valori maggiormente acquisiti dalla coscienza comune col
trascorrere del tempo, ha inteso attuare - come ampiamente risulta dai
lavori preparatori - un principio di più intensa tutela del lavoro e
dell'impresa e, quindi, disporre un più equo contemperamento delle
posizioni del concedente e del concessionario.
Peraltro non mancano dei rimedi a favore del concedente, come il
diritto di ripresa previsto dalla legge vigente (art. 42) e sconosciuto
nella legislazione anteriore, per cui il concedente medesimo,
sussistendo determinate condizioni, può far cessare il rapporto
agrario e riavere la disponibilità del fondo. Mentre l'inidoneità del
concessionario alla coltivazione del terreno, eventualmente
sopravvenuta all'esecuzione delle radicali trasformazioni agrarie, può
trovare adeguato rimedio nella previsione dell'art. 5 l. cit., che
prevede il recesso dal contratto di affitto o la sua risoluzione.
In definitiva deve pertanto dirsi che la decisione suindicata, su
cui ha tanto insistito l'ordinanza di rimessione, non contrasta con la
conclusione sopra accennata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 40, primo comma, l. 3 maggio 1982 n. 203, sollevata in
riferimento agli artt. 41 e 44 Cost. dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte