Sentenza n. 168/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/05/1987 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo
comma, 7, terzo comma, lett. b), 8, secondo comma, lett. b), 12,
primo comma, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 44 della legge
della Provincia autonoma di Bolzano 16 febbraio 1981, n. 3
(Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale
artigiana), integrata e modificata dalla legge provinciale 16
dicembre 1983, n. 51, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre
1984 dalla Corte d'appello di Trento sul ricorso proposto da Tomaino
Raffaele, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125- bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione di Tomaino Raffaele nonché l'atto di
intervento della Provincia autonoma di Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1987 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di
Bolzano.
Motivazione
Ritenuto in fatto 1. Tomaino Raffaele, piastrellista già iscritto nell'albo delle
imprese artigiane di Catanzaro, chiedeva, dopo avere fissata la
residenza in Bronzolo (BZ), di essere iscritto nel corrispondente
albo della provincia di Bolzano. La Commissione provinciale
dell'artigianato, in prima istanza, e la Giunta Provinciale di
Bolzano, in seconda istanza, rifiutavano peraltro l'iscrizione, per
non avere l'aspirante sostenuto l'esame di idoneità di cui agli
artt. 26 e segg. l. prov. 16 febbraio 1981, n. 3, modificata e
integrata dalla l. prov. 16 dicembre 1983, n. 51.
Successivamente, con decreto 13 luglio-22 agosto 1984, il
Tribunale di Bolzano rigettava il ricorso proposto dall'interessato
ai sensi dell'art. 11 l. 25 luglio 1956, n. 860, negando che la
subordinazione dell'iscrizione nell'albo al superamento di un esame
attitudinale si ponesse in violazione di principi costituzionali.
Sull'impugnazione del Tomaino, la Corte d'Appello di Trento, dopo
aver risolto negativamente alcune questioni
pregiudiziali - afferenti alla dedotta nullità del decreto per vizio
di forma ed alla partecipazione necessaria al
procedimento di cui al citato art. 11 del P.M., della Commissione
provinciale per l'artigianato e della Giunta
provinciale di Bolzano - ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 5, primo comma, 7, terzo comma, lett. b),
8, secondo comma, lett. b), 12, primo comma, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31 e 44 l. provinciale di Bolzano 16 febbraio 1981 n. 3
integrata e modificata dalla l. prov. 16 dicembre 1983 n. 51, in
riferimento all'art. 120, ultimo comma, Cost. ed all'art. 8 dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
La normativa impugnata - rileva la Corte rimettente - consente
l'esercizio dell'attività artigianale solo a chi sia iscritto
nell'albo degli artigiani e nel registro delle imprese artigiane, ed
all'uopo prevede: che per l'iscrizione nel registro occorre
l'iscrizione all'albo; che questa presuppone il possesso del diploma
di maestro artigiano, conseguibile solo previo superamento di un
apposito esame teorico-pratico; che l'ammissione a tale esame
richiede il possesso del diploma di lavorante artigiano - anch'esso
ottenibile previo esame - salvo il documentato esercizio di attività
professionale per almeno 6 anni; che l'esercizio di attività
artigiana (o para-artigiana) senza abilitazione è punito con
sanzione amministrativa (da (Lira Sterlina). 500.000 a (Lira
Sterlina). 1.500.000).
Ciò premesso, il giudice a quo rileva che siffatta disciplina non
trova riscontro in quella generale vigente nel territorio nazionale:
la quale non prevede alcun tipo di esame per l'esercizio
dell'attività artigiana, o para-artigiana (né tanto meno commina
sanzioni ove questo avvenga senza diploma di abilitazione), ma - al
contrario - stabilisce che l'iscrizione nell'albo spetta di diritto
all'artigiano che sia titolare di impresa avente i requisiti
prescritti dagli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 della l. n. 860 del 1956 (cfr.
art. 9, terzo comma).
Tale diversa disciplina - ad avviso del giudice rimettente, che al
riguardo richiama la sentenza n. 6 del 1956 di questa Corte - viola
l'art. 120, ultimo comma, Cost. in quanto "si risolve in un vincolo
al libero esercizio dell'attività artigiana, creando altresì una
situazione di svantaggio nei confronti dei lavoratori che, come
l'appellante Tomaino, si trasferiscono nella Provincia di Bolzano per
esercitarvi l'artigianato".
In riferimento alla dedotta violazione dell'art. 8 St. T.A.A., la
Corte rimettente si limita ad osservare che la potestà legislativa
provinciale "deve essere esercitata in armonia con la Costituzione e
con i principi dell'ordinamento dello Stato, e nel rispetto degli
obblighi internazionali e delle norme fondamentali in materia di
riforme economiche-sociali della Repubblica".
2. Nel giudizio così instaurato si è costituita, a mezzo degli
avv.ti A. Cheneri ed E. Scoccini, la parte privata Tomaino Raffaele,
la quale - oltre a richiamare le suesposte argomentazioni nonché il
limite all'autonomia speciale posto dall'art. 5 Cost. - assume che la
normativa impugnata contrasterebbe col principio della libertà di
iniziativa economica di cui all'art. 41, primo comma, Cost. Per
l'esercizio dell'attività artigiana l'iscrizione all'albo
costituisce infatti - alla stregua della normativa impugnata - un
obbligo vincolante e sanzionato e non invece - come per la
legislazione statale - il presupposto per agevolazioni previdenziali,
assistenziali e creditizie. Principio dell'ordinamento giuridico
dello Stato sarebbe invece la piena libertà dell'esercizio
dell'artigianato senza alcuna iscrizione obbligatoria di tali
lavoratori in albi o registri; ed in contrasto con i principi
dell'ordinamento sarebbe anche il dare dell'impresa artigiana una
definizione diversa da quella posta a livello nazionale dalla legge
n. 860 del 1956. Inoltre sarebbe contraddittorio - secondo la parte
privata - richiedere il diploma di maestro artigiano per il singolo
imprenditore, e non richiederlo invece nel caso in cui la medesima
attività produttiva sia prevalentemente attuata con divisione del
lavoro, ovvero in serie, con processo del tutto automatizzato (art.
3, lett. b) e c), l. n. 3 del 1981 cit.).
3. La Provincia autonoma di Bolzano - costituitasi a mezzo
dell'avv. G. Guarino - premessa un'esposizione della disciplina
impugnata e delle vicende del giudizio principale, deduce
innanzitutto l'inammissibilità per irrilevanza della questione
sollevata, e ciò sotto un duplice profilo:
a) perché, non essendosi nel giudizio di primo grado udito né
il P.M. (art. 11, ultimo comma, l. n. 860 del 1956) né la Giunta
provinciale, la Corte rimettente avrebbe dovuto rimettere la causa al
Tribunale per la necessaria integrazione del contraddittorio (art.
354 c.p.c.) e quindi non esaminarla nel merito;
b) perché al momento della richiesta di iscrizione del Tomaino
(12 aprile 1983), la l. prov. n. 3 del 1981, prevedeva, in
un'apposita disposizione transitoria (art. 48, settimo comma, nel
testo allora vigente, anche se poi modificato con l'art. 27, l. prov.
n. 51 del 1983), il diritto all'iscrizione all'albo degli artigiani
già precedentemente iscritti ad un albo di imprese artigiane ai
sensi della legge statale n. 860 del 1956: sicché la domanda avrebbe
dovuto essere accolta in base a tale disposizione.
La questione sarebbe, inoltre, almeno parzialmente inammissibile,
potendosi ritenere rilevanti, ai fini della definizione del giudizio
principale, le sole disposizioni degli artt. 5, primo comma, 7, terzo
comma, e 30, primo comma (limitatamente alla previsione di una
sezione dell'albo relativa ai maestri artigiani), della legge prov.
n. 3 del 1981.
Secondo la Provincia di Bolzano, la questione è comunque
infondata nel merito, in quanto il carattere esclusivo
della competenza legislativa spettantele in materia di artigianato le
consentirebbe di discostarsi dalla corrispondente
normativa statale. Tale particolare disciplina troverebbe fondamento
nella finalità - da perseguirsi a norma dell'art. 8,
nn. 9 e 29 St. - "di garantire un livello di qualificazione e di
professionalità delle attività artigianali che corrisponda,
oltre che all'interesse dei destinatari di quelle attività, alle
secolari e del tutto peculiari tradizioni dell'artigianato proprie
della Provincia di Bolzano". Né potrebbe argomentarsi in contrario
della sent. n. 6 del 1956 di questa Corte, sia perché la
dichiarazione d'incostituzionalità di talune disposizioni della l.
prov. Bolzano 30 ottobre 1952 - relativa alla disciplina
dell'artigianato ed alla formazione professionale artigiana - si
fondò essenzialmente, in quel caso, sul fatto che essa parve
condizionare l'esercizio della attività artigiana a requisiti
diversi da quelli dell'abilità professionale, quali la residenza;
sia, e soprattutto, perché, pur prevedendo quella disciplina la
possibilità di iscrizione nell'albo senza esame per coloro che erano
già iscritti nel corrispondente albo della Provincia di provenienza,
tuttavia tale previsione era allora di fatto inapplicabile, stante
che all'epoca (precedente all'entrata in vigore della legge 25 luglio
1956, n. 860) non erano previsti e funzionanti, nel restante
territorio italiano, albi di imprese artigiane. Poiché altrettanto
non può dirsi per la legge provinciale ora impugnata, questa
dovrebbe ritenersi immune da censure.
4. Nell'imminenza dell'udienza la Provincia autonoma di Bolzano ha
presentato una memoria aggiunta, nella quale fa rilevare che nelle
more del giudizio di costituzionalità sono state modificate le norme
"interposte" assunte come parametro, in quanto la legge 8 agosto
1985, n. 443 ha abrogato la l. n. 860 del 1956 e stabilito (art. 5)
che tutte le imprese artigiane sono tenute ad iscriversi all'albo
provinciale e che tale iscrizione è "costitutiva" e non più mero
presupposto per la concessione di agevolazioni. Nell'art. 13, ultimo
comma, poi, la nuova legge stabilisce che le norme in essa contenute
non si applicano (tra l'altro) nel territorio di essa Provincia ed
aggiunge che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi
disciplinati dagli ordinamenti di regioni a statuto speciale e
provincie autonome "fa stato a tutti gli effetti di legge".
Richiamando la sent. n. 13 del 1961 di questa Corte, la Provincia
sostiene inoltre che l'albo in contestazione sarebbe in realtà un
"elenco" dei soggetti autorizzati a svolgere determinate professioni
artigianali, con cui si mira a realizzare un controllo pubblicistico
sulla specifica professionalità degli imprenditori artigiani; ed
aggiunge che la dimostrazione del possesso di questa era già
richiesta dalla legge provinciale di Bolzano del 30 ottobre 1952, che
per questa parte la Corte, nella sent. n. 6 del 1956, non giudicò
incostituzionale.
5. Anche la difesa della parte privata Tomaino ha depositato una
memoria aggiunta, nella quale - oltre a ribadire argomentazioni già
svolte - sostiene che all'inammissibilità prospettata dalla
Provincia resistente potrebbe pervenirsi solo se restasse esclusa
l'applicabilità nella specie dell'art. 34, settimo comma, della
legge impugnata.
Il nuovo testo dell'art. 48, settimo comma, introdotto con la l.
p. n. 51 del 1983, sarebbe chiaramente volto ad ostacolare
l'iscrizione nell'albo provinciale di artigiani provenienti da altre
regioni. Sarebbe infine incongruo richiedere una particolare
qualificazione professionale ad un piastrellista. Considerato in diritto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di
Trento dubita della legittimità costituzionale degli artt. 5, primo
comma; 7, terzo comma, lett. b); art. 8, secondo comma, lett. b); 12,
primo comma; 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 44 della legge
provinciale di Bolzano 16 febbraio 1981, n. 3 - recante
l'"ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale
artigiana" - integrata e modificata dalla legge provinciale 16
dicembre 1983, n. 51.
Ad avviso della Corte rimettente, tali disposizioni
contrasterebbero:
a) con gli artt. 120, ultimo comma, Cost. in quanto subordinano
l'esercizio delle attività artigianali nella Provincia di Bolzano a
condizioni che, non trovando riscontro nella corrispondente
legislazione statale, ne limitano il libero esercizio per chi ivi si
trasferisce per esercitarle; b) con l'art. 8 dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in quanto
siffatta disciplina violerebbe i principi dell'ordinamento giuridico
statale nella materia de qua, al cui rispetto la potestà legislativa
provinciale è vincolata (art. 4 St.).
2. Come specificato in narrativa (par. 3), la difesa della
Provincia di Bolzano ha contestato l'ammissibilità della proposta
questione, sostenendo che la Corte rimettente: a) non avrebbe dovuto
esaminare il merito della causa, ma rimetterla al giudice di primo
grado, essendosi il giudizio innanzi a questo svolto senza
partecipazione del P.M. e della Commissione provinciale
dell'artigianato; b) avrebbe dovuto accogliere l'impugnazione nel
merito, avendo a suo avviso l'appellante diritto all'iscrizione
nell'albo degli artigiani in base ad una disposizione transitoria
(art. 48, settimo comma, l. prov. n. 3 del 1981) vigente all'epoca
della presentazione della relativa domanda.
Entrambe le eccezioni sono prive di fondamento.
Quanto alla prima, la Corte d'appello di Trento ha motivatamente
escluso, nell'ordinanza di rimessione, che il P.M. e la Commissione
provinciale dell'artigianato siano contraddittori necessari nel
procedimento disciplinato dall'art. 11 della legge n. 860 del 1956; e
non spetta a questa Corte sindacare l'esattezza di tale opzione
interpretativa.
Quanto alla seconda, esula dall'ambito del giudizio incidentale di
legittimità costituzionale il valutare se la controversia oggetto
del giudizio principale avrebbe potuto essere risolta sulla base di
norme (già vigenti) diverse da quelle in esso invocate e ritenute
applicabili, posto che ciò involge problemi di definizione della
fattispecie concreta e di individuazione della (o delle) disposizioni
che la regolano, la cui risoluzione compete ai giudici comuni.
3. Con la legge n. 3 del 1981 il legislatore provinciale ha
emanato una dettagliata disciplina dell'artigianato e della
formazione professionale artigiana, poi in parte modificata ed
integrata con la l. prov. n. 51 del 1983 ed ulteriormente specificata
- in particolare per quanto attiene alla determinazione delle
attività artigiane o para-artigiane ad essa soggette - con una serie
di regolamenti di esecuzione emanati con decreti del Presidente della
Giunta provinciale su proposta della Commissione provinciale
dell'artigianato.
Per quanto qui interessa, le disposizioni impugnate possono
suddividersi in due gruppi: l'uno regolante l'abilitazione
all'esercizio dell'attività artigiana, i suoi limiti e le
conseguenze della sua mancanza; l'altro concernente i requisiti per
ottenere tale abilitazione.
Nel primo gruppo di disposizioni si prevede: a) che
"l'abilitazione all'esercizio di una attività artigiana si consegue
mediante iscrizione nell'albo" degli artigiani (art. 5, primo comma),
il quale è diviso in due sezioni, l'una per chi sia "in possesso del
diploma di maestro artigiano", l'altra per chi "abbia conseguito
l'idoneità" all'esercizio di una attività para-artigiana vincolata
(art. 30); b) che "l'esercizio in proprio di un'attività artigiana
è soggetto all'iscrizione nel registro delle imprese artigiane,
istituito presso la camera di commercio", che l'iscrizione in tale
registro deve contenere, tra l'altro, "gli estremi dell'iscrizione
all'albo degli artigiani", di cui all'art. 30 (art. 7, primo comma e
terzo comma, lett. b) e che la relativa domanda di iscrizione deve
contenere il "certificato di iscrizione all'albo degli artigiani"
(art. 8, secondo comma, lett. b); c) che "i limiti dell'abilitazione
all'esercizio di un'attività artigiana sono rilevabili dai relativi
profili professionali e dall'iscrizione nel registro" di cui all'art.
7 (art. 12, primo comma, nel testo sostituito con l'art. 11 l. n. 51
del 1983); d) che "chiunque esercita un'attività artigiana o
para-artigiana vincolata senza il possesso della relativa
abilitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da (Lira Sterlina). 500.000 a (Lira Sterlina).
1.500.000. È inoltre disposta la chiusura immediata dell'esercizio"
(art. 44, primo comma).
Nel secondo gruppo di disposizioni è stabilito che per conseguire
il diploma di maestro artigiano - necessario, come si è detto, per
l'iscrizione all'albo - occorre superare un esame, al quale si è
ammessi, o se si è in possesso del diploma di lavorante artigiano
(ottenuto a seguito di un esame teorico-pratico: artt. 23, 24, 25) e
si è poi maturata un'esperienza professionale di almeno due anni,
oppure se si può documentare un'esperienza di almeno sei anni
nell'attività oggetto dell'esame (art. 27).
L'esame di maestro artigiano è costituito da una parte
giuridico-economica (nozioni fondamentali per la gestione di
un'impresa artigiana ed in particolare principi di economia e
contabilità aziendale, di corrispondenza commerciale e di diritto),
una parte teorico-professionale (nozioni di tecnologia, conoscenza
dei materiali e calcolo professionale) ed una prova pratica (artt. 26
e 28). All'esito positivo dell'esame l'apposita commissione (composta
di quattro membri, di cui due artigiani iscritti all'albo) rilascia
un certificato, e l'assessore competente rilascia il diploma (artt.
29 e 31).
4. Le due censure - riferite agli artt. 120 Cost. e 8 St. T.A.A. -
che la Corte rimettente muove alle soprarichiamate disposizioni
poggiano sul presupposto, comune ad entrambe, per cui esse "non
trovano riscontro nella corrispondente legislazione statale":
contengono, cioè, una disciplina che si discosta da questa per
tratti fondamentali.
Questo rilievo è fondato tanto se riferito alla disciplina
statale sulle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n.
860, vigente all'epoca dell'emanazione delle disposizioni impugnate,
quanto se riferito alla nuova "legge-quadro per l'artigianato" (l. 8
agosto 1985, n. 443) - emanata nelle more del presente giudizio - la
cui considerazione è necessaria per valutare l'attuale fondatezza
della censura prospettata in relazione all'art. 8 St. T.A.A.
Il principio cui la normativa provinciale si ispira è che la
legittimazione all'esercizio di attività artigianali può
conseguirsi solo attraverso particolari titoli di abilitazione
professionale, costituiti - quanto all'attività propriamente
artigiana - dal possesso del diploma di maestro artigiano,
conseguibile solo a seguito di apposito esame, per l'ammissione al
quale è inoltre richiesta una precedente qualificazione (diploma di
lavorante artigiano) e/o un'adeguata esperienza professionale. Al
possesso di tale titolo di abilitazione è conseguentemente
condizionata l'iscrizione nell'albo degli artigiani e nel registro
delle imprese artigiane, e l'esercizio di attività in mancanza di
esso è assoggettato a sanzioni amministrative.
La disciplina dell'artigianato contenuta nella l. n. 860 del 1956
era certamente informata a principi del tutto diversi.
Da un lato, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane era
volontaria ed aveva valore non condizionante per l'esercizio
dell'attività né costitutivo di uno status, ma meramente
dichiarativo della qualifica artigiana dell'impresa e presupposto
necessario solo per il conseguimento delle agevolazioni previste
dalle leggi a favore della categoria (artt. 1 e 9; cfr. sent. n. 230
del 1983). Dall'altro, si aveva diritto all'iscrizione in base al
riscontro dei requisiti quantitativi (numero degli addetti) e
qualitativi (essenzialmente, presenza di lavoro anche manuale del
titolare) previsti nella medesima legge (artt.1-4), requisiti dai
quali esulava del tutto quello del possesso di particolari titoli di
abilitazione professionale.
5. A conclusioni non diverse deve pervenirsi in relazione alla
recente legge-quadro per l'artigianato (n. 443 del 1985): con la
quale pur tenendosi fermo l'essenziale carattere dalla personalità
del lavoro dell'imprenditore artigiano (art. 2, primo comma), si è
realizzato un notevole ampliamento della categoria dell'impresa
artigiana, quanto ad attività incluse ed a limiti dimensionali
(artt. 3 e 4).
Ai fini che qui interessano, non giova rilevare - come fa la
difesa della Provincia - che "tutte le imprese aventi i requisiti"
previsti dalle suddette disposizioni "sono tenute ad iscriversi"
all'albo provinciale delle imprese artigiane e che tale iscrizione
"è costitutiva" (art. 5, primo e quarto comma).
Sul significato di quest'ultima locuzione vi è controversia in
dottrina. Ma, quale che ne sia la portata, essa comunque non investe
il problema - che ha qui rilievo decisivo - circa la necessità di
particolari qualificazioni professionali ai fini dell'esercizio
dell'attività artigiana.
A quest'ultimo riguardo, l'art. 2, secondo comma, della
legge-quadro detta, invece, il principio per cui "sono escluse
limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore
all'attività artigiana e di esercizio della sua professione";
principio che, secondo la stessa disposizione, è, peraltro,
suscettibile di deroghe e limitazioni, in quanto, da un lato "sono
fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali" (terzo
comma) e dall'altro è stabilito che "l'imprenditore artigiano,
nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare
preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli
utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali
previsti dalle leggi statali" (quarto comma).
Come risulta chiaramente dai lavori preparatori, il legislatore
del 1985 ha non solo rifiutato la reintroduzione nell'ordinamento di
un sistema, di stampo corporativo, fondato sulle c.d. patenti di
mestiere, ma ha in via generale negato che, per l'esercizio di una
fascia tuttora assai ampia di attività artigiane potessero essere
richiesti particolari titoli di qualificazione professionale.
Nel contempo, il legislatore ha, però, riconosciuto che la
libertà di scelta e di accesso al lavoro artigiano così garantita
può soffrire limitazioni in vista della salvaguardia di altri valori
ed interessi costituzionalmente apprezzabili: ed ha perciò previsto
che determinati requisiti tecnico-professionali possano essere
richiesti laddove trattisi di attività che richiedono una peculiare
preparazione ovvero comportano specifiche esigenze di tutela a
garanzia degli utenti.
6. L'individuare queste attività e lo stabilire i requisiti
attitudinali per ciascuna appriopriati spetta, però, solo alla legge
statale. Così disponendo, la norma in esame si salda con il
principio fissato nell'art. 120, terzo comma, Cost. che, facendo
divieto alle regioni di "limitare il diritto dei cittadini di
esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro
professione, impiego o lavoro", esclude che esse possano introdurre
vincoli o fissare requisiti attitudinali ignoti alla legislazione
nazionale (cfr. sent. n. 6 del 1956).
Alla base di tale divieto sta l'esigenza di contemperare
l'autonomia riconosciuta alle regioni in materie quali quella
dell'artigianato con la tutela di valori recepiti in altre
disposizioni costituzionali, quali il principio di uguaglianza, di
unità ed indivisibilità della Repubblica, il diritto al lavoro e la
libertà di iniziativa economica. Questi principi possono, come è
noto, soffrire limitazioni in vista del soddisfacimento di altre
esigenze costituzionalmente rilevanti: ma tali limitazioni non
possono tradursi in discriminazioni arbitrarie, non fondate, cioè,
su ragionevoli motivi pertinenti all'attività lavorativa in concreto
considerata.
È appunto in ragione di ciò che la disposizione sopra richiamata
(art. 2, quarto comma, l. n. 443 del 1985) riserva in via generale
allo Stato la fissazione dei requisiti attitudinari che possono
legittimamente richiedersi per specifiche attività artigiane: si
tratta infatti, in tali casi, di garantire interessi - quali la
sicurezza e l'incolumità pubblica, la quiete, l'igiene e la sanità
pubblica, ecc. - la cui tutela compete in modo primario allo Stato.
Ciò non significa che questi stessi interessi non possano, in
qualche caso, emergere in relazione a particolari situazioni locali,
e perciò legittimare una specifica disciplina regionale, (come
questa Corte ha riconosciuto con la sent. n. 13 del 1961); significa,
però, che - alla stregua del principio di cui all'art. 120, terzo
comma, Cost. - un'eventuale disciplina regionale differenziata deve
in ogni caso assicurare la parità di tutti i cittadini in materia di
lavoro e di iniziativa economica e può giustificarsi solo nei limiti
in cui sia razionalmente fondata sull'esigenza di tutelare interessi
la cui cura è affidata alla Regione.
7. Questa Corte ha già chiarito che i suddetti limiti,
discendenti dall'art. 120, terzo comma, Cost., vincolano tanto le
regioni ordinarie che gli enti (regioni o province) ad autonomia
differenziata (cfr. sent. n. 12 del 1963): ed è perciò vana la
pretesa della Provincia di Bolzano di discostarsene facendo leva
sulla salvaguardia della "competenza primaria in materia di
artigianato e formazione professionale" di cui l'art. 13, sesto
comma, l. n. 443 del 1985 si fa carico disponendo che nel territorio
di tali enti "le norme della presente legge non si applicano" e che
in esso "l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi
disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti
di legge".
Con tale disposizione, invero, il legislatore nazionale non ha
fatto che riconoscere che l'attribuzione di una competenza primaria
nella materia de qua autorizza regioni speciali e provinie autonome
ad emanare una normativa che può per aspetti che non abbiano valore
di principi discostarsi da quella prefigurata nella legge-quadro.
Da ciò discende la statuizione della piena applicabilità di tale
disciplina "a tutti gli effetti di legge": nell'ambito della quale,
l'efficacia "costitutiva" dell'iscrizione all'albo non può avere
ovviamente portata maggiore di quella assegnabile all'identica
locuzione contenuta nell'art. 5, quarto comma, della medesima legge.
Questa Corte ha, del resto, più volte riconosciuto la
legittimità costituzionale di disposizioni differenziate: sia quando
ha ritenuto ammissibile la disciplina di particolari attività per le
quali abbia rilievo preminente la conoscenza dell'ambiente locale
(sent. n. 13 del 1961); sia quando ha giudicato legittima
l'istituzione di uno speciale albo professionale in quanto sia
finalizzata a non porre limiti all'esercizio della professione ma a
circoscrivere l'accesso a misure provinciali di incentivazione (sent.
n. 155 del 1985); sia infine quando - proprio a proposito di una
precedente legge per l'artigianato della Provincia di Bolzano - ha
distinto tra le disposizioni che subordinavano l'abilitazione
all'esercizio dell'attività artigiana all'iscrizione in apposito
registro (disposizioni allora sconosciute alla legislazione
nazionale, e perciò ritenute illegittime), e quelle che
disciplinavano la formazione professionale artigiana, ed in
particolare la figura del maestro artigiano: le quali, una volta
perduto "il carattere cogente vincolistico" discendente
dall'obbligatorietà della suddetta iscrizione, si rivelavano
legittime in quanto miranti a scopi omogenei a quelli perseguiti
dalla legislazione nazionale (sent. n. 6 del 1956).
Un'analoga distinzione deve operarsi rispetto alle disposizioni
della l. prov. n. 3 del 1981 qui esaminata.
In effetti, le norme (artt. da 23 a 31) che prevedono particolari
titoli di qualificazione (lavorante artigiano e maestro artigiano),
disciplinandone le modalità di acquisizione, se riguardate in sé
stesse - senza connessione, cioè, con le diverse disposizioni che
precludono l'esercizio dell'attività artigiana a chi ne sia sfornito
- non solo non confliggono con alcun principio dell'ordinamento, ma
sono anzi inquadrabili nell'ambito degli obiettivi di sviluppo
dell'artigianato e di valorizzazione delle produzioni artigiane il
cui perseguimento la stessa legge-quadro demanda alle regioni (art.
1, secondo comma). Simili previsioni, in quanto volte ad incentivare
una migliore preparazione professionale degli artigiani ed a
perseguire indirettamente, per questa via, altri obiettivi propri
della Provincia (ad es., la valorizzazione dell'artigianato
tradizionale, o lo sviluppo del turismo) rientrano indubbiamente
nell'ambito di legittimo esercizio dell'autonomia differenziata.
Inoltre, una volta che - per quanto si dirà in appresso -
l'abilitazione allo svolgimento di attività artigiana sia svincolata
da requisiti che inducono limitazioni ingiustificate, risultano
immuni da censure le norme che subordinano all'iscrizione all'albo
degli artigiani l'iscrizione nel registro delle imprese artigiane
(art. 8, secondo comma, lett. b), o che delimitano l'ambito oggettivo
del mestiere artigiano considerato (art. 12, primo comma), ovvero che
prevedono sanzioni amministrative per l'abusivo esercizio di esso
(art. 44, primo comma).
Alla stregua di tali considerazioni, le questioni concernenti le
disposizioni ora richiamate vanno dichiarate infondate.
8. Ad opposta conclusione deve invece pervenirsi per quanto
attiene alle questioni concernenti le residue disposizioni impugnate,
di cui agli artt. 5, primo comma, 7, terzo comma, lett. b) e 30,
primo comma: le quali, nel loro combinato disposto, convergono nel
precludere l'esercizio di attività artigiana a chi sia sfornito del
diploma di maestro artigiano e, correlativamente, a riservare a chi
ne sia munito l'iscrizione nell'albo degli artigiani e nel registro
delle imprese artigiane.
A giustificare una simile disciplina non può certo valere
l'esigenza di salvaguardare le peculiari tradizioni dell'artigianato
locale, addotta dalla difesa della Provincia di Bolzano. Basta invero
scorrere l'elenco delle attività artigiane assoggettate a tale
disciplina con i regolamenti all'uopo emanati (D.P.G.P. 4 novembre
1981, n. 39, poi sostituito con D.P.G.P. 12 luglio 1982, n. 13, a sua
volta modificato con successivi provvedimenti) per rendersi conto che
vi sono inclusi mestieri nient'affatto peculiari a tale Provincia
(come del resto emblematicamente dimostra la vicenda oggetto del
giudizio a quo).
Sulla base delle considerazioni dianzi svolte, le norme in
questione devono ritenersi confliggenti con entrambi i parametri
costituzionali invocati. Innanzitutto, con l'art. 8 St. T.A.A., posto
che dalle richiamate disposizioni di cui all'art. 2 (secondo, terzo e
quarto comma) l. n. 443 del 1985, interpretata alla luce dell'art.
120, terzo comma, Cost., deve ricavarsi l'esistenza di un principio
generale dell'ordinamento per il quale, da un lato vi è in genere
libertà di accesso alle attività artigiane (sia pure con modalità
quali quelle dalla stessa legge precisate), dall'altro la fissazione
di specifici requisiti attitudinali per particolari attività è in
via generale riservata allo Stato - e finalizzata alla tutela di
interessi costituzionalmente rilevanti - e può essere consentita a
regioni e provincie autonome solo se sia necessariamente e
razionalmente correlata a peculiari esigenze locali.
In secondo luogo, risulta direttamente violato anche l'art. 120,
terzo comma, Cost., in quanto la disciplina in esame, precludendo
l'esercizio di un'attività artigiana a chi - come il Tomaino - sia
abilitato a svolgerla sulla base della normativa nazionale, limita
evidentemente il diritto, riconosciuto ad ogni cittadino, di
esercitare il proprio mestiere in qualunque parte del territorio
nazionale, e quindi anche nella Provincia di Bolzano, senza che ciò
trovi, per le considerazioni già svolte, alcuna razionale
giustificazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, primo
comma, 7, terzo comma, lett. b) e 30, primo comma, della legge
provinciale di Bolzano 16 febbraio 1981, n. 3, modificata e integrata
con la legge provinciale di Bolzano 16 dicembre 1983, n. 51, nella
parte in cui precludono l'iscrizione nell'albo degli artigiani e nel
registro delle imprese artigiane della Provincia medesima a coloro
che, pur essendo sprovvisti dei requisiti stabiliti da detta legge
provinciale, siano in possesso di quelli previsti ai medesimi fini
dalle leggi statali in materia;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 8, secondo comma, lett. b), 12, primo comma, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, secondo, terzo e quarto comma, 31 e 44 della
suddetta legge provinciale, sollevate, in riferimento agli artt. 120,
ultimo comma, Cost. e 8 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 dalla Corte
d'appello di Trento con ordinanza del 4 dicembre 1984 (r.o. 23/85).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987.
Il cancelliere: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte