Ordinanza n. 168/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/2002 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 146 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa) e 51, primo comma, n. 4, del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 aprile
2001 dal Tribunale di Messina nel procedimento fallimentare promosso
da Italcarni s.r.l. contro Domenica Carnabuci ed altri, iscritta al
n. 601 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che, con ordinanza in data 2 aprile 2001, il giudice
delegato del Tribunale di Messina ha sollevato, in riferimento
all'art. 111 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), e dell'art. 51, primo comma, n. 4, del codice di
procedura civile, con riguardo alla garanzia dell'imparzialità del
giudice;
che l'ordinanza è stata resa nel corso di una procedura
fallimentare a carico di una società a responsabilità limitata,
nella quale il rimettente aveva - ai sensi dell'art. 146 del regio
decreto n. 267 del 1942 - autorizzato la proposizione da parte del
curatore dell'azione di responsabilità ex articoli 2393 e 2394 del
codice civile contro amministratori ed ex amministratori della
società fallita, nonché disposto, inaudita altera parte, un
sequestro conservativo nei riguardi di alcuni di essi;
che il rimettente richiama il prevalente orientamento
dottrinale e giurisprudenziale, secondo cui la competenza funzionale
del giudice delegato a disporre le misure cautelari ai sensi del
citato art. 146 non è venuta meno a seguito dell'introduzione della
disciplina del procedimento cautelare uniforme (artt. 669-bis e ss.
cod. proc. civ.), e - in questo quadro - il giudice delegato,
adottati inaudita altera parte i provvedimenti cautelari citati,
deve, ai sensi dell'art. 669-sexies del codice di procedura civile,
fissare per la loro conferma, modifica o revoca un'udienza di
comparizione avanti a sé, e in essa provvedere con ordinanza,
reclamabile al collegio ai sensi dell'art. 669-terdecies del codice
di procedura civile;
che il rimettente si sofferma poi ad illustrare i riflessi
del principio di terzietà, ora espressamente prevista dall'art. 111
della Costituzione, in materia fallimentare, con particolare
riferimento al ruolo del giudice delegato;
che - per quanto riguarda il potere cautelare - il rimettente
ritiene la disciplina impugnata non conforme a Costituzione, in
quanto il giudice delegato che abbia autorizzato con decreto il
curatore all'azione di responsabilità "sarebbe "vincolato dalla
forza della prevenzione di tale valutazione nel successivo
provvedimento cautelare";
che, sulla base di tali rilievi, il rimettente ritiene
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento alla regola
dell'imparzialità di cui all'art. 111 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 della legge
fallimentare (nella parte in cui prevede che, prima dell'inizio della
causa di merito, le misure cautelari contro gli amministratori e i
sindaci della società fallita, nei cui confronti sia stata
autorizzata dal giudice delegato l'azione di responsabilità, possano
essere disposte da questo stesso giudice anziché secondo le norme
ordinarie), e dell'art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (nella
parte in cui non prevede una corrispondente fattispecie di
incompatibilità fra giudice delegato e giudice della cautela);
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando
memoria nella quale ha sostenuto l'infondatezza della questione.
Considerato che il rimettente ha prospettato congiuntamente due
questioni di legittimità costituzionale, delle quali l'una concerne
l'articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte
in cui prevede la competenza del giudice delegato (che autorizzi
l'azione di responsabilità a norma degli articoli 2393 e 2394 del
codice civile nei confronti di amministratori ed ex amministratori
della società fallita) ad adottare le opportune misure cautelari, in
luogo della normale competenza ante causam del giudice competente sul
merito dell'azione, e l'altra concerne invece l'art. 51, numero 4,
del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità del giudice delegato (che abbia dato quella
autorizzazione) ad adottare le misure cautelari;
che il rimettente ritiene violato l'art. 111 della
Costituzione, con riguardo al principio di imparzialità del giudice,
in quanto le due norme denunciate non assicurerebbero la sua
osservanza e in particolare non garantirebbero l'esclusione della
"forza della prevenzione" a carico del giudice delegato;
che, secondo il rimettente, la prevenzione del giudice
delegato in tema di adozione delle ricordate misure cautelari
discenderebbe dall'assunzione del provvedimento di autorizzazione del
curatore all'esercizio dell'azione di responsabilità;
che la questione è manifestamente infondata;
che di recente questa Corte (cfr. ordinanza n. 176 del 2001)
- con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, evocati in
quanto, prima della novellazione dell'art. 111 della Costituzione,
assicuravano il giusto processo, particolarmente sotto il profilo
dell'imparzialità del giudice - ha ritenuto non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura
civile, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice
delegato, che abbia autorizzato l'azione di responsabilità ed
accolto l'istanza di misure cautelari, a partecipare al successivo
giudizio di merito su tale azione, in particolare sottolineando che
l'autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità non è
un provvedimento giurisdizionale di contenuto decisorio in ordine
alla lite da promuoversi dal curatore e non comporta quindi alcuna
valutazione sul suo oggetto, ma costituisce soltanto esplicazione da
parte del giudice delegato delle sue funzioni di gestione, controllo
e direzione della procedura fallimentare, quale forma di esecuzione
concorsuale (cfr. sentenza n. 351 del 1997);
che questa Corte ha anche rilevato (cfr. da ultimo
l'ordinanza n. 75 del 2002) che il riconoscimento espresso del
principio di imparzialità nell'art. 111, secondo comma, della
Costituzione nulla aggiunge alla consistenza che il principio già
aveva, né comporta ricadute sul modo di intendere quel particolare
aspetto dell'imparzialità correlato all'esigenza che il giudice non
subisca la "forza della prevenzione" derivante da precedenti
valutazioni relative alla stessa res iudicanda;
che - nella medesima prospettiva per cui si ritiene che,
autorizzando l'azione di responsabilità, il giudice delegato non
esprime alcuna valutazione sull'oggetto di essa (cfr. la citata
ordinanza n. 176 del 2001) - ad analoga conclusione deve pervenirsi
relativamente all'azione, strumentalmente collegata a quella di
merito, avente ad oggetto le misure cautelari, con riferimento sia al
momento dell'adozione inaudita altera parte, sia a quello della loro
conferma, modifica o revoca in contraddittorio.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'articolo 146 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa) e dell'art. 51, primo comma, n. 4, del codice
di procedura civile, sollevate, in riferimento all'art. 111, secondo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di Messina, con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Bile
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte