Sentenza n. 169/1973
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/11/1973 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10
della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti
individuali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 marzo 1971 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Brioschi Germana e l'Industria
manifatturiera biellese, iscritta al n. 234 del registro ordinanze
1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del
21 luglio 1971;
2) ordinanza emessa il 17 maggio 1971 dal pretore di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Verdauliva Vincenzo e la società
Sautto e Liberale, iscritta al n. 418 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 22
dicembre 1971;
3) ordinanza emessa il 9 ottobre 1971 dalla Corte d'appello di
Torino nel procedimento civile vertente tra la società Magazzini
Standa e Cristiantielli Antonia, iscritta al n. 449 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 16 del 19 gennaio 1972,
Visto l'atto di Costituzione della società Standa;
udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1973 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
udito l'avv. Antonio Delitala, per la società Standa.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento civile promosso da Germana Brioschi
nei confronti della società I.M.B. (Industria manifatturiera
biellese) per sentir dichiarare, con gli effetti di cui all'art. 8
della legge n. 604 del 1966, l'illegittimità del licenziamento
intimatole dalla convenuta, il pretore di Milano, con ordinanza 18
marzo 1971, ritenuto pacifico che il rapporto già esistente tra le
parti dovesse qualificarsi di tirocinio, sollevava d'ufficio questione
di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge n. 604
citata nella parte in cui esclude l'applicabilità della disciplina del
licenziamento, contenuta nella legge medesima, agli apprendisti.
Secondo il pretore la specialità del rapporto di apprendistato non
pare giustificare una siffatta esclusione, essendo esso potenzialmente
idoneo a protrarsi nel tempo, analogamente a quanto avviene nel
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Pertanto la rilevata esclusione degli apprendisti dall'ambito di
applicazione della legge n. 604, stante la sottolineata assimilabilità
del relativo rapporto di lavoro a quello ordinario a tempo
indeterminato, sembra essere in contrasto con l'art. 3, comma primo,
della Costituzione.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi
alla Corte costituzionale.
2. - Analoga questione è stata proposta dal pretore di Napoli con
ordinanza emessa il 17 maggio 1971 nel corso del procedimento civile
vertente tra Vincenzo Verdauliva e la società Sautto e Liberale.
In particolare osserva il giudice a quo che la lettera dell'art. 10
della legge n. 604 del 1966 esclude la possibilità di estendere la
portata dello stesso fino a ricomprendervi i rapporti di apprendistato.
Ricorda poi che con la sentenza n. 14 del 1970 la Corte
costituzionale, dopo aver negato la riconducibilità del contratto di
apprendistato alle figure del contratto di lavoro a tempo indeterminato
e del contratto in prova, ha statuito che il rapporto di apprendistato,
sulla scorta della legge n. 25 del 19 gennaio 1955, delle successive
modificazioni e del regolamento di esecuzione, che regolano la materia,
deve essere assimilato al rapporto di lavoro ordinario poiché al pari
di questo è inserito nel ciclo produttivo della impresa, rende
operanti le norme sulla previdenza e sull'assistenza sociale e comporta
per l'apprendista l'obbligo della collaborazione mediante prestazione
d'opera, la subordinazione e il rispetto dell'orario di Savoro e per il
datore di lavoro l'obbligo della retribuzione anche durante l'annuale
periodo di ferie, mentre la funzione che lo caratterizza ossia
l'insegnamento che l'apprendista deve ricevere per diventare lavoratore
qualificato, rappresenta una causa del contratto che si aggiunge, senza
assorbirla, all'altra concernente la prestazione del lavoro.
Deriva da ciò che l'esclusione degli apprendisti dall'ambito di
applicazione delle norme sui licenziamenti individuali, dettate per gli
impiegati e gli operai, consentendo al datore di lavoro di risolvere in
qualsiasi momento ed in base ad una valutazione del tutto discrezionale
il rapporto di apprendistato, crea, in violazione dell'art. 3 della
Costituzione, una disparità fra le varie categorie di lavoratori
subordinati cui non corrisponde una diversità di situazioni di fatto e
di diritto nei soggetti destinatari delle norme stesse.
Anche in questo procedimento nessuno si è costituito dinanzi alla
Corte costituzionale.
3. - Identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 10
della legge n. 604 citata è stata infine sollevata dalla Corte di
appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Antonia
Cristiantielli e la società Magazzini Standa, con ordinanza emessa il
9 ottobre 1971.
La Corte sottopone alla Corte costituzionale la questione se l'art.
10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, già dichiarato illegittimo
nella parte in cui non comprende gli apprendisti tra i beneficiari
della indennità dovuta ai sensi dell'art. 9 della stessa legge, sia
incostituzionale anche nella parte riguardante l'esclusione degli
apprendisti dall'applicazione delle rimanenti disposizioni della legge
ed in particolare degli artt. 6 e 8, perché in violazione alla norma
di cui all'art. 3 della Costituzione.
4. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Si è costituita dinanzi alla
Corte costituzionale la società Magazzini Standa rappresentata e
difesa dagli avvocati Antonio Delitala e Cesare Fedrazzi.
La società osserva che nella sentenza n. 14 del 1970 la Corte, pur
sottolineando gli elementi che consentono di assimilare (che è
concetto diverso dall'identificare) il rapporto di apprendistato
all'ordinario rapporto di lavoro, non ha mancato di riconoscere la
"specialità" del rapporto stesso, d'altronde già sottolineata
dall'art. 2134 del codice civile.
È dunque alla luce di tale specialità che si deve valutare se
l'esclusione dell'apprendista dai benefici di cui agli artt. 6 e 8
della legge n. 604 rappresenti una discriminazione inspiegabile e
irrazionale, e quindi violatrice del principio costituzionale di
eguaglianza, o se, invece la disparità di trattamento non trovi
sufficiente giustificazione, questa volta, nelle caratteristiche
peculiari del rapporto di apprendistato.
In effetti non si potrebbe misconoscere che, nella disciplina del
rapporto di apprendistato, quale risulta soprattutto dalla legge 19
gennaio 1955, n. 25, la funzione didattica e formativa rappresenta
l'elemento dominante, tanto da informare di sé tutto il rapporto,
compreso lo stesso momento della prestazione lavorativa che, con piena
conseguenzialità, viene considerato dalla stessa legge sub specie di
un addestramento pratico.
Ne conseguirebbe che l'apprendista, quale lavoratore in via di
formazione, non ancora provvisto dell'abilità richiesta nel lavoro al
quale deve essere avviato e ancora privo della "piena capacità
professionale" (art. 16, comma terzo), si colloca in una posizione di
fatto e di diritto ben distinta da quella del soggetto di un rapporto
di lavoro ordinario, anche se ad essa assimilabile sotto molti aspetti.
Questa specialità di situazione giuridica assumerebbe un
incontestabile rilievo proprio in rapporto alla normativa sottoposta
all'esame della Corte. Dato che l'apprendista non partecipa alla
comunità di lavoro se non in funzione di un suo preminente interesse
personale, dato il carattere preparatorio e transitorio della sua
posizione nell'impresa, sarebbe comprensibile che la legge non gli
riconosca il diritto alla stabilità del posto di lavoro, quale è
tutelato dalla normativa in discussione.
Aggiunge infine che l'apprendista, se non può invocare il
principio della giusta causa o del giustificato motivo, gode di una
tutela sostitutiva, commisurata alla sua speciale situazione: i limiti
di durata di cui agli artt. 7 e 8 della legge 19 gennaio 1955, hanno la
loro giustificazione nei punti di svantaggio che la disciplina del
rapporto di tirocinio presenta a paragone del rapporto di lavoro
ordinario.
5. - La parte costituita ha successivamente presentato memoria
ribadendo le argomentazioni già svolte. Considerato in diritto :
1. - I tre giudizi di cui alle ordinanze dei giudici a quo vanno
riuniti e decisi con un'unica sentenza, stante l'identità dell'oggetto
delle questioni di legittimità costituzionale ivi prospettate, in base
ad analoghi motivi in relazione alla stessa disposizione di legge.
2. - Le tre ordinanze dei giudici a quo partono dalla constatazione
che il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 14 del
1970, dichiarante l'incostituzionalità dell'art. 10 della legge 15
luglio 1966, n. 604, nella parte in cui non comprendeva gli apprendisti
fra i beneficiari dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 9 della
stessa legge, non può avere interpretazione estensiva, ma che in base
alla motivazione della stessa sentenza è inspiegabile l'esclusione
dell'apprendista dalla tutela integrale della legge citata, in quanto
il rapporto di apprendistato nella sua struttura partecipa di tutte le
caratteristiche del contratto di lavoro subordinato.
Sollevano pertanto la questione di legittimità costituzionale del
medesimo articolo 10 anche nella parte riguardante l'esclusione degli
apprendisti dall'applicazione delle rimanenti disposizioni della legge
ed in particolare degli artt. 6 e 8 perché in violazione alla norma di
cui all'art. 3 della Costituzione.
3. - La questione, prospettata in termini precisi e di dimostrata
rilevanza, rispetto all'art. 10 della legge 604 del 1966 nel corso del
rapporto di apprendistato, è fondata.
La citata sentenza n. 14 del 1970 della Corte costituzionale,
esaminando la costituzionalità dell'art. 10 della legge 15 luglio
1966, n. 604, sui licenziamenti individuali per quanto concerneva
l'esclusione del rapporto di apprendistato dal novero di quelli ai
quali sia assicurato il diritto all'indennità di anzianità in caso di
risoluzione, ha delineato la struttura e la natura giuridica del
rapporto di apprendistato, precisando che la specialità di questo "è
data dal fatto che il periodo di tirocinio deve essere
dall'imprenditore utilizzato anche per impartire o far impartire
all'apprendista l'insegnamento necessario affinché diventi lavoratore
qualificato. È questa", prosegue la sentenza, "una causa del contratto
che non si sovrappone all'altra riguardante la prestazione di lavoro,
tanto da assorbirla. Si tratta di un rapporto complesso, costituito da
elementi che, componendosi, non perdono la loro individualità".
E la Corte, indicando la sostanziale differenza fra l'assunzione in
prova che "ha una funzione di conferma di qualificazioni tecniche che
si presuppongono già formalmente acquisite" e l'apprendistato che ha
per funzione l'acquisizione di tali qualificazioni, ha affermato che il
rapporto di apprendistato è assimilabile all'ordinario rapporto di
lavoro.
Da queste premesse risulta evidente l'incostituzionalità dell'art.
10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, anche nella parte in cui non
comprende gli apprendisti fra i beneficiari delle norme di cui agli
artt. 1-8, 11-13 della legge citata e in particolare degli artt. 6 e 8.
Data infatti l'assimilabilità del rapporto di apprendistato
all'ordinario rapporto di lavoro non sussiste alcun razionale motivo
per giustificare l'esclusione del rapporto di apprendistato dalla
tutela di cui alle richiamate norme.
Va ancora aggiunto che, come ha dichiarato la Corte nella sentenza
n. 14 del 1970, trattasi di un rapporto complesso nel quale
l'imprenditore non ha soltanto nei confronti dell'apprendista la
funzione di datore di lavoro, ma ha anche quella di fornire al
lavoratore apprendista l'insegnamento necessario perché possa
conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato. Il
rapporto di apprendistato pertanto non soltanto è assimilabile al
rapporto ordinario di lavoro, ma in esso vi è anche un rapporto
vincolativo fra docente e discente in forza del quale l'imprenditore
"è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa,
all'apprendista assunto alle sue dipendenze", l'insegnamento di cui
sopra (articoli 2 e 11, lett. a, della legge 19 gennaio 1955, n. 25),
nonché di "informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi
esercita legalmente la patria potestà sui risultati
dell'addestramento" (art. 11, lett. i, stessa legge), mentre
l'apprendista "deve obbedire all'imprenditore o alla persona da questi
incaricata della sua formazione professionale e seguire gli
insegnamenti che gli vengono impartiti" nonché "frequentare con
assiduità i corsi di insegnamento complementare" (art. 12, lettere a
e b, stessa legge).
Trattasi pertanto di un rapporto sinallagmatico in forza del quale
imprenditore e lavoratore apprendista sono obbligati ciascuno a
osservare dati comportamenti fissati dalla legge allo scopo di
raggiungere il risultato che si propone il contratto, cioè il
conseguimento da parte dell'apprendista della capacità a divenire
lavoratore qualificato.
Ulteriori elementi che ancor meglio qualificano sotto questo
profilo il rapporto sono le norme che stabiliscono la durata
dell'apprendistato (art. 7 della legge n. 25 del 1955), le prove di
idoneità all'esercizio del mestiere che ha formato oggetto
dell'apprendistato e il diritto dell'apprendista di essere ammesso a
sostenere le prove medesime (art. 18 della stessa legge), il
mantenimento in servizio del lavoratore con la qualifica conseguita
qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a
norma dell'art. 2118 del codice civile (art. 19 della stessa legge).
Non sarebbe pertanto razionale che l'imprenditore potesse troncare
ad libitum e senza un giustificato motivo inerente alla natura
dell'apprendistato o anche a condizioni e situazioni personali del
datore di lavoro o dell'apprendista, questo rapporto vincolativo,
interrompendo l'insegnamento e l'addestramento e impedendo
arbitrariamente il realizzarsi del fine cui è indirizzato il rapporto
e che costituisce l'essenza di questo. Con ciò si creerebbe una nuova
disparità di trattamento dell'apprendista in confronto con gli altri
lavoratori, disparità che sarebbe in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Ed infatti, se è vero che il rapporto di apprendistato presenta,
rispetto al normale rapporto di lavoro, peculiarità sue proprie, da
ciò non consegue affatto che con queste risultino incompatibili le
limitazioni che la legge n. 604 del 1966 ha imposto al potere di
recesso del datore di lavoro: quelle peculiarità danno certamente un
diverso contenuto alla "giusta causa" od al "giustificato motivo" che
possano rendere legittimo il licenziamento, ma non giustificano affatto
l'esclusione di ogni e qualsiasi sindacato sul licenziamento stesso.
D'altra parte, coerentemente alla natura del rapporto di
apprendistato, resta integra la facoltà del datore di lavoro di
avvalersi del diritto di cui all'art. 19 della legge 19 genaio 1955, n.
25, e di dare disdetta a norma dell'art. 2118 del codice civile al
termine del periodo di apprendistato.
4.- Non fondate appaiono le eccezioni opposte dalla difesa della
S.p.a. Standa, la quale sostiene che nella disciplina del rapporto di
apprendistato la funzione didattica e formativa rappresenterebbe
l'elemento dominante tanto da informare di sé tutto il rapporto,
compreso lo stesso momento della prestazione lavorativa. Su questo
punto la richiamata sentenza n. 14 del 1970, dichiarando
l'assimilabilità del rapporto di apprendistato all'ordinario rapporto
di lavoro, ha esplicitamente affermato che l'impartimento
dell'insegnamento necessario perché l'apprendista divenga lavoratore
qualificato è una causa del contratto che non si sovrappone all'altra
tanto da assorbirla, ma è un rapporto complesso, i cui elementi,
componendosi fra loro, non perdono la loro individualità. Quale
rapporto lavorativo non può pertanto essere escluso dalla tutela
disposta dalla legge 15 luglio 1966, n. 604.
5. - Devesi pertanto dichiarare l'illegittimità costituzionale
rispetto all'art. 3 della Costituzione dell'art. 10 della legge 15
luglio 1966, n. 604, già dichiarato incostituzionale nella parte in
cui non applica agli apprendisti la disposizione dell'art. 9, anche
nella parte riguardante l'esclusione degli apprendisti dalle rimanenti
disposizioni della medesima legge.
Tale dichiarazione di illegittimità va limitata, peraltro, al solo
licenziamento adottato nel corso del rapporto di apprendistato,
giacché, una volta che questo si sia esaurito, il datore di lavoro
resta libero di assumere o meno l'ex apprendista e di stringere con lui
un normale rapporto di lavoro o di dare disdetta a mente dell'art. 2118
del codice civile: il che è assicurato dall'art. 19 della legge 19
gennaio 1955, n. 25.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge
15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), nella
parte in cui esclude gli apprendisti dall'applicabilità nei loro
confronti degli artt. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11, 12, 13 della
medesima legge, nel corso del rapporto di apprendistato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte