Sentenza n. 169/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1975 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 408 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 luglio
1973 dal pretore di Avigliano nel procedimento penale a carico di
Caivano Angela Maria Carmela ed altri, iscritta al n. 394 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 294 del 14 novembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1975 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di procedimento penale a carico di Caivano Angela Maria
Carmela e altri, il pretore di Avigliano ha sollevato, con ordinanza
del 24 luglio 1973 e in riferimento all'articolo 24, primo e secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 408 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto di
citazione a giudizio sia notificato anche agli eredi della persona
offesa dal reato e del querelante, che siano deceduti prima di
costituirsi parte civile.
Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza ed
instaurato il giudizio innanzi alla Corte, nessuna delle parti si è in
questo costituita né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri. Considerato in diritto :
1. - L'art. 408 c.p.p. non prevede che, in caso di decesso della
persona offesa dal reato o del querelante non ancora costituiti parte
civile, il decreto di citazione a giudizio sia notificato agli eredi.
La mancata previsione di tale obbligo, secondo il giudice a quo,
impedirebbe a questi soggetti di essere tempestivamente informati della
data fissata per il dibattimento (le cui formalità d'apertura segnano
il momento preclusivo per la costituzione in giudizio della parte
civile) e, quindi, comprometterebbe la facoltà, che ad essi è
espressamente riconosciuta (art. 22 c.p.p.), di intervenire nel
processo penale per far valere nei confronti dell'autore del reato il
diritto al risarcimento dei danni subiti in dipendenza dell'illecito.
In conseguenza di ciò, essi potrebbero agire per la tutela dei loro
diritti soltanto in un separato giudizio civile, nel quale, peraltro, a
causa dei principi in materia di efficacia riflessa del giudicato
penale (artt. 25, 27 e 28 c.p.p.), l'accertamento dei fatti e della
responsabilità e la stessa proponibilità dell'azione sarebbero
variamente condizionati dalle risultanze del processo penale. Di qui il
contrasto con l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
Per vero, come questa Corte ha già chiarito con la sentenza n. 206
del 1971, la citazione a giudizio prevista dalla norma impugnata mira
ad assicurare la partecipazione, al processo penale, di soggetti che
siano in grado di fornire un contributo all'accertamento della verità
dei fatti e al convincimento del giudice, quali sono, appunto, l'offeso
dal reato, il querelante o il denunziante, laddove il semplice
danneggiato lamenta il pregiudizio che ha sofferto e ne chiede il
ristoro al di fuori della dialettica del processo. Si comprende quindi
perché la norma impugnata non estenda l'obbligo della notifica del
decreto di citazione a giudizio agli eredi della persona offesa dal
reato e del querelante. Detti soggetti sono infatti meri titolari di
pretese risarcitorie e, pertanto, non possono, salvo che si siano
costituiti parte civile, non essere considerati estranei al processo
penale, il cui oggetto specifico consiste nell'accertamento del reato.
Tale sistema, che risponde pienamente alle esigenze di
concentrazione e di speditezza del processo penale (le quali
rischierebbero di essere gravemente compromesse dalla spesso difficile
ricerca individuale di tutti i possibili eredi) e al carattere di
preminenza, che la giurisdizione penale riveste rispetto a quella
civile (sent. n. 190 del 1971), non può dirsi in contrasto con i
precetti costituzionali sanciti nei primi due commi dell'art. 24 Cost.,
i quali non vietano che il legislatore ordinario possa variamente
disciplinare il diritto di difesa in funzione delle peculiari
caratteristiche dei diversi tipi di procedimento e dei superiori
interessi di giustizia, purché il suo esercizio sia garantito in modo
effettivo ed adeguato alle circostanze (sent. n. 255 del 1974).
3. - Invero, proprio in considerazione di siffatte esigenze, questa
Corte, con la sentenza n. 55 del 1971, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell'art. 28 c.p.p. nella parte in cui dispone che nel
giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che
furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti
di coloro che sono rimasti ad esso estranei perché non posti in grado
di intervenirvi. Tale orientamento è stato successivamente ribadito
con la sentenza n. 99 del 1973, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 27 c.p.p. nella parte in cui prevede che nel
giudizio civile o amministrativo la pronunzia penale abbia autorità di
cosa giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità
e alla responsabilità del condannato o di colui al quale sia stato
concesso il perdono giudiziale, anche nei confronti del responsabile
civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perché non posto in
grado di parteciparvi. Da ultimo, con la sentenza n. 165 del 1975,
questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25
c.p.p., nella parte in cui stabilisce che la preclusione all'esercizio
dell'azione civile, in dipendenza della formula assolutoria con cui
siasi concluso il giudizio penale, operi anche nei confronti dei
soggetti che a detto giudizio sono rimasti estranei in quanto non
legittimati a costituirsi in esso parte civile o, comunque, di fatto,
non posti in grado di parteciparvi.
4. - Per effetto di tali pronuncie, che hanno modificato la
disciplina del codice di rito in materia di efficacia riflessa del
giudicato penale, al danneggiato che per qualsivoglia ragione non sia
stato posto in grado di intervenire nel processo penale è ormai
assicurata la possibilità di far valere i propri diritti in un
separato giudizio civile senza essere condizionato da preclusioni
derivanti dallo svolgimento o dall'esito di quel processo.
E ciò è sufficiente, secondo i principi costantemente ribaditi
dalla giurisprudenza di questa Corte, per escludere che la mancata
previsione, nella norma impugnata, della notifica del decreto di
citazione a giudizio anche agli eredi della persona offesa e del
querelante, comporti violazione della garanzia costituzionale del
diritto di difesa nel suo duplice aspetto di diritto alla tutela
giurisdizionale e di diritto al contraddittorio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 408 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal pretore di
Avigliano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte