Sentenza n. 169/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/07/1986 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 7legge 6/1981
applicata al caso
- art. 7legge 576/1980
usata come parametro
citata
- art. 25legge 6/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge
20 settembre 1980 n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense);
degli artt. 7, quinto comma, e 25, secondo comma, legge 3 gennaio 1981
n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli
architetti) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 novembre 1984 dal Pretore di Forlì nel
procedimento civile vertente tra Bandini Laura e Cassa nazionale di
previdenza e assistenza per avvocati e procuratori iscritta al n. 1335
del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 91 bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 6 dicembre 1984 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Fontana Maria e Cassa nazionale di
previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti iscritta al n.
361 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 226 bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa il 25 giugno 1985 dal Pretore di Sanremo nel
procedimento civile vertente tra Piccon Giovanna e Cassa nazionale di
previdenza e assistenza per avvocati e procuratori iscritta al n. 561
del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 8/1 s.s. dell'anno 1986;
visti gli atti di costituzione della Cassa nazionale di previdenza
e assistenza per gli avvocati e procuratori e di Fontana Maria nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1986 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino;
uditi l'avv. Annibale Marini per la Cassa nazionale di previdenza e
assistenza per avvocati e procuratori, l'avv. Nicolò Mattiello per
Fontana Maria e l'avvocato dello Stato Ignazio Caramazza per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1 - a) Le ordinanze n. 1335 del 1984 R.O. e n. 561 del 1985 R. O.,
emesse rispettivamente dal Pretore di Forlì il 14 novembre 1984 e dal
Pretore di Sanremo il 25 giugno 1985, sollevano la medesima questione
di legittimità costituzionale dell'art. 7 legge 20 settembre 1980 n.
576 (modificato dalla legge n. 175 del 1983) nella parte in cui limita
la concessione della pensione indiretta alle sole vedove di avvocati
che si siano iscritti alla Cassa nazionale prima del compimento del
quarantesimo anno di età, per contrasto con gli artt. 3 e (ord. n.
561/1985) 38 Cost.
L'ordinanza del Pretore di Forlì rileva inoltre come la legge n.
576 del 1980 abbia stabilito, per i rapporti pregressi, l'applicazione
della precedente normativa (più favorevole) soltanto in favore dei
superstiti dei professionisti defunti entro il 31 dicembre 1981, con
ciò creando una disparità di trattamento nei confronti delle vedove
(come la ricorrente) di professionisti deceduti dopo tale data.
I giudizi nel corso dei quali sono state emesse le citate ordinanze
risultano promossi rispettivamente da Laura Bandini, vedova dell'avv.
Antonio Frontoni, e da Giovanna Piccon, vedova dell'avv. Nicola
Giorgio Muratore, per il riconoscimento del diritto alla pensione
indiretta. In entrambi i casi, i professionisti si iscrissero alla
Cassa nazionale dopo il compimento del quarantesimo anno di età.
Per il Pretore di Forlì la norma creerebbe "situazioni di grave
disparità fra i superstiti" dato che la ricorrente, in base alla
normativa vigente all'atto dell'iscrizione alla Cassa (art. 17 l. 25
febbraio 1963 n. 289), avrebbe avuto diritto all'erogazione di una
pensione indiretta trovandosi il marito nella situazione di iscritto da
almeno cinque anni (senza aver maturato tuttavia il diritto a
pensione).
Per il Pretore di Sanremo l'art. 7 l. n. 576 del 1980, privo di
logica giustificazione, contrasterebbe anche con l'art. 38 Cost.
"ponendo nel nulla le finalità assistenziali della Cassa".
1 - b) Nel giudizio promosso con l'ordinanza del Pretore di Forlì
si è costituita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli
avvocati e procuratori, che ha segnatamente richiamato precedente
giurisprudenza della Corte costituzionale, circa l'ammissibilità di un
differenziato trattamento, nel tempo, applicato alla stessa categoria
di soggetti; così che non potrebbe "ritenersi violativa dell'art. 3
Cost. la disciplina dettata dalla l. 576/80 nel punto in cui
regolamenta in modo differenziato la situazione del professionista
deceduto entro il 31 dicembre 1982 - recte 1981 - (sotto il vigore
della vecchia legge) o dopo tale data (sotto il vigore della nuova
legge)".
La norma, comunque, sarebbe razionale essendo "evidente che
l'iscritto ultra quarantenne, per l'età più avanzata, è portatore di
un rischio di spesa più alto rispetto all'iscritto non quarantenne,
sia sotto il profilo dell'erogazione della pensione indiretta che
dell'acquisizione dei contributi".
La Cassa di previdenza si è analogamente costituita nel giudizio
instaurato con l'ordinanza del Pretore di Sanremo, deducendo che non
sussisterebbe la violazione dell'art. 3 Cost. poiché il legislatore
sarebbe "libero di porre un limite alla nascita di un determinato
diritto in relazione all'età stessa"; la disposizione avrebbe quindi
la ratio di evitare un eccessivo rischio per la Cassa, essendo
"l'ultraquarantenne più vicino (almeno statisticamente) alla morte".
In entrambi i giudizi ha spiegato intervento la Presidenza del
Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la dichiarazione di non fondatezza della questione,
attesa la affermata non configurabilità "di un diritto dell'iscritto
all'intangibilità del trattamento pensionistico vigente al momento in
cui ebbe inizio l'iscrizione" in un "sistema previdenziale
prevalentemente ispirato a principi solidaristici".
2. - Con ordinanza emessa il 6 dicembre 1984 (n. 361 del 1985 R.O.)
il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 7, penultimo comma, e 25, secondo comma, l.
3 gennaio 1981 n. 6 nella parte in cui escludono il diritto alla
pensione di reversibilità per il coniuge superstite dell'ingegnere che
si sia iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza ad
un'età non inferiore ai quaranta anni e nella parte, ancora, in cui
limitano l'applicazione, in via transitoria, della previgente più
favorevole normativa ai casi in cui il pensionato sia defunto prima del
1 gennaio 1983, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.
La causa di cui il Pretore di Roma è investito risulta promossa al
fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di
reversibilità da parte di Maria Fontana, vedova di un ingegnere
iscrittosi alla Cassa di previdenza all'età di sessantatré anni e
deceduto in data 11 marzo 1983; in base alla legislazione precedente
(artt. 8, 12 e 14 d.P.R. 31 marzo 1961 n. 521) la ricorrente, si
sostiene nella parte introduttiva dell'ordinanza, avrebbe avuto diritto
alla pensione.
Il giudice a quo appunta specificamente le proprie censure sulla
non estendibilità della nuova normativa, sostanzialmente restrittiva
"a chi, in base alle leggi prima vigenti, aveva diritto alla pensione
di reversibilità". Ciò contrasterebbe anche con l'art. 38 Cost. in
quanto "viene sottratta, a posteriori, la tutela previdenziale a
soggetti che, perlomeno nell'immediato, non hanno la possibilità di
ovviare alla situazione di disagio economico".
Nel giudizio si è costituita Maria Fontana chiedendo una pronuncia
di illegittimità costituzionale delle norme denunciate. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano questioni strettamente
connesse: i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
con unica sentenza.
2.1. - L'art. 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 stabiliva,
in tema di trattamento di quiescenza a favore della classe forense, che
per il decesso di professionista iscritto alla relativa Cassa di
previdenza senza avere ancora maturato il diritto a pensione, questa -
nella misura prevista - spettasse al coniuge. Senonché con successiva
disposizione contenuta nell'art. 7 della legge 20 novembre 1980, n. 576
(modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175) si limitò il diritto
dei superstiti nel senso che, per dare ingresso alla pensione
indiretta, il professionista doveva risultare iscritto alla Cassa da
data anteriore al quarantesimo anno di età. La normativa così
intervenuta dispiegò efficacia a far tempo dal 1 gennaio 1982, sicché
nulla poteva essere reclamato per il descritto titolo, da coniuge
superstite di soggetto iscritto dopo il compimento del quarantesimo
anno e deceduto, comunque, posteriormente alla nuova più restrittiva
legge.
2.2 - Secondo i Pretori di Forlì (ord. 1335/84) e di Sanremo (ord.
561/1985), la normativa anzidescritta contrasterebbe con l'art. 3 Cost.
poiché rimarrebbero discriminati - non foss'altro sotto il profilo
temporale del passaggio dalle vecchie alle nuove disposizioni - i
superstiti di avvocato, iscrittosi postquarantenne. Per il Pretore di
Sanremo vi sarebbe, altresì, contrasto del detto art. 7 l. n. 576 con
l'art. 38 Cost., posto che la norma porterebbe a vanificare l'unicità
di intenti previdenziali della Cassa forense.
La questione non è fondata.
La ridetta condizione ostativa alle prestazioni della Cassa forense
per iscrizione del soggetto successivamente ai suoi quarant'anni è
stata già in tali negativi sensi risolta da questa Corte, sia pure con
riferimento al trattamento di invalidità del professionista. Si è
ravvisato in punto che la norma, a questo specifico titolo impugnata,
non comporta violazione del principio di eguaglianza per
irragionevolezza e disparità di trattamento. Il legislatore ha
abbandonato, infatti, nell'area della previdenza, precedenti
strutturazioni e connotazioni mutualistiche, privilegiando ora sistemi
decisamente improntati a carattere solidaristico (sentenza n. 132 del
1984).
Cosicché è venuta a cadere la rigida correlazione tra oneri
contributivi e prestazioni previdenziali, restando di conseguenza
chiaramente giustificata la discrezionale previsione di condizioni e di
limiti ai benefici, con riguardo ad un'età d'iscrizione più matura
rispetto alla normale.
Né la Corte, per la fattispecie qui dedotta, devesi discostare
dalle conclusioni cui essa era già pervenuta, sol perché si versi
nell'ipotesi di trattamento indiretto ai superstiti anziché di
invalidità del soggetto direttamente inciso.
Come è configurata nella norma in esame, la pensione indiretta -
da erogarsi cioè ai superstiti di professionista deceduto in costanza
di attività - costituisce tipica espressione, anch'essa, del delineato
sistema solidaristico, dal momento che consegue - identicamente al
trattamento di invalidità - in pro di beneficiari impossibilitati in
radice, se non fosse intervenuto l'evento invalidante ovvero il
decesso, a vantare alcunché a titolo di pensione, per non essere stato
maturato - come invece nell'ipotesi di reversibilità - il previsto
periodo di contribuzione.
A questo punto è bene precisare, per la necessaria chiarezza degli
enunciati principi ed a fugare equivoci, che il concetto di trattamento
pensionistico indiretto rispetto a quello di reversibilità viene a
divergere nella previdenza forense - così come positivamente delineato
- dalla nozione che dei due istituti è invece fornita in altri
generali ordinamenti (rapporto di impiego pubblico; rapporto di lavoro
privato). In tali indicate aree, infatti, le due connotazioni (pensione
indiretta; pensione di reversibilità) rivelano una diversità più che
altro formale: per il decesso del dante causa perdurante la sua
attività nell'un caso (trattamento indiretto) ovvero successivamente
alla di lui cessazione di attività nell'altro (trattamento di
reversibilità); dovendo in entrambe le ipotesi comunque, perché
sorgano diritti in capo ai superstiti, sussistere la maturazione del
diritto a pensione.
2.3 - E dunque, invece, nell'ipotesi qui contemplata il legislatore
- come s'è detto - restava facultato a porre restrizioni e limitazioni
nell'ambito di una complessiva discrezionale valutazione del sistema
adottato. Nessuna violazione, perciò, ricorre dell'art. 3 e neppure
del successivo art. 38 (secondo comma) Cost. Tale secondo precetto
consente che il diritto alle prestazioni possa venire subordinato a
determinate condizioni o requisiti (sent. n. 3/1975).
Né è il caso, poi, di insistere sull'assunta disparità nel
tempo, tra soggetti ricadenti nell'area della precedente normativa e
soggetti incisi dalla norma meno favorevole, essendo bastevole
ricordare che la fissazione di un momento temporale di decorrenza si
pone inevitabile là dove si determini una qualsiasi modificazione
normativa. In tali termini, proprio in ordine alle finalità di cui
alla legge n. 576/1980 si è già ravvisato non configurabile (sentenza
n. 132/1984, citata) un diritto dell'iscritto (e perciò anche dei suoi
aventi causa) alla intangibilità del trattamento pensionistico vigente
al momento in cui erasi formalizzata l'iscrizione.
3. - Il Pretore di Roma (ord. n. 361/1985) per una fattispecie
concernente la pensione di reversibilità al coniuge superstite di
ingegnere, già in godimento in vita della pensione diretta, ravvisa
contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. della norma (art. 7, comma
quinto, della legge 3 gennaio 1981, n. 6) ostativa alla detta
liquidazione al coniuge per non risultare il professionista iscritto,
alla relativa Cassa, anteriormente al compimento del quarantesimo anno
di età.
I termini dell'incidente concernono, dunque, il diritto al
trattamento di reversibilità: vale a dire, secondo quanto precisato
innanzi (supra n. 2.2), alla pensione che consegue in favore dei
superstiti, alla morte del soggetto già titolare - egli stesso - di
pensione diretta.
La questione è fondata.
L'esclusione dal novero degli aventi diritto al trattamento di
reversibilità, operata dalla norma impugnata nei confronti dei
superstiti di pensionati, in precedenza iscritti alla Cassa dopo il
compimento del quarantesimo anno d'età, risulta gravemente
discriminatoria e non sorretta da alcuna giustificazione razionale.
Valutazioni attinenti ad una politica di gestione globale dei fondi
previdenziali della Cassa, incidente su soggetti (o loro superstiti)
iscrittisi in età più avanzata, si infrangono, nell'ambito dei
principi costituzionali prospettati dal remittente, a fronte del
conseguito beneficio già erogato in testa all'iscritto. Cosicché il
cespite pensionistico, per il fatto stesso dell'intervenuta sua
liquidazione e dell'inerente godimento all'atto del decesso, si è
posto - tangibilmente - quale indice di sopperimento alle esigenze di
vita e di sostentamento familiare, consolidatosi intra domesticos
parietes.
Più concretamente, la disciplina della pensione di reversibilità,
nell'intero complesso della legislazione previdenziale, resta
naturalmente avvinta, proseguendolo, al pregresso istituto della
pensione diretta fruita dal lavoratore, né può essere in alcun modo
sottratta, perciò, ai superstiti che ne abbiano, comunque, titolo per
vincolo familiare.
Il riconoscimento in radice di tale principio assorbe ogni altra
considerazione appuntata dal remittente, in subordine, sulla
operatività temporale della restrizione ex art. 7, giusta il
successivo art. 25, secondo comma, della ridetta legge n. 6/981.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7 della legge 20 settembre 1980 n. 576 (Riforma del sistema
previdenziale forense) - modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175
-, sollevata, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., dai Pretori di
Forlì e di Sanremo con le ordinanze in epigrafe;
- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, penultimo
comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza
per gli ingegneri e gli architetti) limitatamente alle parole "di
reversibilità ed".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUISEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte