Sentenza n. 169/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/05/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3r.d.l. 1605/1925
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma
secondo, r.d.l. 23 luglio 1925, n.1605 "Costituzione di un Istituto
nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro
superstiti non aventi diritto a pensione" convertito in legge 18
marzo 1926, n. 562 "Conversione in legge, con approvazione
complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto
argomenti diversi" promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1979
dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Barbano Guido iscritta
al n. 884 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 63 dell'anno 1981;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
Motivazione
Ritenuto in fatto Guido Barbano, geometra già alle dipendenze del Comune di Genova,
sospeso cautelarmente dal servizio a decorrere dal 27 agosto 1963 e
poi, con la stessa decorrenza, destituito dall'impiego a seguito di
sentenza della Corte di cassazione con cui veniva confermata la
condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di falso e
truffa, si era visto riconoscere un assegno vitalizio di L. 500.100,
con decorrenza 1° agosto 1966, in relazione al servizio prestato dal
1° marzo 1950 al 26 agosto 1963 (deliberazione n. 1740 del 6 novembre
1972).
Avverso tale provvedimento il Barbano aveva presentato ricorso
alla Corte dei conti, sostenendo tra l'altro di aver diritto ad una
diversa decorrenza iniziale del trattamento riconosciutogli, in
quanto egli fin dal 27 agosto 1963, a seguito di sospensione
cautelare prima e di destituzione poi, aveva cessato dal servizio.
La terza sezione giurisdizionale della Corte dei conti, rilevato
come, alla stregua della legislazione vigente, il provvedimento
adottato dal Comune di Genova fosse da considerarsi corretto,
dubitava della legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, del r.d.l. 23 luglio 1925, n. 1605, relativamente al diniego
di corresponsione di assegno vitalizio nei confronti di ex dipendenti
degli enti locali cessati dal servizio per loro colpa.
La norma de qua, abrogata in ragione dell'art. 1 della legge 8
giugno 1966, n. 424, continuerebbe in effetti a produrre parzialmente
i suoi effetti in casi come quelli di specie, in cui il
riconoscimento dell'assegno vitalizio non può che decorrere dalla
data fissata nell'art. 2 della stessa legge n. 424 del 1966 e cioè
dal 1° agosto 1966, restando così scoperto il periodo intercorrente
tra la data di cessazione dal servizio (27 agosto 1963) e quella
prevista dalla legge.
Ricordata la copiosa giurisprudenza della Corte susseguitasi alla
sentenza n. 3 del 1966, il giudice a quo non nutriva dubbi circa la
natura di retribuzione differita da riconoscersi all'assegno
vitalizio di che trattasi e riteneva pertanto che la disposizione di
cui all'art.3, comma secondo, dal r.d.l. 23 luglio 1925, n.1605,
potesse essere in contrasto sia con l'art. 3 della Costituzione, a
causa della disparità di trattamento che sussisterebbe a seguito
dell'applicazione della norma de qua, sia con l'art. 36 Cost., in
ragione del fatto che il trattamento di quiescenza non è che la
logica prosecuzione della retribuzione percepita in costanza di
servizio.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata; non si
aveva intervento del Presidente del consiglio né costituzione di
parti. Considerato in diritto
1. - Oggetto della questione di costituzionalità sollevata dalla
Corte dei Conti nel corso di un giudizio in materia di pensioni è
l'art. 3, secondo comma del r.d.l. 23 luglio 1925, n. 1605, il quale
prevede che in caso di provvedimenti di dispensa dei dipendenti degli
enti locali per colpa dell'interessato questi non abbia diritto alla
corresponsione dell'assegno vitalizio I.N.A.D.E.L. previsto dal primo
comma dello stesso art. 3, pur se in possesso degli altri requisiti
per ottenerne la concessione.
Ad avviso della Corte dei conti la norma sarebbe in contrasto con
gli art.li 3 e 36 della Costituzione rispettivamente in relazione al
principio di uguaglianza, nonché con riferimento al diritto del
lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla qualità e
quantità del lavoro prestato e ciò avuto riguardo al carattere
retributivo del trattamento di quiescenza.
2. - Come ha rilevato anche il giudice a quo nell'ordinanza di
rinvio, la norma denunciata - di contenuto analogo all'art. 11 della
legge 13 marzo 1950 n. 120, già a sua volta dichiarata
costituzionalmente illegittima con sentenza n. 204 del 1972 - è
stata espressamente abrogata solo in virtù della Legge n. 424 del
1966. Essa, pertanto, era quella applicabile nel periodo
intercorrente tra la data della dispensa dall'impiego del ricorrente
nel giudizio a quo e quella dell'entrata in vigore della Legge n. 424
del 1966, onde la rilevanza, ratione temporis, della questione qui
sollevata, in quanto il dipendente, che aveva ricorso dinanzi alla
Corte dei conti, era stato sospeso cautelarmente dal servizio a
decorrere dal 26 agosto 1963 e poi, con la stessa decorrenza,
dispensato dall'impiego.
3. - Per quel che riguarda il merito, questa Corte ha più volte
affermato il principio secondo cui degli assegni di quiescenza aventi
natura di retribuzione differita non può essere privato il
lavoratore, qualunque sia la causa della cessazione del rapporto di
lavoro (da ultimo sentenze n. 288 del 1983 e n. 31 del 1987).
All'assegno vitalizio previsto dall'art. 3 del r.d.l. 23 luglio
1925, n. 1605, deve essere riconosciuta la natura di retribuzione
differita essendo esso proporzionato al numero degli anni di servizio
prestati, onde il contrasto con l'articolo 36 della Costituzione
della citata norma, sulla base dei principi costantemente affermati
da questa Corte.
4. - Resta così assorbita la questione di costituzionalità della
stessa norma sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma,
del r.d.l. 23 luglio 1925 n. 1605 (norme relative alla costituzione
di un istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e
dei loro superstiti non aventi diritto a pensione), in quanto
prescrive che non si fa luogo alla concessione dell'assegno previsto
dal primo comma dello stesso articolo, in caso di provvedimenti di
dispensa dovuti a colpa dell'interessato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987.
Il cancelliere: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte