Corte costituzionale

Ordinanza n. 169/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/06/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26

giugno 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di V.

E. ed altri, iscritta al n. 980 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Varese ha sollevato, nel corso dell'udienza preliminare,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del

codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 76 della

Costituzione, nella parte in cui detta norma prevede che la

connessione tra reati comuni e reati militari opera soltanto quando

il reato comune è più grave di quello militare;

che il giudice rimettente lamenta: sotto il profilo della

violazione dell'art. 3 Cost., che la norma impugnata determina

un'ingiustificata e discriminatoria disparità di trattamento in

danno degli imputati di reati militari, che potrebbero usufruire

della disciplina del concorso formale e della continuazione soltanto

quando il reato comune è più grave, rimanendo così esposti negli

altri casi al rischio di "incoerenza" e "incompletezza" delle diverse

decisioni del giudice ordinario e del giudice militare; sotto il

profilo dell'art. 76 Cost., che la direttiva n. 14 dell'art. 2 della

legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, prevede l'esclusione della

connessione esclusivamente nel caso di imputati minorenni;

che nel caso di specie nei confronti dell'imputato pendeva

procedimento penale per il reato di favoreggiamento reale, commesso

"senza essere concorso in fatti di peculato", nonché per i delitti

di cui agli artt. 361, 476, 378 e 323 del codice penale, e che il

difensore aveva fornito la prova che presso la procura militare di

Torino pendeva nei confronti del medesimo imputato procedimento

penale per il delitto di peculato militare continuato, commesso in

concorso con altro imputato, reato che figura quale "presupposto" del

favoreggiamento contestato dall'autorità giudiziaria ordinaria;

che il giudice rimettente ha ravvisato la connessione tra i

delitti di favoreggiamento reale e di peculato militare a norma

dell'art. 12 cod. proc. pen., con riferimento sia al comma 1,

lettera b) (reato continuato), sia al comma 1, lettera c)

(connessione teleologica);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha eccepito, tra l'altro, l'irrilevanza della questione,

in quanto per l'integrazione delle fattispecie di favoreggiamento è

espressamente richiesto che si versi "al di fuori dei casi di

concorso" nel delitto per il quale si presta il proprio aiuto.

Pertanto - ha concluso l'Avvocatura dello Stato - "delle due, l'una:

o sussiste concorso in peculato militare ovvero favoreggiamento.

Nell'un caso come nell'altro, non sarebbe data continuazione tra

reati pendenti di fronte a diversi giudici".

Considerato che i presupposti della connessione individuati dal

giudice rimettente sono palesemente erronei, con riferimento ad

entrambi i casi di reato continuato e di connessione teleologica

(art. 12, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen.);

che, infatti, in ordine alla ipotesi di connessione determinata

dal supposto rapporto di continuazione tra i delitti di

favoreggiamento reale e di peculato militare, la stessa formulazione

letterale dell'art. 379 cod. pen. ("Chiunque, fuori dei casi di

concorso nel reato..., aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il

profitto o il prezzo di un reato, è punito...") esclude la

possibilità di ravvisare la continuazione tra i due reati, che si

pongono in un rapporto di necessaria alternatività, logicamente

inconciliabile con qualsiasi profilo di concorso tra i medesimi

reati;

che, al riguardo, lo stesso giudice rimettente ha espresso

perplessità circa la "compatibilità tra il concorso in peculato

(reato presupposto) e il favoreggiamento" e, conseguentemente, circa

la possibilità di configurare un'ipotesi di continuazione tra il

favoreggiamento reale e il peculato militare;

che considerazioni sostanzialmente analoghe valgono ad escludere

la possibilità di configurare un rapporto di connessione teleologica

tra i reati di favoreggiamento reale e di peculato militare, in

quanto la necessaria alternatività tra i due reati è logicamente

inconciliabile con il nesso teleologico, che per definizione

presuppone l'esistenza di due reati, nel caso di specie erroneamente

ravvisati nel favoreggiamento reale realizzato al fine di assicurare

al colpevole o ad altri il profitto conseguente al delitto di

peculato militare;

che l'erroneità dei presupposti di entrambi i casi di

connessione ritenuti dal giudice rimettente determina la manifesta

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per

difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Varese, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte