Sentenza n. 17/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/01/1974 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 272legge 406/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 272, ultimo
comma, del codice di procedura penale, nel testo modificato dalla legge
1 luglio 1970, n. 406, promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre
1971 dal giudice istruttore del tribunale di Roma nel procedimento
penale a carico di Cascinari Sergio ed altri, iscritta al n. 18 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1973 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Sergio Cascinari
per i reati di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione,
scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia
preventiva, previsti per la fase istruttoria, il giudice istruttore del
tribunale di Roma - nell'esaminare la richiesta del pubblico ministero,
avanzata in sede di chiusura dell'istruzione formale, perché fosse
esaminata l'opportunità di riemettere il mandato di cattura nella
sentenza di rinvio a giudizio - con ordinanza del 15 dicembre 1971, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'ultimo comma
dell'art. 272 del codice di procedura penale, nel testo modificato
dalla legge 1 luglio 1970, n. 406, secondo il quale contro l'imputato,
scarcerato per decorrenza dei termini previsti, "non può essere emesso
nuovo mandato od ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto".
Premesso che anche dopo la chiusura dell'istruzione possono
permanere esigenze di carattere cautelare, il giudice istruttore
osserva che, nonostante i rigorosi limiti e le condizioni di questa,
deve essere riconosciuto a tutti i cittadini sottoposti a procedimento
penale un uguale trattamento, soprattutto in tema di libertà
personale.
Senonché, la norma denunziata, mentre vieterebbe che l'imputato
scarcerato per decorrenza dei termini di custodia fissati per la fase
istruttoria possa subire altro provvedimento restrittivo della propria
libertà personale fino a che non venga condannato con sentenza
irrevocabile a pena detentiva, consentirebbe, poi, che altro imputato
dello stesso reato (o di reato di uguale gravità) sia soggetto a
rimanere in carcere per un periodo doppio, solo per avere il giudice
provveduto ad emettere nei termini la sentenza di rinvio a giudizio. La
disparità di trattamento sarebbe particolarmente grave nei casi di
mandato di cattura obbligatorio, in quanto l'imputato, rinviato a
giudizio in stato di detenzione, sarebbe privato della possibilità di
beneficiare della libertà provvisoria, per tutta la durata della
carcerazione preventiva "globale".
Il giudice istruttore aggiunge che la norma denunziata, pur
intendendo adeguarsi alla sentenza n. 64 del 1970, non avrebbe tenuto
conto che tale decisione avrebbe dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 375, secondo comma, del codice di procedura
penale, non perché l'emissione di un nuovo mandato di cattura nella
sentenza di rinvio a giudizio contrastasse con i precetti
costituzionali, ma perché nella disciplina della carcerazione
preventiva, mancava, allora, la previsione di termini massimi di durata
per i gradi di giudizio successivi all'istruzione. Ed afferma, infine,
che alla illegittimità ora prospettata, il legislatore avrebbe potuto
ovviare limitando il divieto dell'emissione di un nuovo mandato di
cattura all'ipotesi di imputato scarcerato per il decorso di tutti i
termini suddetti ed armonizzando con tale previsione una più corretta
formulazione del citato art. 375, secondo comma, del codice di
procedura penale.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata la costituzione
della parte privata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 28 marzo
1972, è intervenuto chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata.
L'Avvocatura premette che, secondo una parte della dottrina, le
disposizioni della legge n. 406 del 1970 non sarebbero incompatibili
con quella dell'art. 375, secondo comma, cod. proc. pen., sia perché
essa legge non fa alcun cenno né dell'art. 273 né dell'art. 375; sia
perché il secondo comma di quest'ultimo articolo fu dichiarato
illegittimo in quanto consentiva un'ulteriore carcerazione dopo la
decorrenza dei termini della custodia preventiva, riguardante la sola
fase istruttoria, ma non si porrebbe attualmente in contrasto con
l'art. 13 della Costituzione, essendosi ora stabiliti termini
differenziati per le fasi istruttoria e dibattimentale: con la
conseguenza che la scarcerazione per decorso dei termini massimi
previsti per la prima fase non impedirebbe la ulteriore custodia per il
periodo successivo entro i termini massimi relativi alla seconda fase
(e la tesi è, sia pure fuggevolmente, accennata dal giudice a quo).
L'Avvocatura riconosce, per altro, che l'interpretazione data dal
giudice istruttore alla legge n. 406 del 1970 è più conforme alla
volontà del legislatore, quale risulta dai lavori preparatori; e
precisa che la norma denunziata avrebbe inteso affermare il diritto
allo stato di libertà a favore dell'imputato scarcerato per decorrenza
dei termini
Deduce che la disciplina dei termini stabiliti per le due fasi del
processo giustificherebbe la diversità di trattamento tra imputati di
uno stesso reato, anche perché, mentre per l'emissione del mandato di
cattura basta la sussistenza di indizi di colpevolezza, per la sentenza
di rinvio a giudizio occorre che gli indizi di colpevolezza siano
sufficienti.
Il rischio dell'imputato di non essere scarcerato per la tempestiva
pronuncia della sentenza di rinvio a giudizio comporterebbe un
pregiudizio di mero fatto, simile a quello dell'imputato che, rinviato
a giudizio, venga assolto in primo o, addirittura, in grado successivo. Considerato in diritto :
1. - Il giudice istruttore del tribunale di Roma, con l'ordinanza
in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 272, ultimo comma, del codice di procedura penale, nel testo
modificato dalla legge 1 luglio 1970, n. 406, che fa divieto di
emettere un nuovo mandato di cattura o di arresto per lo stesso fatto
contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la
fase istruttoria, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, stante
la disparità di trattamento rispetto all'imputato dello stesso reato o
di reato di uguale gravità, soggetto a rimanere in carcere per un
periodo doppio, in dipendenza della circostanza puramente accidentale
della maggiore speditezza con cui è espletata l'istruttoria.
2. - L'Avvocatura generale dello Stato obietta che il diritto di
uguaglianza non è vulnerato, in quanto la più lunga carcerazione
preventiva dell'imputato che non venga scarcerato per il tempestivo
deposito in cancelleria della sentenza di rinvio a giudizio si risolve
in un pregiudizio di mero fatto, che non è eliminabile, essendo insito
nel vigente sistema processuale.
3. - La Corte osserva che, di per sé, la differenziazione dei
termini (per la carcerazione nella fase istruttoria e per quella
"globale") non viola l'art. 3 Cost., perché diversa è la posizione
processuale dell'imputato che sia stato scarcerato per decorrenza dei
termini, per così dire, primari (articolo 272, primo comma, nn. 1 e 2,
cod. proc. pen.) e dell'imputato che entro questi termini sia stato
rinviato a giudizio: così come, in base ai principi, già enunciati
nella sentenza n. 64 del 1970, il legislatore potrebbe introdurre
termini distinti in rapporto ai vari gradi del giudizio.
Tuttavia, è irragionevole che, mentre la custodia preventiva è
legittimata da "sufficienti indizi di colpevolezza" (art. 252 cod.
proc. pen.), i quali ben possono scomparire nel corso dell'istruttoria,
debba restare a piede libero proprio colui a carico del quale siano
emerse, nell'istruttoria, " sufficienti prove" (art. 374 cod. proc.
pen., modificato dall'articolo 44 della legge 10 aprile 1951, n. 287).
E non soddisfa l'obiezione che si tratti di un pregiudizio di mero
fatto, dappoiché la diseguaglianza non è irrimediabile, ma può
essere eliminata col consentire che il termine " globale" sia coperto
tanto in unica soluzione ininterrotta (fase istruttoria e fase o fasi
successive), tanto in soluzioni separate (il termine base nella fase
istruttoria e il raddoppio allorché fase o fasi successive vi siano).
La presente determinazione e la sentenza n. 64 del 1970 di questa
Corte, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.
375, secondo comma, cod. proc. pen., "nella parte in cui impone o
consente l'emissione del provvedimento di cattura dell'imputato anche
quando questo sia stato scarcerato a seguito della decorrenza dei
termini fissati dall'articolo 272", non sono affatto in contrasto,
perché detta pronunzia attiene a una normativa (precedente al decreto
legge 1 maggio 1970, n. 192, convertito nella legge 1 luglio 1970, n.
406), che non prevedeva limiti alla carcerazione preventiva nel periodo
successivo alla fase istruttoria, e ravvisava proprio nella mancanza di
tali limiti la violazione del precetto costituzionale: presupposto che
è stato travolto dalla "novella " del 1 970.
Ritiene la Corte che l'accolta soluzione, corretta dal punto di
vista costituzionale, in quanto conforme al precetto dell'art. 13 e
volta al rispetto dell'art. 3, è, per di più, opportuna quale
rafforzato presidio di difesa sociale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale, nei sensi di cui in
motivazione, dell'art. 272, ultimo comma, del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge 1 luglio 1970, n. 406, nella parte
in cui non prevede che, entro i limiti complessivi di carcerazione
preventiva di cui al quinto comma dello stesso art. 272, debba o possa
essere emesso nuovo mandato di cattura (o di arresto: art. 262, secondo
comma, in relazione all'art. 251, terzo comma, del codice di procedura
penale) contro l'imputato rinviato a giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte